Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11883 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DIVISIONE 1 1 8 83 02 Ereditaria Composta dagli Il.mi Sigg. Dott. Mario SPADONE President R.G. N. 1151/00 Cron.29492 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere - Rep. 3137 Dott. Umberto GOLDONI - Rel. Consigliere - Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 19/04/02 ..... Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.. SENTENZA per diritti € 1,55 07 AGO. 2002. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CH HE, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato UMBERTO FANTINI, giusta delega in atti;
ricorrente ----- contro elettivamente LI CE, US GIUSEPPE, 0891254 domiciliati in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato CARLO ARROTTA, che li difende unitamente --- all'avvocato ANTONIO SIMONETTA, giusta delega in atti%;B CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- controricorrenti -
UFFICIO COPIE Richiesta copia legale nonchè contro 2002 dal Sig. SIMONETTA per diritti € 1.23 won CH VA, CH DO, CH IMMACOLATA, 623 27.6.03 IL CANCELLIÉRE : -1- CH GI, CH EN;
intimati avverso la sentenza n. 1683/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 22/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore --- Generale Dott. CE MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo 1 geriam: SV. AL, AT e LD LO evocavano in gitelizzo dinanzi il Tribunale di ZA le sorelle ER ed LE HI o perche fosse pronunziata la divisione ereditaria ex art. 785 cpc dei bendro pervenuti per successione dalla madre AR ON RO, beni costitech da un immobile di quattro appartamenti, di due vani servizi, oltre capan one uso laboratorio, siti in Paderno Dugnano via G. Bosco 10 ed indicata sul mappale 61. g 35 del Comune predetto. ER LO, costituitasi in giudizio, acconsentiva alla domanda attene chiedendo l'assegnazione, in suo favore, di uno degli appartamenti ricom resi nel compendio ereditario. LE CH, non costituitasi in giudizio nonostante la rituale citazione, му VCHEN dichiarata contumace. Nel aadizio cosi instaurato intervenivano ex art 105 cpc EP SI e VA CE, promissari acquirenti, in virtù di preliminare di vendi Supulate in data 11 febbraio 1988 con SV LO, del coripresso immobiliare in oggetto. intervenuti. con precedente atto di citazione, avevano Peralt cose uto in giudizio innanzi la medesima Autorità Giudiziaria SV C.c. Chilozo onde ottenere pronunzia costitutiva ex art.2932 di trasferimento a toni ore degli enti immobiliari promessi in vendita. In tale distinto giudizio erano stati chiamati in causa LE, AT, LL AL LO, mentre ER era intervenuta ex art. 105 cpc. Noi de processi successivamente riuniti, si dava corso a due CTU, all'esito delle quali il Giudice adito con sentenza 25.11.1993/31.5.1994 preso www alte el consenso di tutti gli eredi allo scioglimento della comunione eredit a ritenuto non comodamente divisibile il compendio immobiliare de e valutata l'opportunità di attribuirlo per intero agli attori (che ne aves do avanzato domanda) detentori per 4/6 del coacervo ereditario, pronu ciava to scioglimento della comunione immobiliare, disponendone Tampilazione per intero ex art 720 c.c. ai germani SV, AL, NA LA e LD LO, ponies a carico dei predetti l'obbligo di liquidare la quota di pertinenza delle relle EN e ER LO mediante versamento, a ciascuna di esso della somma di L. 45.569.590 con interessi legali dal 25.11.1993 al saldo dispos eva come da separata coeva ordinanza, la prosecuzione del processo in relazione alle domande proposte dal SI e dal CE;
conpy isava interamente tra le parti le spese processuali, ponendo le spese му di (1 a canco dei condividenti nella misura di un sesto ciascuno;
ordine a al competente conservatore dei RR.II. di procedere alla trasce one della sentenza Com recessiva sentenza 13.6/16.8.1996, il Tribunale di ZA (in altra composizione collegiale). premessa e sottolineata la evidente definitività della sentenza pronunziata in materia divisionale, ormai coperta dal gindie to, ritenuta meritevole di accoglimento la domanda ex art.2932 c.c. proposa dal SI e dal CE poiché il preliminare di compravendita conchoso tra costoro ed SV LO risultava essere stato fatto proprio (con comparsa di costituzione 3.7 1995) dai fratelli AL, AT e LD RO, assegnatari del compendio ereditario ex art. 720 c.c; trasies va a favore di EP SI e CE CE l'immobile site in Paderno Dugnano, via Giovanni Bosco 10, subordinando tuttavia T'effic eia traslativa della sentenza al pagamento a favore degli alienanti AL AL AT e LD LO del residuo prezzo pari a lire 15eur hone 2 respinseva conseguentemente la domanda svolta da ER LO volta i contrastare la domanda di trasferimento dell'immobile ai promissari acqu enti. rigette a Siccome sfornita di prova, la domanda risarcitoria avanzata dal MU e dal CE avverso SV LO;
