Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
La determinazione dell'indennità dovuta al custode per la custodia e la conservazione dei beni sottoposti a sequestro penale, ai sensi degli artt. 58 e 59 del d.P.R. n. 115 del 2002, va effettuata, fino all'approvazione delle tabelle previste dal citato art. 59, sulla base delle tariffe esistenti presso le Prefetture: il giudice può peraltro adeguare secondo equità il compenso da liquidare alle modalità della custodia e allo stato di conservazione del bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2007, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
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4 145 /08 45
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 26/09/2007
SENTENZA N.· 1500 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARINI LIONELLO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. CAMPANATO GRAZIANA
" N. 038855/2005 2. Dott.ROMIS VINCENZO
3. Dott. FOTI GIACOMO FF
4. Dott.BRICCHETTI RENATO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da : N. IL 00/00/0000 1) RR PASQUALE
avverso ORDINANZA del 14/05/2004
TRIBUNALE VOGHERA CORTE CASSAZIONE CIVILE di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. вонзово FOTI GIACOMO ch the diet lichensuri incmmmissibile il messo
Con ordinanza del 14 maggio 2004, il Tribunale di Voghera -in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da RI AL avverso il provvedimento con il quale era stata respinta la richiesta, dallo stesso avanzata, di liquidazione delle spese di custodia del veicolo sequestrato a Crudo Vincenzo il 1.7.91, dissequestrato con provvedimento notificato all'imputato il 7.6.03 e mai ritirato dall'avente diritto- ha liquidato al custode il compenso di euro 1.285,00, disponendo, al contempo, la demolizione del veicolo.
Nel suo provvedimento, il predetto tribunale, premesso: a) che il provvedimento di dissequestro della vettura affidata in custodia all'RI era stato a costui notificato il
9.2.04, di guisa che non poteva farsi carico allo stesso, fino a tale data, dell'onere di attivarsi nei confronti del proprietario del veicolo per ottenere il pagamento delle spese di custodia successive al mancato ritiro, e che, ai sensi della normativa vigente in materia, le spese di custodia devono essere anticipate dall'Erario, che potrà rivalersi sul soggetto tenuto al pagamento finale, senza che venga meno il diritto al compenso in capo al custode, b) che sul diritto del custode giudiziario di cose sequestrate, nell'ambito di un procedimento penale, al compenso per l'attività svolta, incide la decorrenza del termine di prescrizione decennale, rilevabile anche d'ufficio; tanto premesso, dunque, il tribunale ha sostenuto che l'RI avesse diritto alla liquidazione del compenso per la custodia del mezzo in questione per il periodo di dieci anni anteriore alla relativa richiesta, dovendosi ritenere il precedente periodo coperto dall'intervenuta prescrizione. Con riguardo alla quantificazione del compenso, il provvedimento impugnato si è riportato alle tariffe previste nel d.l. n.
269/03, convertito in legge n. 326/03, che, pur adottate dal legislatore con riguardo ai veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, possono ritenersi applicabili, a giudizio del tribunale, anche ai casi di custodia penale, in considerazione della sostanziale identità dell'impegno richiesto al custode nei due casi. Alla stregua di tali considerazioni e sulla scorta di tali tariffe, tenuto conto dell'attività in concreto prestata, nel caso di specie, dal custode, quel giudice ha dunque ritenuto equo liquidare la somma complessiva di euro 1.285,00. Avverso tale provvedimento propone ricorso RI AL che deduce: a) erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in relazione agli artt. 14 disp.prel. c.c., 59 e 276 del dpr n.115/02, con riguardo all'applicazione, da parte del tribunale, delle tariffe previste dalla legge n.
326/03, laddove la normativa applicabile era, secondo il ricorrente, quella prevista dal d.p.r. n. 115/02; ulteriore doglianza pone il ricorrente in relazione all'eccezione di prescrizione, tardivamente proposta dal PM ed accolta dal tribunale;
b) erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in ordine all'applicazione del disposto di cui all'art. 38 della legge n.
326/03 nonché all'incompletezza dello stesso provvedimento, nel quale non è stata prevista alcuna maggiorazione con riguardo all' IVA, né la liquidazione di interessi e della rivalutazione monetaria.
Premessa la legittimità della declaratoria di prescrizione dei compensi relativi al periodo di custodia precedente i dieci anni dalla richiesta di liquidazione, legittimamente eccepita dal PM e comunque rilevabile d'ufficio dal giudice che è, in ogni caso, tenuto a liquidare "il dovuto", osserva la Corte che il ricorso è fondato per il primo, assorbente, motivo.
La determinazione dell'indennità dovuta al custode per la custodia e conservazione di beni sottoposti a sequestro penale è, invero, disciplinata dagli articoli 58 e 59 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia) e dalla disposizione regolamentare dell'articolo
276 del medesimo decreto.
L'articolo 58, dopo avere previsto, al primo comma, il diritto del custode a pretendere ed a vedersi corrispondere un'indennità per la custodia e la conservazione, stabilisce, al comma successivo, che l'indennità va determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali. L'articolo 59, poi, prevede che le tabelle per la determinazione di detta indennità siano approvate con decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, e redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico, nonché stabilendo riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene. L'articolo 276 introduce, infine, una disposizione
2 transitoria la quale impone che, fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennità sia determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
La materia è, dunque, compiutamente disciplinata dalle anzidette disposizioni e non presenta lacune, in vista della citata disposizione regolamentare di natura transitoria, di guisa che del tutto ingiustificato si presenta il ricorso, nel provvedimento impugnato, al disposto del citato d.l. n. 269/03 ed alla legge di conversione n. 326/03, che disciplina una diversa materia avente ad oggetto veicoli sottoposti a sequestro amministrativo per violazione delle norme del codice della strada. Nulla impedisce,
d'altra parte, al giudice, nel fare riferimento a tale normativa e nell'applicare le predette tabelle, di adeguare, secondo equità, il compenso liquidabile alle modalità della custodia ed allo stato di conservazione del bene
Il provvedimento impugnato, deve essere, dunque, annullato con rinvio al Tribunale di Voghera per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Voghera.
Roma, 26 settembre 2007.
Il Consigliere Il Presidente
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 28 GEN. 2008
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Maria Angelilii