Sentenza 22 settembre 1997
Massime • 1
Il giudice, nel valutare, a norma degli articoli 486 comma primo e 192 cod. proc. pen. e secondo il proprio libero convincimento, la prova dell'assoluto impedimento dell'imputato a comparire, ben può disattendere la prognosi contenuta in un certificato medico senza ricorrere a nuovi accertamenti ed avvalendosi di comuni regole di esperienza o di conoscenze mediche di base, specie se si considera, tra l'altro, che la legge richiede l'"assoluta impossibilità di comparire" e che la prognosi di una malattia è pur sempre un giudizio fondato sulla probabilità e non sulla certezza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1997, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato Teresi Presidente del 22/10/1997
1. Dott. Vito La Gioia Consigliere SENTENZA
2. Dott. Torquato Gemelli Consigliere N.1154
3. Dott. Camillo Losana Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Antonio Marchese Consigliere N.20334/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) TR IO, nato a Novara in [...] il [...], 2) RE TA MA nato ad [...] il [...],
avverso la sentenza emessa il 27 maggio 1996 dalla Corte di appello di Roma;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MA Fraticelli il quale ha concluso chiedendo l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata nei confronti del ES perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione ed il rigetto del ricorso del CI, con la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali;
- Udito il difensore del ES, Avv.to Alfonso Pagliaro del foro di Roma;
- Considerato in
F A T T O
Con sentenza emessa il 22 aprile 1991, al termine di un processo istruito e trattato con il rito previgente, il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato estinto per intervenuta amnistia il connesso reato di truffa continuata, ha condannato a pene varie OR NO, OL AN, IO CI e MA ES quali promotori ed organizzatori di un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie di truffe (fatti commessi in data anteriore al maggio del 1989).
Sul gravame proposto dagli imputati, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 27 maggio 1996, in parziale riforma della pronuncia impugnata, che ha confermato nel resto, ha ritenuto, per il AN ed il ES, la partecipazione semplice ai sensi dell'art. 416, 20 comma, cod. pen. e, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena per i predetti nella misura di un anno di reclusione ciascuno. Avverso quest'ultima decisione, il CI ed il ES hanno proposto i ricorsi per cassazione che vengono ora alla cognizione di questa Corte.
- Osserva in
D I R I T T O
Preliminarmente è da rilevare che il reato ascritto al ES è ormai estinto per intervenuta prescrizione.
Trattasi, invero, essendo stata ritenuta la semplice partecipazione ad una associazione per delinquere ed essendo state concesse le circostanze attenuanti generiche, di reato che è punito con pena edittale inferiore ai cinque anni di reclusione. Ne consegue che, essendo stato commesso tale reato in epoca anteriore al maggio del 1987, è ormai decorso il termine massimo previsto dagli artt. 157 n. 4 e 160, 3^ comma, ultima parte, cod. pen.
Si impone, pertanto, l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata nei confronti del ES perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Passando all'esame del ricorso proposto dal CI, è da rilevare che, con i motivi di impugnazione, quest'ultimo denuncia:
1) la nullità della sentenza impugnata per omesso rinvio del dibattimento richiesto per assoluta impossibilità a comparire a causa di un legittimo impedimento;
2) la carenza ed illogicità manifesta della motivazione là dove la Corte di merito ha ritenuta la sussistenza del reato associativo, senza considerare che la società Top QU, della cui struttura organizzativa gli imputati si sarebbero serviti per eseguire le truffe, era operante già prima della commissione di tali reati e che il lungo elenco di ditte ritrovato presso la sede di detta società dimostrava l'occasionalità e la sporadicità di eventuali illeciti accordi.
Le censure sono infondate.
Ed invero, quanto alla prima, bisogna tener presente che il giudice, nel valutare, a norma degli art. 486 comma 1 e 192 cod. proc. pen. e secondo il proprio libero convincimento, la prova dell'assoluto impedimento dell'imputato a comparire, ben può disattendere la prognosi contenuta in un certificato medico senza ricorrere a nuovi accertamenti ed avvalendosi di comuni regole di esperienza o di conoscenze mediche di base (V. Sez. V, 13 luglio 1993, in Mass. pen. cass. 1994, fasc. 2, 87), specialmente se si considera che la legge richiede l'assoluta impossibilità di comparire e che la prognosi di una malattia è pur sempre un giudizio fondato sulla probabilità e non sulla certezza.
Quanto, poi, alla seconda censura, è sufficiente considerare che la preesistenza di una struttura organizzativa lecita è un fatto, assolutamente neutro, ben potendo tale struttura essere utilizzata, da un certo momento in poi, per le illecite finalità di un'associazione per delinquere successivamente ed appositamente costituita.
Peraltro, il lungo elenco di ditte ritrovato negli uffici della Top QU non dimostra affatto l'estemporaneità dell'agire delittuoso, ben potendo trattarsi, come ha ritenuto la Corte di merito, di potenziali vittime.
Il ricorso del CI deve essere, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna di quest'ultimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ES MA perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione;
rigetta il ricorso del CI IO che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1998