Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2012, n. 10702
CASS
Sentenza 1 febbraio 2012

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Massime1

In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni - ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 T.U. sulla sicurezza - non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite; tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui la Corte di appello - in riforma di quella assolutoria del Tribunale - ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di omicidio colposo, dell'imputato, legale rappresentante di una società e datore di lavoro, pur in presenza di valida delega concernente la parte 'tecnica-operativà attribuita ad altro soggetto, separatamente giudicato).

Commentari5

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    1. Premessa Nella decisione in commento del 13 dicembre 2012 n. 48239 i giudici della Corte hanno precisato, che vi è responsabilità del delegato in materia antinfortunistica; ciò in quanto lo stesso ha causato, mediante il proprio comportamento, lesioni personali ad un lavoratore (1) da cui ne derivava una malattia del corpo, nonché l'indebolimento, in modo permanente, dell'organo della prensione sinistro. Tutto ciò è derivato per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme in materia antinfortunistica, e, nel caso specifico, per aver messo a disposizione del prestatore di lavoro la macchina denominata “linea produzione pannello in continuo”, non …

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    1. Premessa Nella decisione in commento del 19 ottobre 2012, n. 41063 i giudici della Corte, hanno precisato, ricordando precedente giurisprudenza (1) che in caso di delega di funzioni, il dovere di vigilanza che, ex articolo 16, comma 3, del d.lgs. 81/2008, grava sul delegante, riguarda la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato e non impone il controllo delle modalità di svolgimento delle lavorazioni. Come si legge testualmente anche nella sentenza in oggetto, il datore di lavoro ha la possibilità, attraverso una delega di trasferisce in capo ad altro soggetto poteri ed obblighi originariamente appartenenti al delegante in materia di sicurezza sul …

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  • 5La delega delle funzioni del responsabile della sicurezza
    Avv. Rocchina Staiano · https://www.fiscoetasse.com/ · 26 novembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2012, n. 10702
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10702
Data del deposito : 1 febbraio 2012

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