Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/1998, n. 10971
CASS
Sentenza 25 settembre 1998

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La contravvenzione prevista dall'art. 25 della legge 10 maggio 1976 n. 319 non costituisce norma transitoria valida solo fino al decorso dei termini previsti dalla legge per la sua piena operatività. Il venire meno della natura transitoria di un articolo pensato quale norma rivolta a prescrizioni intermedie deriva dal mutamento del quadro iniziale, ed in particolare della funzione del piano di risanamento delle acque, il quale ha oramai perso il connotato di strumento di adeguamento ed armonizzazione graduale degli scarichi esistenti ai limiti finali della legge 319 del 1976, ed è utilizzato anche per regolamentare in via definitiva alcuni scarichi, come quelli delle pubbliche fognature.

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento la presenza del depuratore per gli scarichi delle pubbliche fognature e per quelli civili non assume alcuna rilevanza in ordine alla natura del refluo ed alla sua qualificazione, facendo sì che detti scarichi non possano più esser considerati, come ritenuto sotto il vigore dell'originaria legge Merli, come provenienti da insediamenti produttivi. Pertanto deve affermarsi il principio che dopo l'entrata in vigore della normativa stabilita dalla legge 17 maggio 1995 n. 172, ed in particolare in base agli artt. 1 e 6, secondo e terzo comma, la disciplina degli scarichi di un depuratore deve ritenersi chiarita nel senso che gli stessi non devono necessariamente esser ritenuti provenienti da insediamenti produttivi, poiché occorre fare riferimento al tipo di reflui trattati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/1998, n. 10971
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10971
    Data del deposito : 25 settembre 1998

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