Sentenza 30 giugno 2004
Massime • 1
In tema di lesioni colpose da infortunio sul lavoro, ai fini dell'identificazione della persona responsabile, nell'ambito di un'impresa in cui la ripartizione delle funzioni è imposta dall'organizzazione aziendale, occorre accertare l'effettiva situazione di responsabilità all'interno delle posizioni di vertice per individuare i soggetti titolari dell'obbligo di garanzia, che può prescindere da un atto formale di delega. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, a fronte della doglianza sulla mancanza di prova della delega di funzioni, che doveva prevalere la realtà effettiva, desumendosi dalla posizione verticistica degli imputati le responsabilità connesse alle mansioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/06/2004, n. 36774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36774 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 30/06/2004
Dott. COSTANZO Enzo Consigliere SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Consigliere N. 1023
Dott. CHILIBERTI Alfonso Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio Consigliere N. 6124/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA LI, NI DI, e dal responsabile civile GO AR s.p.a.:
avverso la sentenza in data 5.4.2002 della Corte d'appello di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente irrogazione della pena.
Udito il difensore Avv. Marino Gaetano per la p.c. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
avv. Corredo De Simone per imputati e r.c. che ha chiesto l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con atti del l.
7.2002 EM AP, ID ON e la s.p.a. OD EA hanno proposto ricorso avverso la sentenza in data 5.4.2002 della Corte d'appello di Roma che, in riforma della sentenza 22.2.2001 del tribunale di Latina, ha ritenuto il AP ed il ON responsabili del reato di cui agli artt. 590 e 583 c.p. condannandoli alla pena di mesi sei di reclusione con i benefici di legge, nonché al risarcimento dei danni in solido con la s.p.a. OD EA, responsabile civile, in favore della parte civile NO IN. Quest'ultimo, nel manovrare una macchina il cui dispositivo di freno era logorato, riportava lesioni al pollice che ne rendevano necessaria l'amputazione, in quanto -non essendosi inserita l'asola nel perno- il freno scattava indietro con un moto improvviso che determinava il trauma al pollice.
L'impugnazione è comune per i due imputati, e sono sostanzialmente uguali i motivi del ricorso del responsabile civile, ovviamente con l'esclusione delle questioni squisitamente penalistiche. Lamentano i ricorrenti con il primo motivo (unico per il responsabile civile) la violazione dell'art. 192, co. 1, c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p. per illogicità manifesta della motivazione per quanto concerne l'affermazione che l'incidente per cui è causa si è verificato con la macchina ferma, non posta in moto ne' in automatico nè in manuale, affermazione contraria alle regole della fisica e della meccanica razionale, senza che la corte di merito, che si è appiattita sulle dichiarazioni della persona offesa, spieghi in che modo la macchina, cui il lavoratore era addetto, in mancanza di un suo movimento e di una forza motrice e propulsiva, avrebbe prodotto le lesioni al IN. È invece emerso dalla c.t.p. e dall'esame testimoniale del consulente che le parti mobili della macchina sono separate dalla postazione del lavoratore da barriere fisse e mobili, e quando v'è rimozione volontaria delle barriere mobili scatta un meccanismo di bloccaggio che impedisce alla macchina di funzionare. Pertanto il lavoratore nel registrare la bobina ha messo la macchina in "manuale" e, accortosi che il fermo non era serrato bene, ha avviato con la mano sinistra il pulsante di avviamento e si è sporto con l'altra mano per serrare il fermo, di tal che appena la macchina ha avuto un impulso questa mano è rimasta intrappolata dal movimento del perno che l'operaio intendeva serrare meglio: nessun perno fuoriesce dal suo alloggiamento, nessuna parte meccanica viene espulsa con violenza se gli ingranaggi e il meccanismo sono in fase di quiete (come ha confermato per il caso di specie il teste Santia della ASL). Sta di fatto che la manovra corretta sarebbe consistita nel fermare la macchina e rivolgersi all'ufficio manutenzione per far effettuare la riparazione;
se poi voleva intervenire personalmente, doveva rispettare la regola elementare del bloccaggio della macchina, in conformità alle norme antinfortunistiche ed alle prescrizioni impartite dall'impresa ai dipendenti, laddove la persona offesa ha svolto una manovra imprevedibile e scorretta ponendosi in posizione di pericolo.
