Sentenza 17 novembre 2010
Massime • 1
L'esenzione per i cittadini sanmarinesi, muniti del porto d'arma per uso caccia rilasciato dal proprio Stato, dal dovere di ottenere il porto d'armi italiano in riferimento all'esercizio della caccia nel territorio delle province di Forlì e Pesaro non è limitata alla sola attività venatoria in atto ma è comprensiva delle condotte propedeutiche di allontanamento del cacciatore dalla propria residenza e di stazionamento, anche per più giorni o più settimane, nel territorio prescelto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2010, n. 43955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43955 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 17/11/2010
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 978
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 34995/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO IO N. IL *24/07/1939*;
avverso la sentenza n. 597/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 30/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del cons. Dr. Enzo Jannelli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
- 1 - Con sentenza deliberata in data 30.3.2010 e depositata il successivo 9 Aprile, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del tribunale di Pesaro 7.7.2008, su appello degli Uffici del P.M. in sede e del Procuratore generale presso la predetta Corte, dichiarava DI TT colpevole dei reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, nonché di detenzione illegale di munizioni e per l'effetto lo condannava alle pene secondo legge.
Contrariamente a quanto argomentato dai primi giudici, che, richiamando l'art. 56 della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma fra l'Italia e la Repubblica di San Marino il 31.3.1939 (resa esecutiva in Italia dalla 1.6.6.1939, n. 1320, in GU n. 217 del 16.9.1939), avevano assolto l'imputato, munito del porto d'armi per uso caccia rilasciato dall'Autorità sanmarinese, per aver detenuto e portato le armi - due fucili con il relativo munizionamento - per ragioni di caccia in *Sant' Agata Feltria* (prov. di Pesaro), i giudici di appello non ritenevano applicabile, per il caso di specie, la norma della convenzione, che per l'appunto esime il cittadino italiano e sanmarinese, in possesso di porto d'arma per uso caccia nel proprio Stato, di munirsi dell'autorizzazione delle autorità amministrative dello Stato diverso dal proprio in cui esercitano la caccia. E non lo ritenevano perché le armi, peraltro dichiarate dal DI\ alla gendarmeria sanmarinese come detenute nella sua residenza in *San Marino*, sarebbero state portate e detenute nel territorio italiano, in circostanze di fatto e di tempo estranee alla attività venatoria. Ne conseguiva, ad avviso dei giudici del gravame, che l'imputato avrebbe dovuto provvedere alla denuncia prescritta dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38. - 2 - Ricorre per Cassazione, tramite difensore, DI TT proponendo tre motivi di impugnazione: con il primo denuncia la violazione di norme di legge penale, quelle relative alle armi - L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, art. 697 c.p. e R.D. 18 giugno 1931, n.773, art. 38 - per derivazione dalla violazione della norma pattizia tra Italia e San Marino che, per l'appunto, esonera il cittadino sanmarinese, che compie esercizio di caccia nelle province di Pesaro e Forlì, munito, come il DI\, del porto di arma anche per uso di caccia rilasciato dalle Autorità del suo Stato, dal chiedere ed ottenere lo stesso permesso dalle autorità italiane;
con il secondo denuncia l'inutilizzabilità della testimonianza del pubblico ufficiale, il LO NI, che avrebbe riferito di circostanze, acquisite dall'imputato, in merito al possesso delle armi da parte di quest'ultimo "in casa e da di diverso tempo"; con il terzo, infine, carenza e contraddittorietà della motivazione sul punto, denegato dai giudici di merito, che il possesso delle armi era, e solo, finalizzato nel suo proprio contesto temporale all'esercizio della caccia, come ricavabile dalla testimonianza del figlio del prevenuto, DI IN, per nulla considerata e valutata dai secondi giudici di merito.
- 3 - Il ricorso merita accoglimento.
Giova premettere che l'art. 56, comma 1 della convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e la repubblica di San Marino del 31.3.1939, resa esecutiva in Italia con L. 16 settembre 1939, n. 217 recita: "i cittadini della repubblica di San Marino muniti della patente di porto d'arma lunga da fuoco, che serve anche per uso caccia, rilasciata dall'autorità del proprio Stato,non incorrono in sanzione alcuna qualora esercitino la caccia entro il territorio delle province di Forlì e Pesaro, purché si uniformino alle norme ivi disciplinanti l'esercizio venatorio".
Ora in tanto i giudici di appello hanno escluso l'applicabilità della norma "scriminante " della convenzione in quanto hanno ritenuto che l'esercizio della caccia dovesse intendersi riferito all'attività venatoria in atto, al più comprensiva delle attività cronologicamente e necessariamente contigue alla stessa. Una interpretazione così restrittiva non può essere accolta nella misura in cui essa contrasta con gli usi pacificamente praticati. Invero l'esercizio della caccia spesso si pratica, nell'arco dei periodi in cui essa è consentita, per più giorni, specie quando il cacciatore si allontana dalla propria residenza per praticarla, la caccia, in territori lontani, dove si è soliti soffermarsi per più giorni, se non per più settimane. L'affermazione dei giudici di merito, di conseguenza, che, nel caso di specie a nulla rilevava " se le armi in questione si trovassero presso l'abitazione del DI\ da alcuni anni (per come ipotizzato dal verbalizzante) ovvero da pochi giorni (per come riferito in sede di esame dal figlio di esso prevenuto, DI IA)" non può condividersi. Nel primo caso, certo, la detenzione delle armi non è affatto collegata all'esercizio della caccia. Ma di una tale circostanza non vi è affatto prova. È pur vero che l'ufficiale di p.g. ha dichiarato nel dibattimento di primo grado - puntualmente richiamato nei motivi di ricorso, che "parlando con l'interessato ci diceva che aveva da diverso tempo in casa delle armi", ma una tale deposizione de relato, a parte il riferimento generico alla casa, in cui si dice quella di San Marino o quella di *Sant'Agata Feltria* (prov. di *Pesaro*), è c.p.p., colpita dalla sanzione della inutilizzabilità in forza dell'art. 63, comma 1.
Nel secondo caso, invece, giuste le dichiarazioni rese dal figlio dell'imputato, tale DI IA, come richiamate e riportate nei motivi di ricorso e come riassunte nel contesto motivazionale della sentenza di primo grado, nel senso che le armi erano state portate nella casa dell'indagato in *Sant'Agata Feltria* il giorno precedente a quello del sequestro - il *22.5.2006* - per l'esercizio della caccia nei due giorni immediatamente successivi, la detenzione ed il porto di armi e munizioni, proprio in forza della norma della convenzione tra l'Italia e San Marino, doveva ritenersi del tutto legittima.
Non si rinvengono dagli atti richiamati nei motivi di ricorso e dalla motivazione, affetta da illogicità manifesta in punto di diritto, della sentenza di secondo grado, ragioni che possano giustificare un annullamento con rinvio, perché, ferma la situazione di fatto come emergente dal contesto processuale e ferma l'erroneità del principio di diritto ritenuto dai giudici di merito di secondo grado, ne deriva la conclusione che il fatto non sussiste per essere detenute, le armi, nel particolare contesto legittimamente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2010