Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
0 6 1 / 0 2 REPUBBLICAC NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 7090/99 LAVORO SEZIONE Cron. N. 1734 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.-Presidente- 1. Dott. Antonio Saggio 2. " Pietro Cuoco -Consigliere- Ud. 10.10.2001 3.26 Luciano Vigolo -Consigliere- 664. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5.66 Giancarlo D'Agostino -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA IP GE, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Rinascimento/4, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Scar- nati, che lo rappresenta e difende disgiuntamente ed unitamente all'Avv. Alcide Dogliotti del foro di Torino come da procura in calce al ricorso Ricorrente
CONTRO
BANCA MEDIOCREDITO S.p.A., in persona del legale rappre- sentante Dott. AN Coda Zabet, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pierluigi da Palestrina 63, presso lo studio 8 4 8 3 2 dell'Avv. Mario Contaldi, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso disgiuntamente e con- giuntamente all'Avv. Paolo Catalano del foro di Torino Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 1355/98 del Tribunale del La- voro di Torino del 10.3.1998/6.4.1998 nella causa iscritta al n. 857 del R. G. anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.10.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Raffaele Scarnati per il ricorrente e l'Avv. Mario Contaldi per la Banca Mediocredito;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 16.2.1995, AN RI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Torino la S.p.A. Banca Medio- credito per sentirla condannare al pagamento ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. di differenze retributive per le mansioni superiori svolte nel periodo 4.12.1989/3.6.1990. Al riguardo esponeva di essere stato dipendente del Mediocredito Piemontese, divenuta Banca Mediocredito, dall'1°.
1.1958 al 30.8.1993; di avere raggiunto la qualifica di dirigente con mag- giorazione 18 e di avere svolto le mansioni di responsabile del servizio ispettorato e auditing;
di avere sostituito per il periodo 4.12.1989/3.6.1990 il direttore generale, impedito per ragioni di 3 salute, in ordine a tutte le incombenze di natura finanziaria e promozionali riguardanti l'attività dell'istituto bancario;
che le incombenze dello stesso direttore di natura amministrativa ed i rapporti con il personale erano state attribuite a AN Mari- ni, dirigente responsabile del servizio affari generali;
che il Con- siglio di Amministrazione aveva delegato ai due sostituti, con poteri di firma congiunta, le attribuzioni in precedenza spettanti al direttore in ordine all'autorizzazione di finanziamenti fino a £. 500.000.000; che durante il periodo di sostituzione aveva conti- nuato a percepire la precedente retribuzione e non quella del di- rettore generale sostituito, dirigente con maggiorazione 32. La convenuta costituendosi contestava la fondatezza della do- manda chiedendone il rigetto. Il Pretore, all'esito dell'istruzione, con sentenza del 17.10.1995 respingeva il ricorso. Tale decisione, a seguito di appello proposto dal RI, veni- va confermata dal Tribunale di Torino con sentenza 10.3.1998/6.4.1998.. Il Tribunale in particolare osservava che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto i compiti di sostituzione del direttore generale era- no compresi nelle mansioni vicarie attribuite al RI sin dal 1972 ed in concreto espletate dal 14.12.1989 al 3.6.1990; che il Regolamento Interno, richiamato dall'appellante, non specificava in dettaglio le mansioni dello stesso RI, limitandosi ad indicare i compiti demandati e le funzioni assegnate al Servizio 4 Ispettorato. Lo stesso Tribunale condivideva l'assunto del primo giudice in ordine al fatto che l'assegnazione del RI alle mansioni su- periori non era stata piena, nel senso di assunzione della respon- sabilità e dell'autonomia proprie della posizione del direttore ge- nerale, e ciò in relazione anche alla ripartizione delle incombenze nei settori di rispettiva competenza del RI e del Marini. Contro l'anzidetta sentenza di appello ricorre per cassazione il RI con due motivi, ai quale resiste con controricorso la S.p.A. Banca Mediocredito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ. nella parte in cui at- tribuisce al prestatore di lavoro il diritto al trattamento corri- spondente alle mansioni superiori svolte. Nel muovere le censure all'impugnata sentenza il ricorrente os- serva che ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione con deliberazioni del 1972 e del 1978 aveva a lui attribuito una mansione superiore ri- spetto alle mansioni tipiche della qualifica di appartenenza ed effettivamente esercitate e come tale da retribuirsi ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. Il medesimo ricorrente precisa che le anzidette delibere non sono provvedimenti generali ed astratti, incidenti sulla conformazione e sull'assetto della struttura ed organizzazione dell'ente, ma 5 hanno carattere applicativo concreto ed incidono direttamente sul rapporto di lavoro, con integrale assoggettamento alla disciplina dell'art. 2103 anzidetto. Da parte sua la Banca Mediocredito contesta le avverse deduzio- ni ed argomentazioni sostenendo che la delibera del Consiglio di Amministrazione ha dato attuazione a una previsione generale dello Statuto, temporalmente e logicamente anteriore, che vedeva tutti i dirigenti e i funzionari suscettibili di essere nominati, me- diante deleghe dello stesso Consiglio, sostituti del direttore. La stessa parte resistente ritiene privo di valore il riferimento del ricorrente al Regolamento per l'ordinamento e l'attività dell'Istituto, che si pone su un piano diverso rispetto allo Sta- tacitamente tuto non potendo modificare 0 abrogare quest'ultimo. Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questa Corte ritiene prive di pregio le censure del ricorrente, essendosi quest'ultimo limitato a sviluppare, nel denunciare la violazione dell'art. 2103 cod. civ., una critica dell'interpretazione adottata dai giudici di merito in ordine alle norme dello Statuto e del Regolamento della Banca. Tali censure, basate sulla violazione di canoni legali di ermeneu- tica contrattuale, non contengono l'indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni dell'asserita violazione, sicché in definitiva la denuncia si esaurisce nella mera contrapposizione di un diverso risultato interpretativo rispetto a quello raggiunto 6 dai giudici di merito, non consentita in sede di legittimità (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 545 del 21 gennaio 1999; Cass. sentenza n. 8800 del 26 ottobre 1994). Con il secondo motivo il ricorrente lamenta errata interpretazio- ne delle norme dello Statuto e del regolamento interno della Banca Mediocredito in relazione alla problematica delle mansioni vicarie. In particolare i rilievi riguardano le valutazioni relative alla non pienezza dell'attribuzione al RI dei poteri spettanti al di- rettore generale, sostenendosi che i giudici di merito in modo er- roneo avevano affermato che il ricorrente si era limitato ad eser- citare solo talune delle attribuzioni proprie della posizione del direttore generale e con modalità parzialmente diverse. La doglianza non è fondata, in quanto la parte ricorrente si è li- mitata a fornire una diversa ricostruzione dei fatti con riesame del merito, non ammissibile in sede di legittimità (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 3928 del 31 marzo 2000; Cass. sentenza n. 11121 del 6 ottobre 1999). In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di le- gittimità. 7 Così deciso in Roma addì 10 ottobre 2001 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Alessandro de Reusis elle IL CANCELLIERS vopsitate in Cancelleria Loggi, 22 GEN, 2002... ILCANCELLIFFICE – мене A . D A E ' D P L S L A * I E T 5 N S D . G O I P S O N N M A I E 3 D S 7 A - E I D 8 , A - O E 1 T R O 1 T T N S E T I L E S ´ R I A L L L C E D