Del pari erroneamente si è enfatizzata la prescrizione dell'ASL all'indomani dell'incidente, dato che essa concerne la protezione degli organi lavoratori della macchina HTT e delle zone di operazione delle macchine, cosa che non poteva riguardare la zona in cui si è verificato il sinistro, completamente non segregata e non raggiungibile dagli arti superiori del lavoratore se non dopo la rimozione delle barriere di sicurezza.
Così pure è circostanza ad effetto, ma senza un reale rilievo probatorio il fatto, evidenziato dalla corte territoriale, che anche in altri macchinari erano presenti gli stessi vizi.
Con un secondo motivo lamentano i soli imputati l'erronea applicazione della legge 626/94, in quanto all'interno della OD EA il AP rivestiva l'incarico di responsabile di produzione ed il ON di capo area produzione, senza che risulti in atti alcuna delega conferita loro di competenze e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, di tal che l'eventuale responsabilità deve ricadere in capo al datore di lavoro e non ad essi dipendenti, privi di delega di funzioni.
Sempre i soli imputati con un terzo motivo censurano l'erronea applicazione della legge penale, e precisamente degli artt. 590 e 133 c.p. Ed infatti ai ricorrenti è stata irrogata la pena di mesi sei di reclusione, partendo erroneamente da una pena base di mesi nove di reclusione, corretta nel caso di lesioni gravissime, ma non di lesioni gravi, per le quali la pena comminata dal comma 3 dell'art. 590 c.p. è della reclusione da due a sei mesi o della multa da 247 a
619 E-. Per giunta, essendo la pena alternativa, la corte di merito avrebbe dovuto applicare la sola pena pecuniaria o indicare le ragioni per le quali si è optato per la pena detentiva. Osserva questa Corte che, sebbene proposto per secondo, il motivo relativo alla legittimazione degli imputati è prioritario sotto il profilo logico, in quanto ogni ulteriore questione risulterebbe superflua ove si dovesse escludere che gli odierni imputati fossero destinatali delle norme antinfortunistiche, venendo meno qualsiasi statuizione che postula tale posizione di garanzia. Ritiene però questa Corte che la doglianza è infondata, contrariamente a quanto si assume, la posizione di garanzia può sorgere a prescindere da un atto formale, e la posizione verticistica degli imputati lascia chiaramente intendere le responsabilità connesse alle mansioni, specie ove si consideri che la doglianza consiste nell'affermazione che manca la prova della delega di funzioni: cfr. in tal senso Cass. pen., sez. 4^, 26.4.2000, n. 7402, Mantero, che ha ritenuto che, sull'assenza di requisiti formali della delega al responsabile per la sicurezza, deve prevalere la realtà effettiva, Cass. pen. 16.10.2002, n. 40939, Gracagnolo, RV. 223296, e Cass. pen., sez. 3^, 6.3.2003, n. 19642, Rossetto, che ha affermato che, in presenza di una suddivisione dell'azienda in distinti settori, rami o servizi, ai quali siano stati preposti soggetti qualificati ed idonei, porre a carico di chi è al vertice di tale organizzazione, sulla base di argomentazioni astratte e formalistiche, l'onere della prova di una formale delega al locale preposto, in quanto ciò si tradurrebbe nell'inammissibile applicazione, in campo penale, di presunzioni di colpa, a vero e proprio titolo di responsabilità oggettiva ed in violazione dei fondamentali principi della personalità della responsabilità penale. Cfr. altresì Cass., 4^, 7.11.1990, n. 7600, Tono, RV 187988:
"La qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione tale da porto in condizione di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini".
Tanto premesso, va detto che, pur scremando la prima censura da quanto non risultante dal testo del provvedimento impugnato, non appare conforme a logica ritenere, sia pur sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, ma in contrasto, non tanto con le affermazioni del c.t. del p.m., che il giudice a quo avrebbe potuto tranquillamente disattendere con motivata scelta, ma con la regole della fisica, che l'incidente sia accaduto con la macchina ferma: non si spiega altrimenti, ne' la corte distrettuale fornisce elementi motivazionali atti a vincere il principio di logica comune (ad es. esistenza di un meccanismo a molla), come mai in mancanza di un'energia che lo muovesse, di un impulso, il perno potesse scattare producendo le note lesioni.
La carenza di motivazione impone l'annullamento con rinvio della sentenza ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Roma, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2004