CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2023, n. 4929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4929 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DI AN AN nato a [...] il [...] dalla parte civile AV RI nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: CO AZ nato a [...] il [...] NI UI nato a [...] il [...] IN LE nato a [...] il [...] inoltre: RESPON. CIVILE avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI h con - ei • • Penale Sent. Sez. 4 Num. 4929 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 27/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28.10.2021 la Corte d'appello di Ancona, in riforma della sentenza in data 1.3.2019 del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva ritenuto Tacconi Na3zareno, in qualità di Sindaco del Comune di Monsampolo del Tronto, e IC ID e NN AD, in qualità progettisti dell'edificio destinato a sede delle scuole elementari nel predetto comune, colpevoli del reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno del minore Di UA IO con conseguente condanna alla pena di mesi due di reclusione oltre alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto, revocando altresì le statuizioni civili. Oggetto del procedimento è l'infortunio occorso in data 17.9.2012 al minore Di UA IO nel cortile di un edificio scolastico, segnatamente la scuola elementare di Stella di Monsampaolo del Tronto, allorché il minore, durante la ricreazione, sedendosi nell'oblò collocato nel muro divisorio tra la scala esterna d'accesso alle aule ed il piano di campagna, spinto da un compagno, cadeva dalla parte opposta da un'altezza di circa 1,50 m riportando una duplice frattura ad un braccio, peraltro già infortunato. Con riguardo alla posizione dei due progettisti, il giudice di primo grado ha ritenuto che la condotta colposa loro ascritta si sia concretata nella firma degli elaborati progettuali relativi agli elementi architettonici della scuola elementare che si sono rivelati del tutto inadeguati rispetto alla situazione reale della struttura esterna che non è stata oggetto di alcun doveroso accertamento reso tanto più necessario dal fatto che l'edificio ospitava una scuola elementare. Ritenendo altresì che non è circostanza imprevedibile che un elemento del tipo di quello impiegato per realizzare le scale esterne potAppvessere utilizzato come seduta, tanto più da bambini in età scolare. Quanto alla posizione del Sindaco di Monsampaolo del Tronto, ha ritenuto che lo stesso sia titolare di una posizione di garanzia, a tutela dell'incolumità di coloro che utilizzano gli edifici comunal i, sia in qualità di custode dei medesimi, essendo tenuto ad adottare tutte le misure idonee per evitare eventi dannosi ai fruitori. La Corte d'appello d'Ancona, ha invece escluso il nesso causale tra le condotte contestate agli imputati e le lesioni patite dal minore, alla luce di fattori causali tali da determinarne l'interruzione, ovvero il divieto di far sedere gli alunni sul 2 muretto esterno, anzi di portarli all'esterno ed il carattere "particolarmente vivace" del bambino infortunatosi. 2. Avverso detta pronuncia le parti civ4 costituite, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo motivo deducono ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. il travisamento della prova testimoniale e l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalle maestre con conseguente vizio della motivazione in quanto inesistente o meramente apparente. La sentenza menziona fattori causali tali da interrompere in maniera netta ed assoluta il nesso eziologico tra le condotte degli imputati e l'evento, ovvero il divieto di fare uscire fuori i bambini durante l'intervallo in ragione della mancata ultimazione delle opere esterne e della correlativa situazione di potenziale pericolosità, così utilizzando elementi probatori inesistenti negli atti processuali in quanto in nessuna testimonianza è emerso tale dato. Con il secondo motivo deducono ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. il vizio di motivazione per violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. Osserva che il giudice di appello è tenuto ad offrire una motivazione puntuale ed adeguata della sentenza assolutoria dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella di primo grado. Con il terzo motivo deducono ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.2, comma 1, lett. a) e b), art. 18 comma 3 e 22 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in relazione all'omesso riconoscimento della posizione di garanzia in capo agli imputati, inosservanza dell'art 3 della I. 11.1.1996 n. 23, nonché degli artt. 50 e 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Assume che nel caso specifico prima i progettisti e poi il Sindaco, nelle rispettive posizioni di garanzia, hanno omesso di attuare le misure necessarie volte a verificare che il progetto relativo alla realizzazione della scuola destinata ad ospitare alunni minori fosse privo di fonti di pericolo al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti finali. Con il quarto motivo deducono l'erronea applicazione degli artt. 40 e 41 cod.pen. con riferimento all'accertamento del nesso causale con conseguente vizio di motivazione per aver ritenuto interrotto il nesso di causalità tra la condotta omissiva ascritta agli imputati e l'evento nonché ritenuto sussistenti cause sopravvenute idonee ad interrompere detto nesso. 