Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10185 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A " R 7 9 T 1 . 3 S T I . R G N E A ' R L 7 1 0185 0 1 6 L 9 A REPUBBLICA ITAL E 1 D - D 5 I - E 3 S T N N E E E G S S G E I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E " A L SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.23547/99 Dott. Pasquale REALE Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Cron. 22785 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 09/04/01 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere OGGETTO: sanzione amministrativa ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE di BARI, in persona del Sindaco p.t. dott. Simeone Di Cagno Abbrescia, elettivamente domiciliato in Roma, via Bertoloni 27, presso 1' avv. Roberto Ciociola, rappresentato e difeso dall'avv. Biancalaura Capruzzi giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro domiciliata in Roma, MM FERRI, elettivamente Cancelleria della S.C., rappresentata e presso la dall'avv. Domenico Luisi e dall'avv. Domenico difesa NC giusta delega in atti;
1 6/1002 2001 controricorrente e
contro
Domenico avv. MONCADA, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della S.C., rappresentato e difeso da se medesimo e dall'avv. Domenico Luisi giusta delega in atti;
-- controricorrente avverso la sentenza del Pretore di Bari n.1093 in data 29.09/11.10.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Roberto Ciociola, con delega, per il Comune;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Maccarone, che ha concluso perGenerale Dott. Vincenzo il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Il 17.02.98, alle ore 17,20 guardie municipali del Comune di Bari elevavano p.v.a. nei confronti di Domenico NC perché, circolando alla guida della autovettura targata TA 440888, di proprietà di MM FE, priva della copertura assicurativa obbligatoria, commetteva infrazione al disposto dell'art. 193 comma 1° e 2° del dlgs 285/92; con altro, contemporaneo, p.v. veniva sequestrata l'autovettura, ai sensi dell'art. 13 della l.s. 689/81. Con sentenza 29.09/11.10.99 il Pretore di Bari accoglieva il ricorso proposto dall'avv. Domenico Mondaca, in proprio e quale procuratore di 2 Caf FE MM, avverso i due predetti pp.vv., poiché dalla documentazione prodotta dai ricorrenti (attestato di assicurazione n. 139682) e dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'agente generale della Fondiaria spa risultava che, al momento dell'accertamento, l'autovettura era coperta da assicurazione r.c.a. a decorrere dalle ore 16.00 dello stesso 17.02.98. In conseguenza, il Pretore dichiarava nulli i due pp.vv., compensando le spese di lite. Contro tale sentenza, proponeva ricorso il Comune di Bari avanzando, con atto notificato il 10.12.99, quattro motivi di censura. Si sono costituiti, con atto notificato il 5.01.00, sia il NC che la FE, resistendo ed eccependo la inammissibilità, per carenza di legittimazione, del ricorso. Il Comune ha replicato con memoria. Motivi della decisione Sostengono, in via preliminare, i resistenti, che il Sindaco del Comune di Bari è privo del potere di deliberare la lite e che, comunque, gli invocati motivi di urgenza non sussistono. L'eccezione è infondata perché il ricorso è stato autorizzato con delibera n. 1700 in data 16 dicembre 1999 della Giunta Municipale e quindi in data anteriore sia alla notifica del controricorso, sia alla notifica dello stesso ricorso. Col primo motivo di censura il Comune deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 193 c.d.s., 7 e 32 1.s. 990/69, 13 1.s. 689/81, sostenendo che la sanzione amministrativa e la misura cautelare sono dettate a tutela sia dell'affidamento dell'eventuale 3 Caf danneggiato che dell'effettività della sussistenza della polizza e che quindi la infrazione risulta integrata sia dalla mancanza di assicurazione, sia dalla mancata esibizione del contrassegno. La censura è infondata. L'art. 32 della 1.s. 990/69 è stato abrogato -per l'assicurazione r.c.a. dei veicoli dall'art. 231 della 1.s. 285/92 che ha dettato, per l'infrazione più grave -circolazione senza copertura assicurativa- l'art. 193 e, per la mancata esposizione del contrassegno, l'art. 181. Poiché il p.v. contesta solo l'infrazione di cui all'art. 193 1.s. 285/92, l'eventuale omessa esposizione del contrassegno (art. 181) o la mancata esibizione agli agenti accertatori della documentazione (art. 192) non sono state contestate e non formano perciò oggetto del giudizio. Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 193 c.d.s., 7 e 32 1.s. 990/69, 13 1.s. 689/81 ritenendo che il Pretore avrebbe dovuto spiegare perché, di fronte alla mancata esibizione del contrassegno alla polizia municipale, alla mancata esibizione di polizza, certificato dell'assicuratore e contrassegno in giudizio, alla esibizione della sola fotocopia del certificato, sia stata esclusa la sussistenza della infrazione. A termini dell'art. 7 della legge 990/69 che ha istituito la assicurazione obbligatoria (r.c.a. per quanto qui interessa) “l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio" e redatto nei termini precisati dall'art. 9 del regolamento attuativo emanato con dpr 973/70. Dato il quadro normativo, l'esibizione in giudizio del certificato (o di copia del 4 Caf certificato, poiché non ne venne né ne viene contestata la conformità all'originale) costituiva prova adeguata della insussistenza del fatto (circolazione con veicolo non assicurato) contestato. La mancata esposizione, produzione, esibizione del contrassegno poteva assumere rilevanza ad altri effetti, ma non in relazione all'oggetto del giudizio e non era quindi necessaria alcuna ulteriore motivazione oltre quella, puntuale, fornita dalla sentenza impugnata. Dal momento che quanto rileva al fine di controllare l'adempimento dell'obbligo di legge emerge dal certificato, non sussisteva alcun diritto all'esibizione della polizza, né il ricorrente giustifica tale pretesa. Col terzo motivo di censura si lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 32 1.s. 990/69, 17 dpr 973/70 nonché degli artt. 1887 e 1895 cc. Sostiene il ricorrente che il veicolo circolava per prova, che la relativa assicurazione r.c.a. è soggetta a speciali condizioni, che da informativa della polizia municipale risultava che l'accensione del contratto era avvenuta mediante la ricezione di fax, da parte dell'agenzia, alle ore 20,29 del 17.02.98 e che quindi solo da tal momento doveva considerarsi stipulato il contratto ed assunto il rischio. In sostanza, si sostiene che il veicolo risultava assicurato a decorrere da un'ora successiva a quella (17,20) in cui era stata accertata l'infrazione. La sentenza impugnata, sulla scorta del certificato e delle dichiarazioni testimoniali dell'agente assicuratore, fissa la decorrenza della copertura assicurativa alle h. 16 del 17.02.98 e, poiché l'apprezzamento del materiale probatorio non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione ed il vizio non può ravvisarsi nella assenza di un esame dettagliato di tutti 5 Caf gli argomenti ed il materiale versato in atti, ove della ricostruzione effettuata sia data adeguata motivazione, si deve rigettare il motivo, considerata la prevalenza, sulla portata meramente indiziaria della informativa, della duplice prova -documentale e testimoniale- accolta dal Pretore. Col quarto motivo di censura, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 1.s. 990/69 e 17 dpr 973/70, nonché dell'art. 1901 cc. Si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla mancata prova di pagamento del premio. L'assunto è infondato: ai sensi dell'art. dpr 973/70 (ma già ai sensi dell'art. 7 della legge) nel certificato deve essere indicato, tra l'altro "e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio” onde il certificato costituisce anche prova del pagamento, rilevante nei confronti dei terzi agli effetti dell'art. 1901.2 cc., come del resto si E N A L O I L Z evince dall'art. 13 dello stesso regolamento. E A D R " T 9 7 Le spese seguono la soccombenza. S 1 . I T 3 G R . E A N ' R L 7 L
P.Q.M.
A 6 E D 9 1 D - E I 5 T rigetta il ricorso;
condanna - il ricorrente alle spese che liquida in S 3 N N E E E S S G E complessive lire 2129. Yook " I G di cui lire 2.000.000 per onorari. A E L Roma, 9 aprile 2001 Il Presidente شرا Il Cons. est. Juan Cuffercis CORTE SAY ARE José Panens Prima Sezione Luisa Passinetti Depositaco in Cancelleria 2.6 LUG. 2001 ll IL CANCELLIERE Cof. ure perimeteبية