Sentenza 21 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di esecuzione, l'art. 673 cod. proc. pen. opera soltanto nel caso in cui, a seguito di innovazione legislativa o di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un'ipotesi di abrogazione esplicita o implicita di una norma, non potendo, invece, la predetta disposizione trovare applicazione, quando l'eventuale abrogazione implicita derivi da un mutamento di indirizzo giurisprudenziale, che non può costituire "ius superveniens" anche a seguito di pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2013, n. 13411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13411 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/02/2013
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 629
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 26572/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI CO N. IL 09/11/1949;
avverso l'ordinanza n. 23/2012 TRIB. SEZ. DIST. di AVERSA, del 30/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 30 marzo 2012 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata da PA NI volta alla revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della sentenza di condanna pronunciata a suo carico in data 7.10.2010 dallo stesso Tribunale per il reato di cui all'art. 334 c.p.. A sostegno della decisione il G.E., argomentava: con pronuncia delle sezioni unite n. 1963/2010 questa Corte di Cassazione ha affermato il principio che tra la fattispecie di cui all'art. 334 c.p., comma 2 e quella di cui all'art. 213 C.d.S., comma 4, limitatamente alla condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo in base alla medesima norma, sussiste rapporto di specialità, di guisa che in ipotesi di conflitto di norme, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1 deve essere applicata la norma del C.d.S. descrittiva di un illecito meramente amministrativo;
detta pronuncia non può però portare alla invocata revoca, posto che per l'applicazione della disciplina di favore di cui all'art. 673 c.p.p. è richiesta l'abolizione legislativa del reato, e cioè il maturarsi di uno "ius superveniem" non fungibile con un pronunciamento, ancorché autorevolissimo, del giudice di legittimità nella sua massima composizione, dappoiché di natura giurisprudenziale gli effetti ad esso connessi dalla legge.
2. Ricorre per cassazione l'PA, assistito dal difensore di fiducia, insistendo per l'annullamento della predetta ordinanza e per questo denunciandone l'illegittimità per violazione dell'art. 673 c.p.p., sul rilievo che detta norma trova applicazione non già
soltanto nella ipotesi canonica di una abrogatio criminis, bensì anche ogni qualvolta, come nel caso in esame, la fattispecie criminosa sia eliminata dal sistema penale attraverso la inapplicabilità della relativa norma incriminatrice.
3. Con requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
4. La doglianza è infondata.
L'ordinanza impugnata ha infatti correttamente disatteso la richiesta di parte ricorrente in applicazione del disposto dell'art. 673 c.p.p., secondo il quale la sentenza di condanna passata in giudicato
è revocata "nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice", ipotesi nessuna delle quali ricorrente nella fattispecie.
Invero, lo stesso ricorrente non evoca affatto un provvedimento legislativo di abolitio criminis, ne' una decisione del giudice delle leggi, a seguito dei quali sia venuta meno la rilevanza penale o l'esistenza stessa (nell'ordinamento) di una norma penalmente sanzionata, ma si limita a richiamare la succitata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte la quale, intervenuta a dirimere un contrasto giurisprudenziale sul punto, è pervenuta alla conclusione - correttamente ricordata dal giudice dell'esecuzione - della sussistenza, nei casi come quello incorso all'PA, dell'illecito amministrativo e non già del reato per il quale intervenne condanna. Ma un orientamento giurisprudenziale - per quanto autorevole, come quello ora rammentato - non ha la stessa efficacia delle ipotesi previste dall'art. 673 c.p.p., non fosse altro per il difetto di una vincolatività della decisione rispetto a quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di analoghe fattispecie. L'interpretazione di una norma, cioè, ai fini che qui rilevano, non ne comporta l'abrogazione per scelta legislativa o l'eliminazione per contrasto coi principii della Carta fondamentale. E, del resto, non è priva di significato la circostanza che la questione, al momento in cui venne pronunciata la sentenza riguardante il ricorrente, fosse ancora dibattuta, e che il convincimento poi espresso dalle Sezioni Unite (oltre che da una cospicua parte della stessa giurisprudenza di legittimità) fosse prospettabile nell'interesse dell'imputato addirittura nei vari gradi e stati del procedimento. Ne consegue che il sopraggiungere del giudicato penale preclude ogni possibile revoca della sentenza di condanna, essendo inesistente l'effetto "depenalizzante" che nel ricorso si attribuisce al pronunciamento della massima istanza di legittimità (Cass., Sez. 1, 13/07/2006, n. 27858; Cass.,Sez. 1, 11/07/2006, n. 27121). Non ignora certo il collegio l'importate pronuncia di questa stessa sezione in forza della quale fu deciso che la condotta di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, non è più prevista dalla legge come reato a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia che ha affermato l'incompatibilità della norma incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, con la predetta normativa comunitaria, determinando la sostanziale "abolitio criminis" della preesistente fattispecie, con la conseguente applicazione, per via di interpretazione estensiva, della previsione di cui all'art. 673 cod. proc. pen. (cfr. Corte di Giustizia U.E., 28 aprile 2011, El Dridi, C - 61/11PPU) (Cass., Sez. 1, 29/04/2011, n. 20130). Ma deve escludersi qualsiasi affinità tra la pronuncia strettamente interpretativa delle sezioni unite e quella della Corte di Giustizia europea la quale, per la sua natura e per gli effetti, nella richiamata decisione di questa Corte è stata avvicinata alle pronunce di illegittimità costituzionale emesse dalla Corte Costituzionale.
Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013