3 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La parte civile ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Va premesso che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n, 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 2. Nella specie, il giudice di appello al fine di escludere il nesso di causalità tra le condotte ascritte agli odierni imputati e le lesioni patite dal minore, ha ritenuto che siano intervenuti fattori causali idonei ad interrompere in maniera netta ed assoluta detto nesso individuando tali fattori nel divieto di far sedere i bambini sui muretti esterni ed anzi addirittura di portarli fuori in ragione della mancata ultimazione delle opere esterne e dalla conseguente situazione di potenziale pericolo. Per addivenire a tale conclusione la Corte di merito si è fondata sulle testimonianze rese dalle maestre, in particolare la teste CI, dalle stesse desumendo il dato che presso la scuola elementare de qua vigeil divieto di portare gli alunni all'esterno e di farli sedere sui muretti in ragione della mancata ultimazione delle opere esterne e quindi della correlativa situazione di potenziale pericolosità nonché la circostanza che, invece, contravvenendo a tale divieto, le insegnanti aveva portato fuori i bambini e che l'alunno infortunato si era seduto sul muretto consumando del cibo. Raffrontando, tuttavia, l'apparato argomentativo sviluppato dalla Corte di merito con le dichiarazioni testimoniali rese dalle insegnàii, come riportate nel corpo del ricorso ed allegate all'atto, si ricava che il loro contenuto grA del tutto differente. Dalle deposizioni dei testi CI, IDtti e Di IO si ricava, infatti, che il divieto di uscire nel cortile durante la ricreazione 9-,e0kg stato introdotto solo dopo IJ 4 Così deciso, il 27 ottobre 2022 Il Consi stensore l'infortunio, mentre prima i bambini uscivano liberamente pur se controllati dalle maestre e che erano soliti sedersi anche sul muretto interno all'oblò. Ne deriva, pertanto, che gli elementi, peraltro rilevanti nel percorso logico argomentativo adottato dalla Corte di merito, e ritenuti idonei ad escludere il nesso di causalità tra le condotte degli odierni imputati e l'evento, risultano oggettivamente non coincidenti con quanto emerge dalle prove testimoniali. 2. Gli ulteriori motivi di ricorso sono assorbiti. 3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 comma 2, cod.proc.pen. cui demanda altresì la regolazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì la regolazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI h con - ei • • Penale Sent. Sez. 4 Num. 4929 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 27/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28.10.2021 la Corte d'appello di Ancona, in riforma della sentenza in data 1.3.2019 del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva ritenuto Tacconi Na3zareno, in qualità di Sindaco del Comune di Monsampolo del Tronto, e IC ID e NN AD, in qualità progettisti dell'edificio destinato a sede delle scuole elementari nel predetto comune, colpevoli del reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno del minore Di UA IO con conseguente condanna alla pena di mesi due di reclusione oltre alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto, revocando altresì le statuizioni civili. Oggetto del procedimento è l'infortunio occorso in data 17.9.2012 al minore Di UA IO nel cortile di un edificio scolastico, segnatamente la scuola elementare di Stella di Monsampaolo del Tronto, allorché il minore, durante la ricreazione, sedendosi nell'oblò collocato nel muro divisorio tra la scala esterna d'accesso alle aule ed il piano di campagna, spinto da un compagno, cadeva dalla parte opposta da un'altezza di circa 1,50 m riportando una duplice frattura ad un braccio, peraltro già infortunato. Con riguardo alla posizione dei due progettisti, il giudice di primo grado ha ritenuto che la condotta colposa loro ascritta si sia concretata nella firma degli elaborati progettuali relativi agli elementi architettonici della scuola elementare che si sono rivelati del tutto inadeguati rispetto alla situazione reale della struttura esterna che non è stata oggetto di alcun doveroso accertamento reso tanto più necessario dal fatto che l'edificio ospitava una scuola elementare. Ritenendo altresì che non è circostanza imprevedibile che un elemento del tipo di quello impiegato per realizzare le scale esterne potAppvessere utilizzato come seduta, tanto più da bambini in età scolare. Quanto alla posizione del Sindaco di Monsampaolo del Tronto, ha ritenuto che lo stesso sia titolare di una posizione di garanzia, a tutela dell'incolumità di coloro che utilizzano gli edifici comunal i, sia in qualità di custode dei medesimi, essendo tenuto ad adottare tutte le misure idonee per evitare eventi dannosi ai fruitori. La Corte d'appello d'Ancona, ha invece escluso il nesso causale tra le condotte contestate agli imputati e le lesioni patite dal minore, alla luce di fattori causali tali da determinarne l'interruzione, ovvero il divieto di far sedere gli alunni sul 2 muretto esterno, anzi di portarli all'esterno ed il carattere "particolarmente vivace" del bambino infortunatosi. 