Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1997, n. 405
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Sentenza 22 settembre 1997

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Il giudice, nel valutare, a norma degli articoli 486 comma primo e 192 cod. proc. pen. e secondo il proprio libero convincimento, la prova dell'assoluto impedimento dell'imputato a comparire, ben può disattendere la prognosi contenuta in un certificato medico senza ricorrere a nuovi accertamenti ed avvalendosi di comuni regole di esperienza o di conoscenze mediche di base, specie se si considera, tra l'altro, che la legge richiede l'"assoluta impossibilità di comparire" e che la prognosi di una malattia è pur sempre un giudizio fondato sulla probabilità e non sulla certezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1997, n. 405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 405
    Data del deposito : 22 settembre 1997

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