Sentenza 17 febbraio 2011
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È impugnabile, nelle forme dell'appello cautelare, il provvedimento di rigetto della richiesta di modifica del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2011, n. 13119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13119 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 17/02/2011
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 378
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 29994/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI AE N. IL 17/08/1960;
avverso l'ordinanza n. 257/2010 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA, del 09/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AS AF propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Ancona, sezione del riesame, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dai suoi difensori in relazione al provvedimento della corte di appello di Ancona con il quale in data 11 giugno 2010 era stata rigettata la richiesta di modifica del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari. Al riguardo il ricorrente evidenzia in premessa di avere rappresentato dalla corte di appello l'assoluta urgenza della modifica del luogo di residenza in quanto aveva ricevuto disdetta del contratto di locazione dell'abitazione di Pinerolo in cui scontava la misura cautelare e, dopo una serie di proroghe, la locatrice dell'appartamento gli aveva comunicato l'intenzione di voler procedere per vie legali laddove esso AS non avesse liberato l'appartamento entro il 30 giugno 2010. Deduce in questa sede il ricorrente:
1) l'inosservanza dell'art. 310, in relazione agli artt. 284 e 277 del codice di rito nonché la mancanza manifesta contraddittorietà con gli elementi dedotti negli atti processuali.
A riguardo ritiene inconferente il richiamo operato nella decisione impugnata ad un precedente della Corte (Sez. 5^, n. 10638 del 17/02/2009 Rv. 244634) che ha escluso l'interesse ad impugnare il provvedimento con cui si modifica il luogo di detenzione domiciliare, rilevando che lo stesso si riferisce all'impugnazione del pubblico ministero e che le argomentazioni della corte di legittimità non possono trovare applicazione nel caso in cui, invece, ad impugnare sia la persona sottoposta agli arresti domiciliari. 2) Carenza di motivazione non avendo il tribunale considerato le ragioni per le quali era stata richiesta la modifica del luogo di detenzione domiciliare, connesse alla circostanza che l'imputato non poteva godere del supporto economico della famiglia, e che il luogo di residenza indicato era certamente idoneo alla prosecuzione della misura consentendo i controlli necessari al fine di sicurezza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il richiamo del tribunale al precedente pronunciamento di questa Corte non si appalesa a parere del Collegio di per sè decisivo. Nel caso di specie la richiesta di variazione del luogo di detenzione è motivata dalla impossibilità per il ricorrente di proseguire oltre nell'abitazione originariamente indicata la detenzione e contestualmente di rinvenire altro luogo utile in Pinerolo per proseguire la misura detentiva.
Ciò premesso non si può non valutare che la dedotta impossibilità di reperire nello stesso comune altra abitazione presso la quale proseguire la misura coercitiva determina inevitabilmente la necessità di ripristinare il regime detentivo in carcere. Per i riflessi che ne conseguono non si può sostenere dunque la mancanza di interesse della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari ad impugnare il provvedimento con cui si nega la possibilità di modificare il luogo di detenzione sostituendolo ad altro indicato.
Non vale, dunque, richiamare - come fa il tribunale - il precedente di questa Corte citato dal tribunale in quanto nell'occasione le valutazioni circa l'interesse ad impugnare la variazione del luogo di detenzione riguardavano la diversa posizione del pubblico ministero. Trova applicazione pertanto il disposto dell'art. 310 c.p.p., che prevede la possibilità di appellare le ordinanze in materia di misure cautelari personali.
Di conseguenza l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al tribunale di Ancona.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011