Sentenza 26 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12503 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU R12 5 03 /03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE - Presidente R.G.N. 24127/00 --- - Cron. 26385 Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere - Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere - Ud. 22/01/03 ConsigliereDott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: SO ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio del cato wwSTUDIO SPINOSO NAPOLITANI, rappresentato e difeso dall'avvocato POLIMENI, giusta delega in DOMENICO atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA tempore, FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 384 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato - avverso la sentenza n. 139/00 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 22/08/00 R.G.N. 218/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/03 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- ▬▬ Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Reggio Calabria, SO AN chiedeva la condanna dell'Inps a corrispondergli l'assegno di invalidità dalla data della domanda amministrativa avendo maturato le condizioni di legge. Espletata consulenza tecnica, il pretore, con sentenza del 2 giugno 1998, rigettava la domanda. Su appello dell'interessato, il tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 20 giugno 2000, in parziale accoglimento del gravame, concedeva la prestazione richiesta con decorrenza dal 1 aprile 2000 e non dalla data della domanda amministrativa, compensando le spese del grado del giudizio. Avverso la sentenza il SO ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'Inps ha depositato procura. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza del tribunale in punto di decorrenza, del beneficio, sostenendo che il giudice ha recepito acriticamente le conclusioni della consulenza tecnica. Il motivo non può essere accolto. Infatti esso si limita a contestare la decisione impugnata e la consulenza tecnica che ne è il presupposto senza addurre argomenti concludenti. ے In particolare dal ricorso non risulta che il SO abbia motivatamente ک contestato le risultanze della indagine peritale in sede propria, cioè nel giudizio di primo grado, ed anche ora il ricorrente si limita ad affermazioni apodittiche invocando solo una decisione a lui più favorevole. Con il secondo motivo il ricorso censura la sentenza per l'effettuata compensazione delle spese nonostante la vittoria in appello. In contrario si osserva sia che quello di compensare le spese è un potere discrezionale del giudice di merito non censurabile in questa sede, salvo che per motivazione illogica e contraddittoria, sia che il tribunale ha correttamente motivato la decisione con riferimento alla vicenda processuale, che vedeva il ricorrente soccombente al momento della proposizione del ricorso in appello. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione data la natura della controversia.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 22 gennaio 2003 Il Presidente Il Cons. est. Matseneрегра If yel IL CANCELLIERWELLERfowalle Depositato in Cancellerie 26 AGO. 2003 loggi, IL CANCELLIERE Grove fuelle 2