Sentenza 3 maggio 2006
Massime • 1
Qualora la notifica del decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica sia nulla perchè effettuata con il rito degli irreperibili senza che il pubblico ministero abbia provveduto a rinnovare la relativa procedura dopo l'avvenuta notifica, con il detto rito, dell'avviso di chiusura delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., è legittimo che il tribunale disponga la restituzione degli atti allo stesso pubblico ministero perchè dia luogo all'adempimento precedentemente omesso.
Commentario • 1
- 1. Dalle Sezioni unite una soluzione compromissoria circa la notificaGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2006, n. 17999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17999 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 03/05/2006
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 812
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 28289/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza;
nei confronti di:
AR EN;
avverso l'ordinanza 11 maggio 2005 del Tribunale di Monza in composizione monocratica;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Morgigni Antonio;
letta la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, Dott. Di Popolo A., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
In data 11 maggio 2005 il Tribunale di Monza in composizione monocratica ha dichiarato la nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di AN ZO, imputato del reato di cui all'art. 648 c.p., perché il decreto di irreperibilità emesso in relazione alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis non era stato rinnovato prima della notifica del decreto di citazione e, quindi, quest'ultima era affetta da nullità assoluta, parificabile all'inesistenza.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, deducendo l'abnormità del provvedimento. Espone che le Sezioni Unite con la sentenza n. 28870 del 2002 hanno stabilito che "nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall'art. 552 c.p.p., comma 3, il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme". La rinnovazione della notifica conseguentemente doveva, a parere del ricorrente, essere eseguita dal giudice e la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero era abnorme.
OSSERVA
Dall'esame dell'art. 160 c.p.p. si desume che il legislatore ha considerato l'irreperibilità come una situazione transitoria, che determina la necessità di una particolare modalità di notificazione di carattere formale. Tale carattere eccezionale trova conferma nella necessità di ripetere le ricerche - nei luoghi normativamente stabiliti - per ogni specifica fase o grado, e di rinnovare il decreto d'irreperibilità. Reputa, pertanto il collegio che, nel caso di specie, il Pubblico Ministero, avendo emesso il decreto di irreperibilità per notificare l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis c.p.p., avrebbe dovuto rinnovarlo ai fini della diversa notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Il decreto de quo ha, infatti, una duplice funzione:
- costituisce esercizio dell'azione penale, concludendo la fase delle indagini preliminari
- e rappresenta l'inizio della distinta fase processuale del dibattimento. La sua rilevanza autonoma è, d'altronde, segnata dalla conseguenza di determinare l'interruzione della prescrizione del reato dalla data della sua sottoscrizione da parte del pubblico ministero e dell'ausiliario addetto.
Ne deriva che le indagini preliminari si chiudono al momento dell'emissione del decreto di citazione e la "vocatio in iudicium" dell'imputato si realizza con la sua notificazione del provvedimento. Consegue altresì che a tale ultimo fine il Pubblico Ministero deve provvedere a nuove ricerche dell'imputato medesimo e ad emettere un nuovo decreto di irreperibilità, come espressamente previsto dall'art. 160 c.p.p., comma 2. Nella fattispecie la notificazione del decreto di citazione a giudizio è stata eseguita con il rito degli irreperibili, in base al precedente decreto di irreperibilità (relativo all'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.), non rinnovato per notificare il decreto di citazione e, quindi, invalido. Ne è conseguita la nullità assoluta di tutti gli atti successivi all'emissione del decreto di citazione a giudizio (in senso conforme Cass. sez. 1 n. 5698 del 28/01/2003 dep. 06/02/2003 mass. 223312 e Cass. sez. 1 n. 29226 del 13/07/2005 dep. 02/08/2005 mass. 232100). Il ricorrente sostiene, menzionando la ricordata sentenza delle Sezioni Unite n. 28807 del 29/05/2002 dep. 26/07/2002 rv. 221999, che la notificazione dovrebbe essere eseguita dal giudice del dibattimento.
La soluzione prospettata è erronea, poiché nella specie non è in discussione la sola notifica del decreto di citazione ma l'omesso espletamento da parte del pervicace Pubblico Ministero della rinnovazione delle ricerche dell'imputato e dell'eventuale (essendo possibile il reperimento dello stesso) dovuto decreto d'irreperibilità, a cui segue la notifica con il rito degli irreperibili.
La menzione della citata sentenza delle Sezioni Unite è, dunque, erronea, poiché con la stessa è stato stabilito che la rinnovazione della notifica spetta al giudice, secondo la previsione dell'art. 143 disp. att. c.p.p., ad eccezione del caso in cui, come espressamente precisato nel provvedimento de quo, "l'ufficio del pubblico ministero omette l'attività di notificazione;
in questo caso infatti la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento avviene in violazione dell'art. 553 c.p.p. e si giustifica la restituzione degli stessi al pubblico ministero perché curi lo svolgimento dell'attività indebitamente omessa, senza però che ciò comporti anche la dichiarazione di nullità del decreto di citazione".
Nel particolare caso in esame la situazione verificatasi è parificabile a quest'ultima ipotizzata dalle Sezioni Unite come "caso limite": la nullità della notifica deriva dal mancato espletamento, da parte del Pubblico Ministero, di adempimenti anteriori alla notifica stessa e necessari per la sua valida esecuzione.
Deve, in conclusione, affermarsi il principio secondo cui nell'ipotesi di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio spetta al giudice rinnovarla, adottando gli opportuni provvedimenti. Qualora, però, il Pubblico Ministero abbia omesso di espletare l'attività propedeutica di ricerca dell'imputato e di emettere il conseguente decreto d'irreperibilità, gli atti vanno restituiti al Pubblico Ministero medesimo, affinché provveda a compiere gli adempimenti dovuti ma non eseguiti ed a rinnovare la notifica".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2006