Sentenza 17 giugno 2004
Massime • 1
In tema di estradizione attiva, la condizione, apposta dallo Stato straniero, che in Italia sia offerta all'estradando - condannato, con sentenza definitiva, all'esito di giudizio ritualmente celebratosi in contumacia per sua libera scelta e regolarmente assistito in entrambi i gradi da un difensore - la possibilità di un nuovo processo per garantire il diritto di difesa, è da ritenersi salvaguardata dalla partecipazione dell'estradato all'udienza camerale svoltasi in sede esecutiva, nel corso della quale abbia avuto la possibilità di attivare un controllo su tutte le fasi precedenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2004, n. 35948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35948 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/06/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 2890/04
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 045158/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FÀ NT N. IL 12/06/1962;
avverso ORDINANZA del 03/07/2003 TRIBUNALE DI CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;
lette la conclusioni del P.G. Dr. O. Cedrangolo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
1. Con ordinanza del 3-7-2003 il Tribunale di Cagliari quale giudice dell'esecuzione, per quanto rileva in questa sede, rigettava l'istanza proposta da Fà LO volta a far valere l'inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dal P.M. a seguito di condanna in contumacia intervenuta nei confronti del medesimo e per la quale l'Autorità giudiziaria spagnola aveva concesso la sua estradizione ex art. 720, comma 4, c.p.p., a condizione che fosse offerta al condannato la possibilità di un nuovo processo per salvaguardare il diritto di difesa.
2. Deduce il ricorrente violazione dell'art. 720 c.p.p per inosservanza della condizione posta per l'estradizione.
3. Il ricorso è infondato e, dunque, non può essere accolto. Invero, il Tribunale di Cagliari con l'ordinanza impugnata ha verificato come nelle varie fasi del processo di primo e secondo grado, svoltosi in contumacia dell'imputato il Fà avesse avuto tuttavia la possibilità di esplicare pienamente il diritto di difesa e come la sua contumacia fosse dovuta ad una precisa scelta di non essere presente al processo, di cui nondimeno il medesimo aveva avuto perfetta conoscenza. Non essendosi verificata alcuna nullità - del resto neppure dedotta dall'imputato - nel processo svoltosi a suo carico, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la condizione contenuta nell'atto di estradizione fosse stata adempiuta con lo svolgimento del processo di esecuzione al quale l'interessato ha partecipato e nel corso del quale il medesimo ha avuto la possibilità di attivare un controllo su tutte le fasi del processo. È infondata anche la ulteriore censura con la quale ricorrente lamenta la omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine alla ulteriore istanza in data 14 febbraio 2003 diretta ad ottenere il computo di precedenti periodi di detenzione sofferti che, come correttamente osservato dal P.G. presso questa Corte nelle sue conclusioni scritte, avrebbe dovuto essere indirizzata al P.M., trattandosi di una richiesta di fungibilità della pena. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dal ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2004
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2004