Sentenza 16 aprile 2004
Massime • 1
Il termine di dieci giorni per la proposizione della richiesta di riesame decorre dalla data dell'avviso di deposito della ordinanza che dispone la misura. In mancanza di detta notifica, la conoscenza della ordinanza, ammessa dallo stesso difensore, e desumibile dalla proposizione di altra richiesta di riesame dichiarata inammissibile, non costituisce equipollente dell'avviso di deposito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2004, n. 21013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21013 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 16/04/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1898
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 043920/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EI NG YI N. IL 0l/l0/l979;
avverso ORDINANZA del 08/10/2003 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Mario di Caprio, che ha insistito per l'accogliemento del ricorso.
OSSERVA
1. Il 5 settembre 2003, EI NG Yi veniva tratta in arresto a Roma dai Carabinieri di Ancona per il reato di cui all'art. 12 comma 3^ D.Lg.vo n. 286/98 nel contesto di un'indagine a largo raggio sull'immigrazione clandestina da essi svolta. All'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, il Gip del tribunale di Roma emetteva il 7 settembre 2003 ordinanza di custodia cautelare in carcere contro la donna, ma subito dopo il Procuratore della Repubblica di Roma trasmetteva gli atti per competenza territoriale al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ancona. Il difensore della straniera impugnava tempestivamente l'ordinanza custodiate davanti al tribunale del riesame di Ancona, che, però, con ordinanza del 25 settembre 2003, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame per incompetenza territoriale disponendo la trasmissione degli atti al tribunale di Roma. Il difensore di LE TI presentava allora nuova richiesta di riesame al tribunale di Roma che, con ordinanza dell'8 ottobre 2003, la dichiarava inammissibile perché tardiva, essendo stata presentata oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309. Secondo l'ordinanza del tribunale romano, la tempestività della richiesta presentata al tribunale di Ancona non rendeva altrettanto tempestiva quella presentata al tribunale di Roma in quanto la prima procedura si era esaurita con una declaratoria di inammissibilità. Peraltro, il difensore, nominato il 13 settembre 2003, aveva ammesso di aver preso visione direttamente dall'indagata dell'ordinanza coercitiva emessa dal giudice romano, sicché doveva ritenersi superato il problema dell'omessa notifica dell'avviso di deposito del provvedimento al difensore ai sensi dell'art. 293 comma 3^ c.p.p.. Ricorre per Cassazione la LE TI a mezzo del suo difensore, il quale deduce, sotto il profilo della violazione degli artt. 568 comma 5^ e 293 comma 3^ c.p.p., che il tribunale di Ancona aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame in esito ad un'udienza camerale senza contraddittorio e che, in ogni caso, la notifica obbligatoria dell'avviso di deposito degli atti al difensore non poteva dirsi superata dall'aver questi acquisito aliunde la notizia dell'ordinanza coercitiva emessa nei confronti della sua assistita.
3. Il ricorso è fondato.
Risulta accertato che al difensore dell'indagata non è mai stato notificato l'avviso di deposito dell'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva nei confronti della sua assistita. Risulta ancora che il difensore ha proposto richiesta di riesame al tribunale di Ancona, dopo aver appreso che gli atti del procedimento erano stati inviati al procuratore della Repubblica di Ancona e che il tribunale di questa città, senza instaurare alcun contraddittorio, ha dichiarato inammissibile, con ordinanza del 25 settembre 2003, la richiesta di riesame presentata avanti a sè. Il giorno successivo, 26 settembre 2003, il difensore dell'indagata ha presentata una nuova richiesta di riesame avanti al tribunale di Roma, il quale, con l'ordinanza qui impugnata, gliela ha però dichiarata inammissibile perché tardiva.
La prima considerazione che viene naturale fare è che al difensore della LE TI, per effetto di questo palleggiamento di competenze, non è mai stata data la possibilità di difendere in concreto gli interessi della sua assistita, costringendolo, come si è efficacemente espresso, ad una sorta di "turismo giudiziario" fra il tribunale di Ancora e quello di Roma, ciascuno dei quali ha dichiarato, sia pure per motivi diversi, l'inammissibilità della richiesta di riesame da lui presentata nell'interesse della LE TI, senza peraltro mai entrare nel merito della stessa. Tale singolare situazione è dipesa dal fatto (pacifico, come si è detto) che al difensore non è mai stato notificato l'avviso di deposito della ordinanza che ha disposto la misura coercitiva nei confronti della sua assistita. Da tale data dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura, infatti, secondo l'esplicito disposto dell'art. 309 comma 3^ c.p.p., decorre il termine di dieci giorni per la proposizione della richiesta di riesame. Il tribunale del riesame di Roma ha ritenuto di superare l'omissione di tale notifica affermando che il difensore aveva avuto comunque notizia dell'ordinanza coercitiva applicata alla LE TI, avendolo ammesso esplicitamente all'udienza camerale avanti al tribunale romano e ciò risultando altresì dai motivi posti a sostegno della richiesta di riesame avanzata davanti al tribunale di Ancona. Tale ragionamento non è condivisibile.
Come hanno statuito le Sezioni Unite di questa Corte (26 febbraio 2003, n. 18751, Mario, in Cass. pen. mass. ann., 2003, n. 724, p. 2572), il codice di rito vigente ha ancorato il termine di proposizione della richiesta di riesame ad una certezza legale, che è assicurata dalla notifica al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva. Ora nessun equipollente della notifica dell'avviso di deposito è previsto di regola per un'ordinanza coercitiva. Equipollente della notifica dell'avviso di deposito - hanno spiegato le Sezioni Unite - è solo un atto che offrendo pari certezza legale di accessibilità agli atti del procedimento, esonera il giudice da verifiche di conoscenza reale da parte del destinatario di tutto quanto è oggetto di deposito (richiesta del PM e atti presentati con la stessa: art. 293 comma 3^ c.p.p.). Nel caso di specie, la mera conoscenza del provvedimento coercitivo da parte del difensore della LE TI non può costituire sicuramente quell'equipollente in grado di offrire pari certezza legale di accessibilità agli atti.
L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata e gli atti rinviati al tribunale del riesame di Roma per un nuovo esame della richiesta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p.. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il riesame al tribunale di Roma.
Dispone che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento venga comunicata al direttore dell'istituto penitenziario ove la LE TI è ristretta, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 94-ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2004