Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 1
La misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzato alla cosiddetta confisca "per equivalente", prevista in materia di reati transnazionali dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, è applicabile alle "res" costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo di uno dei reati contemplati dall'art. 3 della legge citata, in base al combinato disposto degli artt. 321 cod. proc. pen. e 11 L. n. 146 del 2006, in quanto la norma processuale si riferisce a tutte le ipotesi di confisca, ivi comprese quelle previste dalle leggi speciali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2008, n. 6342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6342 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 17/01/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - ZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 77
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 37533/2007
ha pronunciato la seguente:
ZA
LE IP, nato a [...] [...];
avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Trento - sezione del Riesame il 29/9/07;
vista la ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dr. Santi Gazzarra;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. CIAMPOLI Luigi, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Gip del Tribunale di Trento, con provvedimento del 11/9/07, aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo per equivalente avanzata dal P.M. a carico di alcuni beni immobili di LE IP, indagato perché faceva parte di una organizzazione finalizzata al contrabbando di tabacco lavorato estero, importato dalla Indonesia ed introdotto in Italia dai porti di Genova e di Gioia Tauro. Il Tribunale di Trento, sezione del Riesame, chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dal P.M., con ordinanza del 29/9/07, ha accolto il gravame e disposto la misura cautelare invocata sull'appartamento, con annesso garage, di proprietà del LE, considerando fondato quanto assunto dall'appellante in ordine alla richiesta di sequestro preventivo per equivalente, alla luce della L. n. 146 del 2006, art.11, che consente, ove non sia possibile la confisca del prodotto,
profitto o prezzo del reato, la confisca di beni dell'indagato per un valore corrispondente.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, eccependo che l'art. 321 c.p.p., comma 2, non prevede alcuna forma di sequestro per equivalente;
che l'invocato L. n. 146 del 2006, art. 11, ha previsto soltanto la possibile confisca per equivalente, con la sentenza di condanna, ma non anche la possibilità del sequestro preventivo per equivalente nel corso del procedimento.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Di contro la ordinanza impugnata appare sorretta da logica e corretta argomentazione motivazionale, priva di lacune e di vizi di implausibilità.
Rilevasi che la L. n. 146 del 2006, ha ratificato e posto in esecuzione la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato trasnazionale, adottati dall'Assemblea generale, il 15/11/00 ed il 31/5/01.
L'art. 11 prevede ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente per i reati di cui all'art. 3 della medesima L., qualora non sia possibile l'applicazione di detta misura di sicurezza sulle cose che costituiscano il prodotto, il profitto od il prezzo del reato, ed il citato art. 3 definisce reato trasnazionale quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato;
ovvero, sia commesso in uno stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
o sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
ovvero si commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Con il gravame si eccepisce che la norma riportata prevedrebbe solo la possibile confisca per equivalente, da parte del giudice, con la sentenza di condanna, ma non anche la possibilità del sequestro preventivo per equivalente nel corso del procedimento.
L'eccezione è infondata, rilevato che, come correttamente affermato dal Tribunale di Trento, deve ritenersi applicabile al caso di specie la misura cautelare reale finalizzata alla confisca per equivalente, ex art. 321 c.p.p., in correlato al disposto della L. n. 146 del 2006, art. 11, in quanto il reato per il quale risulta indagato il
LE rientra tra quelli di cui all'art. 3 della medesima normativa:
costui, sottoposto a misura cautelare personale, unitamente ad altri soggetti a termini di contestazione faceva parte di una organizzazione finalizzata al contrabbando di tabacco lavorato estero, organizzando la importazione dalla Indonesia in Italia di circa 20.000 kg di tabacco, con conseguente evasione di imposta per milioni di Euro.
Del pari priva di pregio appare la seconda doglianza mossa dal ricorrente fondata sulla asserzione che l'ipotesi di confisca per equivalente, di cui all'art. 322 c.p. ter, comma 2, non permetterebbe, in assoluto, la possibilità di disporre la misura cautelare invocata, nella specie, dal P.M. in caso di reati inerenti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri: si rileva, infatti, che l'art. 321, c.p.p., fa riferimento a tutte le ipotesi di confisca e, conseguentemente, anche a quelle previste dalle leggi speciali, come la L. n. 146 del 2006.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2008