compensava interamente tra le parti le spese del giudizio;
ordin, a al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della Sente Appekava ER LO avverso entrambe le sentenze, sostenendo la non definiticità della prima e quindi l'ammissibilità della riserva d'appello a sue tempe effettuata, ed invocando nel merito l'accoglimento delle sue richte Si costituivano sia í germani SV, AL, AT e LD LO, sia SI ed il CE, eccependo l'improcedibilità 0 Tinanemissibilità dell'appello tardivamente proposto, ed invocando comunque nel merito il rigetto della proposta impugnazione. Can Semenza in data 26 5/22.6.1999 la Corte di appello di Milano die va ammissibile l'impugnazione e regolava le spese. Osser ava la Corte meneghina che la sentenza con cui, in data 25.11.1993, il hot male di ZA aveva pronunziato lo scioglimento della comunione impi diare ara i coeredi aveva inequivocabilmente il carattere delle define vita considerato che quel giudice per un verso disponeva la ― cousa separazione, per l'ulteriore istruttoria, delle domande proposte dal MUio e dal CE e per l'altro regolava le spese di lite relative alla State one m ordine alla domanda di scioglimento della comunione erec tal Si son lineava come precipuamente la pronunzia sulle spese che chiude la contest cui si riferisce era da considerarsi l'elemento essenziale 3 caratterizzante la statuizione definitiva, implicando essa necessariamente la separazione medesima rispetto ad altre domande, pur in mancanza di espresso provvedimento di separazione (che, peraltro, nella fattispecie era stato sposto). Ne conseguiva l'inammissibilità della riserva d'appello formulata da ER LO in data 22.9.1994 avverso la sentenza n.1130/94, e la consentiente inammissibilità dell'appello tardivamente proposto ben oltre Fanni della pubblicazione della stessa, in uno con quello contro la Successiva sentenza n.1797/96 pronunziata a definizione delle domande separate e successivamente istruite. Tale seconda sentenza non era passata in udicato allorchè fu impugnata da ER LO, ma poiché il my trasferimento ex art 2932 c c. ai CE/SI dell'immobile costituente l'inter compendio ereditario presupponeva l'attribuzione del medesimo ai ' coere SV. AL. AT e LD ai sensi dell'art. 720 c.C., disposa con la sentenza n. 1130/94, una volta accertata l'inammissibilità dell'appelle avverso questa decisione, la declaratoria di inammissibilità si comunicava anche all'appello rivolto contro la sentenza n.1797/96, strettamente dipendente dalla prima. Avvero tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su due mos ER LO;
resistono con controricorso EP SI e CE CE. Motivi della decisione Va preliminarmente, e d'ufficio, esaminata la questione relativa all'integrità del contraddittorio nel giudizio di appello;
per vero, non risulta né Fevocazione in giudizio di LE LO né alcun provvedimento, neppure relativamente alle spese che riguardi costei. Tratta dosi di coerede e vertendo il procedimento anche sulla divisione ereditararia che concerneva anche LE LO, risulta evidente che costei doves essere evocata in giudizio in appello;
la mancata partecipazione di coste al giudizio comporta la nullità della sentenza di secondo grado, trattandosi di litisconsorzio necessario (arg. ex Cass. 26.4.1993,n.4891). El garce di appello non ha rilevato tale omissione e pertanto risulta viziato il procedimento relativo, sicchè si impone, in sede di giudizio per cassa, one l'annullamento, anche di ufficio, della pronuncia emessa e il rinvio della causa al giudice di pari grado, a norma dell'art.383 cpc (cfr. Cass SS11 28 4 1994, n 4052). Ne consegue che va dichiarata la nullità della sentenza di secondo grado, e che la causa va rimessa alla Corte di appello di Milano, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La te provvedendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza di secondo grado rimette la causa alla Corte di appello di Milano anche per le spese 1000 129,11 Costa ciso in Roma, il 19 4.2002 20,66 Il Presidente 149,77Прахои Conigliere estensore 806 1400 Mantart platon IL CANCELLIERE C1 ты, н Francesca Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7 AGO. 2002 Roma CORTE SUPREMA CASSAZIONE IL CANCELLIERE 01 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia IL CANCELLIERE C1 20.1.2012 delle Entrate di Roma 2 Francesco Catania serie 4 al n. 3258 versate € 161.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)