2. Avverso detta pronuncia le parti civ4 costituite, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo motivo deducono ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. il travisamento della prova testimoniale e l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalle maestre con conseguente vizio della motivazione in quanto inesistente o meramente apparente. La sentenza menziona fattori causali tali da interrompere in maniera netta ed assoluta il nesso eziologico tra le condotte degli imputati e l'evento, ovvero il divieto di fare uscire fuori i bambini durante l'intervallo in ragione della mancata ultimazione delle opere esterne e della correlativa situazione di potenziale pericolosità, così utilizzando elementi probatori inesistenti negli atti processuali in quanto in nessuna testimonianza è emerso tale dato. Con il secondo motivo deducono ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. il vizio di motivazione per violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. Osserva che il giudice di appello è tenuto ad offrire una motivazione puntuale ed adeguata della sentenza assolutoria dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella di primo grado. Con il terzo motivo deducono ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.2, comma 1, lett. a) e b), art. 18 comma 3 e 22 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in relazione all'omesso riconoscimento della posizione di garanzia in capo agli imputati, inosservanza dell'art 3 della I. 11.1.1996 n. 23, nonché degli artt. 50 e 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Assume che nel caso specifico prima i progettisti e poi il Sindaco, nelle rispettive posizioni di garanzia, hanno omesso di attuare le misure necessarie volte a verificare che il progetto relativo alla realizzazione della scuola destinata ad ospitare alunni minori fosse privo di fonti di pericolo al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti finali. Con il quarto motivo deducono l'erronea applicazione degli artt. 40 e 41 cod.pen. con riferimento all'accertamento del nesso causale con conseguente vizio di motivazione per aver ritenuto interrotto il nesso di causalità tra la condotta omissiva ascritta agli imputati e l'evento nonché ritenuto sussistenti cause sopravvenute idonee ad interrompere detto nesso. 3 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La parte civile ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Va premesso che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n, 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 2. Nella specie, il giudice di appello al fine di escludere il nesso di causalità tra le condotte ascritte agli odierni imputati e le lesioni patite dal minore, ha ritenuto che siano intervenuti fattori causali idonei ad interrompere in maniera netta ed assoluta detto nesso individuando tali fattori nel divieto di far sedere i bambini sui muretti esterni ed anzi addirittura di portarli fuori in ragione della mancata ultimazione delle opere esterne e dalla conseguente situazione di potenziale pericolo. Per addivenire a tale conclusione la Corte di merito si è fondata sulle testimonianze rese dalle maestre, in particolare la teste CI, dalle stesse desumendo il dato che presso la scuola elementare de qua vigeil divieto di portare gli alunni all'esterno e di farli sedere sui muretti in ragione della mancata ultimazione delle opere esterne e quindi della correlativa situazione di potenziale pericolosità nonché la circostanza che, invece, contravvenendo a tale divieto, le insegnanti aveva portato fuori i bambini e che l'alunno infortunato si era seduto sul muretto consumando del cibo. Raffrontando, tuttavia, l'apparato argomentativo sviluppato dalla Corte di merito con le dichiarazioni testimoniali rese dalle insegnàii, come riportate nel corpo del ricorso ed allegate all'atto, si ricava che il loro contenuto grA del tutto differente. Dalle deposizioni dei testi CI, IDtti e Di IO si ricava, infatti, che il divieto di uscire nel cortile durante la ricreazione 9-,e0kg stato introdotto solo dopo IJ 4 Così deciso, il 27 ottobre 2022 Il Consi stensore l'infortunio, mentre prima i bambini uscivano liberamente pur se controllati dalle maestre e che erano soliti sedersi anche sul muretto interno all'oblò. Ne deriva, pertanto, che gli elementi, peraltro rilevanti nel percorso logico argomentativo adottato dalla Corte di merito, e ritenuti idonei ad escludere il nesso di causalità tra le condotte degli odierni imputati e l'evento, risultano oggettivamente non coincidenti con quanto emerge dalle prove testimoniali. 2. Gli ulteriori motivi di ricorso sono assorbiti. 3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 comma 2, cod.proc.pen. cui demanda altresì la regolazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì la regolazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Il Presidente