Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14697 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1 4 697 02 IN OME EL POPOLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 6326/00 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 34223 - Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud.18/06/02 Consigliere Dott. Guido VIDIRI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, ... presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AR EL, IT GE, CI NA, IT IA, IT NC, IT PA "' tutti eredi di IT AR RA;
- intimati 2002 avverso la sentenza n. 547/99 del Tribunale di NAPOLI, 2837 emessa il 23/03/99 R.G.N. 4877/93; - -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI, che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo del ricorso, accoglimento del terzo e quarto, assorbito il quinto e sesto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di PO IA GR PO conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo l'attribuzione della pensione di inabilità. Il Pretore adito rigettava la domanda, con decisione impugnata dall'attrice. Ricostituitosi nel giudizio di appello il contraddittorio con fou IC RA, NA PO, IN IR, MI PO, IN PO, SQ PO, eredi di IA GR PO, deceduta nelle more del gludizio, con sentenza del 23 marzo 1999 il Tribunale di PO riformava tale decisione condannando l'amministrazione appellata al pagamento della pensione di inabilità dal giugno 1995. Avverso tale sentenza il Ministero propone ricorso per cassazione con tre motivi, ciascuno dei quali articolato con duplice censura. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunciano i vizi di violazione e/o falsa applicazione degli articoli 12 e 19 della legge n.118/1971 in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod.proc.civ., nonché motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria in relazione all'art.360 primo comma n.5 cod.proc.civ. La ricorrente lamenta che il giudice di merito ha omesso di accertare il carattere permanente delle infermità riscontrate, rilevante ai fini della verifica dello stato di invalidità, e l'età della 3 sig. PO (spettando il beneficio solo a soggetti in età compresa tra il 18° e il 65° anno di età). Le censure non meritano accoglimento, perché il Tribunale ha accertato in fatto l'esistenza di una patologia cardiocircolatoria potenzialmente molto grave fin dal momento del suo insorgere, e tale da annullare completamente in epoca successiva (nel 1995) la capacità lavorativa dell'interessata. Il convincimento espresso dal giudice dell'appello è sorretto da adeguata motivazione, e sfugge pertanto alle critiche mosse, risultando del resto dagli elementi acquisiti il requisito dell'età ai fini dell'attribuzione della pensione. Con il secondo motivo si denunciano in via subordinata la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 12 della legge n.118/1971 in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod.proc.civ., nonché motivazione omessa e/o insufficiente in relazione all'art.360 primo comma n.5 cod.proc.civ. La ricorrente rileva che la sentenza di appello ha attribuito il diritto alla prestazione sul solo presupposto dell'esistenza del requisito sanitario, senza accertare gli altri presupposti di legge, tra i quali la titolarità di redditi oltre un certo limite. La censura appare inammissibile, perché propone in questa sede una questione nuova, non sottoposta all'esame del giudice di merito (con la memoria di costituzione nel giudizio di appello l'attuale ricorrente ha svolto le sue difese unicamente in ordine al requisito sanitario). Con l'ultimo motivo si denunciano, in via ulteriormente subordinata, i vizi di violazione e/o falsa applicazione dell'art.5 del d.P.R. n.698/1994 in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod.proc.civ.,nonché omessa motivazione in relazione all'art.360 primo comma n.5 cod.proc.civ. Si rileva che essendo stato accertata l'esistenza del 1 for requisito sanitario a partire dal giugno 1995, il beneficio economico doveva essere attribuito con decorrenza dal primo glorno del mese successivo e cioè dal 1 luglio 1995. Il motivo merita accoglimento. In relazione alla previsione dell'art.5,comma 1, del d.P.R. 21 settembre 1994 n.698,emanato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n.537, la decorrenza del beneficio economico deve essere fissata con riferimento al primo giorno del mese successivo a quello si è concretata la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione della prestazione (cfr. Cass 24 settembre 1991 n.9943), e quindi, in relazione all'accertamento compiuto nella sentenza impugnata, dal 1 luglio 1995. La sentenza deve essere conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod.proc.civ., con la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento in favore delle controparti della 5 pensione di inabilità spettante a IA GR PO con decorrenza dal 1 luglio 1995. Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendosi costituiti gli intimati, mentre devono essere confermate le statuizioni sulle spese del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e decidendo nel merito condanna il Ministero dell'Interno a pagare alle controparti la pensione di inabilità spettante a IA GR PO con decorrenza dal 1 luglio 1995. Nulla per le spese del presente giudizio. Conferma le statuizioni sulle spese del giudizio di merito. Il Presidente Утришь Così deciso in Roma il 18 giugno 2002 Il Consigliere estensore CaunF M .Fb Mili Came E m elle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 16 0Th 2002 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, D* RACANDEL REGISTRO, E DA OGNI SPFEA. TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL ART. IU DELLA LEGGE 11-8-77 № 533