Sentenza 11 luglio 2006
Massime • 1
In tema di esecuzione, l'art. 673 cod. proc. pen. opera soltanto nel caso in cui, a seguito di innovazione legislativa o di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un'ipotesi di abrogazione esplicita o implicita di una norma. La predetta disposizione non può, invece, trovare applicazione, quando l'eventuale abrogazione implicita derivi da un mutamento di indirizzo giurisprudenziale che non può costituire "ius superveniens" anche a seguito di pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2006, n. 27121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27121 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2006 |
Testo completo
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2 7 1 2 1 / 06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 11/07/2006
SENTENZA
N2416 06 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. CHIEFFI SEVERO 11 N. 012979/2006 2. Dott. MOCALI PIERO
Π 3. Dott. TURONE GIULIANO CESARE ft
4.Dott. CORRADINI GRAZIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 07/02/1974 1) AL ROSARIO
avverso ORDINANZA del 03/02/2006
TRIB.SEZ.DIST. di ALCAMO
sentita la relazione fatta dal Consigliere el ricorso. CHIEFFI SEVERO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.:: Rigettod
Con ordinanza 03/02/2006 il Tribunale di Trapani (sezione distaccata di
Alcamo), in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta. avanzata ai sensi dell'art. 673 c.p.p. da AL RO di revoca della condanna inflitta per il reato previsto dall'art. 648 c.p. con sentenza
05/12/2003, divenuta irrevocabile il 20/04/2004.
-Il Tribunale dopo aver dato atto che con la predetta sentenza l'AL era stato condannato per i reati previsti dagli artt. 648 c.p., 171 ter lett. c) e
171 bis L. 633/1941 e succ. mod. per aver acquistato nel mese di agosto 2001 supporti audiomagnetici destinati alla vendita non in regola con la normativa in tema di diritto d'autore osservava che nel caso di specie non fosse
-
applicabile l'art. 673 c.p.p., in quanto, in mancanza della "novità normativa”, il reato di ricettazione di supporti audiomagnatici non poteva ritenersi depenalizzato di fatto a seguito della sentenza n. 47164 pronunciata in data
20/12/2005 dalle Sezioni Unite.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 1 e 2 c.p. e 673 c.p.p., deducendo in particolare che il reato di ricettazione di supporti audiomagnetici, al momento della commissione del fatto, era stato già depenalizzato dall'art. 16 L.
248/2000 secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza n. 41164/2005 delle
Sezioni Unite, di guisa che, trattandosi di una ipotesi di successione di leggi, ai sensi dell'art. 2 c.p., doveva essere applicata la legge più favorevole, che escludeva il concorso del reato di ricettazione con la violazione amministrativa prevista dall'art. 16 L. 248/2000, vigente all'epoca della commissione del fatto prima della modifica introdotta con il D. Lgs. 48/2003.
Il ricorso non merita accoglimento.
e 1 Va premesso che con la sentenza 47164/2005 le Sezioni Unite, risolvendo un precedente contrasto, hanno escluso la possibilità del concorso del reato di ricettazione di supporti audiovisivi non conformi alle prescrizioni legali con la violazione amministrativa prevista dall'art. 16 L. 248/2000 (ora abrogato e sostituito con l'art. 174 ter L. 633/1941, introdotto con il D. Lgs. 48/2003), stabilendo tra l'altro che il reato di ricettazione di supporti audiovisivi e quello previsto dall'art. 171 ter legge citata e succ. mod. possono concorrere quando "l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione, configurandosi l'illecito meramente amministrativo previsto dall'art. 174 ter L. 1941/633 soltanto quando l'acquisto o la ricezione siano destinati ad uso esclusivamente personale".
Ciò premesso, va rilevato che, come correttamente osservato dal P.G.
nella requisitoria scritta, l'art. 673 c.p.p. opera solo nei casi in cui, a seguito di innovazione legislativa o di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi una ipotesi di abrogazione esplicita o implicita di una norma, mentre tale disposizione non può trovare applicazione quando l'eventuale abrogazione implicita derivi da un mutamento di indirizzo giurisprudenziale o da una diversa interpretazione della normativa applicata nella sentenza di condanna.
Orbene nel caso di specie la condanna del ricorrente per il delitto di ricettazione di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti è frutto di una interpretazione del giudice della cognizione, il quale ha ritenuto, aderendo ad un indirizzo giurisprudenziale non consolidato, la possibilità del concorso del reato di ricettazione con la violazione amministrativa prevista dall'art. 16 L.
248/2000. Ne consegue che, poiché quest'ultima norma era in vigore al momento della commissione del reato e al momento della pronuncia della sentenza di condanna per il reato di ricettazione, a nulla rileva la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 47164/2005) intervenuta successivamente
е 2 -con la quale è stato risolto il contrasto giurisprudenziale nel alla condanna senso che è stato escluso il concorso del reato di ricettazione con la violazione
-amministrativa citata atteso che tale pronuncia non costituisce uno "ius superveniens", ma solo una interpretazione dei limiti di applicabilità dell'art. 648 c.p. in relazione alla ipotesi prevista dall'art. 16 L. 248/2000.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma 11/07/2006
Il Presidente Il Consigliere est. Елів риф 1 Chiefti
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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