Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 1
In tema di miglioramenti agrari, le condizioni legittimanti il diritto all'indennizzo riconosciuto all'affittuario (consenso del concedente ovvero autorizzazione dell'IPA) rappresentano elementi costitutivi del diritto stesso, e, pertanto, vanno provate da quest'ultimo, e pertanto le eventuali contestazioni proposte dal concedente-convenuto in ordine alla sussistenza non integrano gli estremi dell'eccezione in senso proprio, bensì quelli della mera difesa, non incidente in alcuno modo sul detto onere probatorio, che continua a gravare sull'attore-affittuario, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2002, n. 8072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8072 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO VENETO 54/B, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CONTI, che lo difende unitamente all'avvocato GIULIO TARSITANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BA EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI TRASONE 8/12, presso lo studio dell'avvocato ERCOLE FORGIONE, difesa dall'avvocato VINCENZO VETERE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 32/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, sezione specializzata agraria emessa il 9/10/1999, depositata il 05/11/99; RG. 509/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMNTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.11.1997 AB IN, proprietaria di un fondo rustico ed annessi comodi rurali in territorio di Montalto Uffugo, in catasto alta part. 33 fg. 40 e alla part. 35 fg. 40, condotto in affitto da CO ES, adiva la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Cosenza per sentir dichiarare scaduto il contratto di affitto alla data del 10.11.1996. Costituitosi in giudizio, il CO deduceva l'improcedibilità della domanda per il mancato invio della disdetta nel termine di cui all'art. 4 l. n. 203/1982 e in via riconvenzionale chiedeva il pagamento dell'indennità per le addizioni e i miglioramenti eseguiti sul fondo.
Con sentenza del 4.6.1999 l'adita Sezione dichiarava scaduto il contratto di affitto il 10.11.1996, ordinando il rilascio del fondo entro il 10.11.1999, e rigettava la domanda riconvenzionale. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro - Sezione specializzata agraria con sentenza del 9.10.1999. Avverso tale sentenza il CO ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste l'AB con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 306 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sul presupposto che il giudice d'appello abbia illegittimamente ritenuto valida la rinuncia al primo motivo di gravarne - con cui si deduceva che il Tribunale aveva errato nel ritenere efficace la disdetta intimata dall'AB in data 30.4.1991, pur avendo il conduttore contestato di averla ricevuta e non avendo la concedente fornito la prova della circostanza in oggetto - fatta dai difensori dell'appellante (e odierno ricorrente) CO e non dalla parte personalmente, cui per legge rimane esclusivamente conferito il relativo potere.
La censura va disattesa, poiché, a prescindere dalla considerazione che nella fattispecie non vi è stata rinuncia all'impugnazione, sebbene ad alcune argomentazioni addotte, costituenti in sè il motivo di impugnazione, la Corte territoriale ha, tuttavia, esaminato nel merito la censura stessa fatta valere dal CO, ritenendola infondata sul rilievo che l'appellata aveva prodotto l'avviso di ricevimento da cui risultava che la raccomandata n. 2850, contenente la disdetta del 30.4.1991, era stata ricevuta da CO ES e materialmente consegnata al figlio EN in data 4.5.1991, conseguentemente osservando che ogni problema concernente il motivo di gravame sopra richiamato restava superato. Con il secondo motivo, impostato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 l. n. 203/1982, il ricorrente sostiene che la lettera del 30.4.1991 non poteva essere considerata una vera e propria disdetta, in quanto risultante priva della data di scadenza del contratto e di quella di inizio, in modo che il conduttore fosse in grado di difendersi.
Anche questa censura non può ricevere accoglimento. Deve ritenersi che non sia onere del concedente precisare nella disdetta la "data" di inizio e di cessazione (o scadenza) del rapporto. Il destinatario della disdetta non può infatti ignorare nè la data in cui il rapporto ha avuto inizio, ne' l'epoca in cui lo stesso cesserà per scadenza in assenza di disdetta, trattandosi di elementi che non possono non essere conosciuti dall'affittuario. Il conduttore, pertanto, è ben in grado di valutare la "tempestività, o meno, della disdetta stessa e di fare valere le proprie (opposte) ragioni sia in sede amministrativa, in occasione del tentativo di conciliazione innanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, sia in sede giudiziale, deducendo e dimostrando che il rapporto era destinato a cessare prima del decorso di un anno, dopo la ricezione da parte sua della disdetta medesima (Cass. ud. 29.11.2001, R.G. n. 848/2000, Romano c. Di Marzo, in corso di pubblicazione). Ciò che rileva, dunque, è la sussistenza di una inequivoca manifestazione di volontà diretta ad impedire la rinnovazione tacita del contratto, indirizzata al conduttore prima della scadenza, entro un preciso termine.
