Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
È impugnabile, nelle forme dell'appello cautelare, il provvedimento di rigetto della richiesta di modifica del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la necessità del ripristino della misura custodiale in carcere, in conseguenza della acclarata impossibilità di ulteriore utilizzo dell'abitazione fissata quale luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, è situazione idonea a fondare l'interesse ad impugnare il provvedimento reiettivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2015, n. 26844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26844 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 03/06/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 942
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 12133/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI OV UA N. IL 30/09/1958;
avverso l'ordinanza n. 7350/2014 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 30/01/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTUNDO VINCENZO;
sentite le conclusioni del PG Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha richiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Sentito l'Avv. PALMIERO NI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Di NI PA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli, sezione 12 penale, adito ex art. 310 c.p.p., ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso il provvedimento della Corte di Appello di Napoli in data 11-11-14 di rigetto di una sua istanza di variazione del luogo di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari dalla abitazione sita in Scalea alla abitazione sita in Marcianise, luogo di sua residenza.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando le conclusioni del Tribunale in riferimento al fatto che soltanto le ordinanze adottate ex art. 284 c.p.p., comma 3, (in quanto contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di offensività della misura cautelare) erano impugnabili ex art. 310 c.p.p., sicché, poiché nel caso in esame il gravame aveva ad oggetto il semplice trasferimento da un luogo di privata dimora ad un altro (che non determinava ne' un'attenuazione ne' un aggravamento degli arresti domiciliari), l'appello presentato doveva essere dichiarato inammissibile.
A suo avviso, essendo state a suo tempo prospettate le difficoltà della famiglia a far fronte alle dovute spese economiche e l'assoluta idoneità del luogo di residenza alla prosecuzione della misura, la richiesta sostituzione del luogo di applicazione della misura afferiva, nel caso concreto, allo status libertatis, con conseguente ammissibilità dell'appello.
2. Il ricorso è fondato.
Il richiamo del Tribunale al precedente pronunciamento di questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 10638 del 17/02/2009, Rv. 244634, Trischitta) non si appalesa, a parere del Collegio, di per sè decisivo. Nel caso di specie la richiesta di variazione del luogo di detenzione è motivata dalla difficoltà per il ricorrente di proseguire oltre nell'abitazione originariamente indicata la detenzione per le rilevanti spese che ne derivavano al nucleo familiare e dalla idoneità del luogo di residenza alla prosecuzione della misura in termini economicamente sostenibili dal prevenuto. Ciò premesso non si può non valutare che la dedotta difficoltà di proseguire la detenzione nel luogo indicato per motivi economici determina inevitabilmente la necessità di ripristinare il regime detentivo in carcere. Per i riflessi che ne conseguono non si può sostenere dunque la mancanza di interesse della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari ad impugnare il provvedimento con cui si nega la possibilità di modificare il luogo di detenzione sostituendolo ad altro indicato. Non vale, dunque, richiamare - come fa il Tribunale - il precedente sopra citato, in quanto nell'occasione le valutazioni circa l'interesse ad impugnare la variazione del luogo di detenzione riguardavano la diversa posizione del pubblico ministero.
Trova applicazione pertanto il disposto dell'art. 310 c.p.p., che prevede la possibilità di appellare le ordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. 3^, Sentenza n. 13119 del 17/02/2011, Rv. 249946, Basile). Di conseguenza l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015