Non senza dire, peraltro, che nel caso di specie, come osservato dalla Corte di merito, nella disdetta intimata dalla locatrice risultava indicata la data di scadenza "sia pure con riferimento alla data di scadenza prevista dalla legge" (ovvero, indubitabilmente, a quella di cui agli scaglioni da lett. a) a lett. e) dell'art. 2 stessa legge 203/82, avuto riguardo alla data di inizio del contratto, enunciata nella specie come successiva all'annata agraria 1959/19601). E questo, secondo la stessa Corte, non aveva impedito al CO di svolgere un'articolata difesa, tant'è che, con racc. a.r. del 23.5.1991, a mezzo dell'associazione di appartenenza (Confcoltivatori) aveva rilevato l'eccessiva intempestività della missiva (specificamente quella del 30.4.1991) precisando che il contratto di affitto in oggetto era da ritenersi valido ed efficace sino al maggio 1997, ai sensi della lett. e) dell'art. 2 l. 203/82. Il fatto, poi, che il ricorrente assuma che la lettera 23.5.91 della Confcoltivatori non è stata firmata a lui e che non vi è la prova che egli abbia conferito all'associazione mandato in quel senso, non significa di certo che se ne disconosca il contenuto e incombendo ad esso CO, comunque, provare essersi trattato (e non se ne vede l'interesse) di un'autonoma iniziativa dell'associazione di categoria, dalla quale si era tempestivamente dissociato;
mentre nuova, a sua volta, risulta la questione relativa alla validità di una seconda disdetta, assumendo difatti il ricorrente che la stessa concedente, conscia della genericità della disdetta del 1991, ritenendo che il contratto scadesse nel 1997, aveva inoltrato una nuova disdetta, sicché, in presenza di due atti con i quali era stata manifestata, da parte della concedente, l'intenzione di volere interrompere il rapporto, si doveva attribuire significato al secondo, che sostituiva completamente il primo. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge (artt. 46 l. 203/82, 1321, 1326, 1328, 1965 e 1988 C.c., 416 c.p.c. e 2697 c.c.), il ricorrente si duole del rigetto della propria domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento dell'indennità per miglioramenti. Adduce che in ordine al consenso della proprietaria all'esecuzione dei miglioramenti vi era prova documentale, rappresentata dalla proposta avanzata dalla AB in sede di tentativo di conciliazione del 15.11.1982 dinanzi all'IPA, avendo essa manifestato la volontà di corrispondere all'affittuario una somma (di L. 5.000.000) per i miglioramenti effettuati. Tale proposta era stata poi accettata dal CO nel nuovo incontro fissato davanti a detto organo del 22.11.1982. Lamenta, quindi, il ricorrente che ha errato la Corte d'appello nel ritenere che la conclusa transazione non si sia mai perfezionata e che pertanto doveva ritenere l'AB tenuta al pagamento di quella somma. Pure tale censura va disattesa, perché il ricorrente prospetta una questione che non risulta sollevata nella fase del merito, ravvisando nella fattispecie una vera e propria transazione, mentre nel giudizio di merito, per come evidenzia la Corte d'appello, aveva sostenuto che "la dichiarazione inserita nel citato verbale (quello redatto dall'ispettorato il 15.11.1982) doveva valutarsi non già quale confessione nell'ambito di un (non ancora perfezionato) accordo transattivo (significato mai attribuitole dalla difesa del CO), bensì quale promessa di pagamento titolata, che, in quanto tale, esonerava il promissario dall'onere di provare il rapporto sottostante", per cui è evidente la diversità e novità del thema decidendum prospettato con il ricorso (transazione, anziché promessa di pagamento titolata). Il valore del carattere confessorio del riconoscimento dei miglioramenti, in ordine alla dichiarazione dell'AB del 15.11.1982, doveva, poi, come rilevato dalla stessa Corte, escludersi, non integrando la stessa una dichiarazione di scienza fine a se stessa e avendo lo stesso appellante CO affermato che la dichiarazione in argomento "doveva valutarsi non già quale confessione ... (significato peraltro non attribuitole dalla difesa del CO)". Infondata è, inoltre, la censura con la quale il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto di rilevare d'ufficio la mancanza del consenso della concedente all'esecuzione dei miglioramenti, non avendo l'AB affatto contestato l'assunto che i miglioramenti e le opere erano stati effettuati con il suo consenso. E difatti la Corte, dopo aver considerato che le condizioni legittimatrici del diritto all'indennizzo (consenso del concedente o autorizzazione dell'IPA) rappresentano elementi costitutivi del medesimo che devono essere provati dall'affittuario e che la contestazione di tali condizioni legittimatrici non integra un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa del concedente, la quale non sposta l'onere della prova, che continua ad incombere sull'attore ai sensi dell'art. 2697, 1^ comma, C.C. (come da Cass. n. 655/1998, richiamata dal giudice di merito) ha ritenuto, quindi, che, comunque, l'AB, all'udienza del 4.6.1999 davanti alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Cosenza, aveva contestato che i miglioramenti fossero stati eseguiti "nei modi di legge", disattendendo l'eccezione di tardività della contestazione, dal momento che questa non era da qualificare eccezione in senso proprio ma semplice difesa.
Legittima è da ritenere anche la statuizione relativa alla mancata ammissione della prova, non mirando la stessa, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, a provare il consenso del concedente, e dunque non potendo determinare una decisione diversa da quella assunta. Tale prova, a parte questo, non risulta, d'altronde, specificamente riportata in ricorso, con palese violazione del principio di autosufficienza dello stesso. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in L. 42.180 (Euro 21,78), oltre L. 2.000.000 (Euro 1032,91) per onorari.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002