Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
Quando il rapporto di lavoro è regolato da contratti collettivi, l'accertamento dell'appartenenza del lavoratore alla categoria operaia o impiegatizia deve essere condotto alla stregua di tale disciplina le cui indicazioni assumono valore vincolante anche per la classificazione di determinate mansioni specifiche nell'una o nell'altra categoria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base del contratto collettivo di categoria, aveva ritenuto che andasse inquadrato come impiegato di terza categoria un lavoratore che operava nell'ambito dell'ufficio "planning" e utilizzava un sistema computerizzato utilizzato per controllare la produzione e in generale tutta l'attività dell'officina nella quale era inserito, pur rimanendo totalmente esterno al processo produttivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4520 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dai Magistrati:
Dott. Massimo Genghini - Presidente
" Paolino Dell'Anno - Consigliere
" Ugo Berni Canani - "
" Ettore R. Giannantonio - "
" Bruno Battimiello - " rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FIAT AUTO S.p.a., con sede in Torino, in persona del legale rapp. te p. t., elett. te dom. ta in Roma al lungotevere Michelangelo n. 9 presso l'avv. Enzo Morrico che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Franco Bonamico e Gian Pietro Borsotti del Foro di Torino in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
TO AL, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Franco Giordano con studio in Torino alla via Marco Polo n. 32 bis, ove è elett.te domiciliato controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino n^ 7013 in data 9 novembre/13 dicembre 1995 (R.G. 1043/94 + 1050/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 1998 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Furio Tartaglia per delega dell'avv. Enzo Morrico;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Torino, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha ritenuto che a TO AL, dipendente di FIAT AUTO con inquadramento nella categoria operaia, spetti invece l'inquadramento nella categoria impiegatizia. Il Tribunale ha motivato che dalle testimonianze raccolte risulta che le mansioni svolte dal TO comprendono tre tipi di compiti, nei quali è riscontrabile quella collaborazione specifica al processo organizzativo dell'impresa, tipica della qualifica impiegatizia. Infatti, tale collaborazione è prestata prevalentemente con l'utilizzo o la diretta predisposizione di tabulati, tabelle, prospetti e con l'attuazione di procedure informatiche, sia pure non complesse. Il TO operava nell'ambito dell'ufficio planning e utilizzava un sistema computerizzato che serve per controllare la produzione e in generale tutta l'attività dell'officina 61, realizzando così una forma di collaborazione che, sebbene attinente alla rilevanza e al controllo del processo produttivo, è totalmente esterna rispetto ad esso.
Avverso questa decisione FIAT AUTO s.p.a. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste TO AL con controricorso. Motivi della decisione
Con l'unico motivo, denunciando omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in riferimento all'art.360 n^ 5 c.p.c., la società ricorrente sostiene che il Tribunale,
pur avendo impostato correttamente la distinzione tra categoria operaia e categoria impiegatizia, ha tuttavia mal valutato le peculiarità della prestazione resa dal TO, nella quale assume prevalente rilievo l'attività manuale e di deambulazione. In sostanza, il Tribunale avrebbe affermato che il lavoratore va inquadrato nella categoria impiegatizia sol perché non partecipa al processo produttivo, senza considerare che lo svolgimento di mansioni al di fuori del processo produttivo è circostanza pienamente compatibile con il fatto che tali mansioni siano proprie di operai (sorveglianti, vigili del fuoco, carrellisti). Il TO esercitava un controllo visivo che non serviva alla gestione della produzione, e quindi espletava una mansione che realizzava un'operazione di mero controllo, senza nessun apporto di quella collaborazione specifica, indispensabile per il riconoscimento della qualifica impiegatizia. Il motivo è infondato. Il Tribunale, dopo aver premesso che la contrattazione collettiva di settore, alla quale occorre fare riferimento per distinguere la categoria impiegatizia da quella operaia, ricalca sostanzialmente la disciplina legale, individuando gli impiegati in quei lavoratori che operano con specifica collaborazione, ha affermato che alla stregua di tale definizione occorreva stabilire se le mansioni espletate dal TO si risolvessero in una funzione di collaborazione all'impresa, di concetto o d'ordine, oppure si mantenessero nell'ambito del semplice processo produttivo.
Ha quindi accertato i contenuti dell'attività svolta dal lavoratore, descrivendola nei dettagli, ed è giunto alla conclusione che, pur svolgendosi nell'ambito di un reparto produttivo (officina) e comportando una frequente deambulazione allo scopo di effettuare un raffronto visivo tra il funzionamento dei macchinari e i dati risultanti dai tabulati, nelle operazioni espletate dal TO non vi è alcuna espressione materiale, salvo quella accessoria dello stampaggio dei certificati di identificazione, ne' esse integrano prestazioni che possano qualificarsi come di semplice mano d'opera. Richiamata, quindi, la pertinente declaratoria contrattuale, che ricomprende tra le mansioni operaie (di 3^ categoria) quelle di "controllo della qualità del prodotto e dei parametri del sistema ... con l'utilizzo delle prestabilite procedure informatiche", ha osservato che le mansioni svolte dall'odierno resistente attengono ad un momento organizzativo della vita aziendale, specificamente del reparto presse, ed attuano una "collaborazione specifica all'attività imprenditoriale di organizzazione tecnica dell'azienda, prestata prevalentemente con l'utilizzo o la diretta predisposizione di tabulati, tabelle, prospetti, e con l'attuazione di procedure informatiche (sia pure non complesse)". Ha aggiunto che la predeterminazione e la ripetitività delle procedure seguite non sono di ostacolo alla ricomprensione delle mansioni in esame nell'ambito impiegatizio, perché nelle esemplificazioni poste dal CCNL per la 3^ categoria (qualifica impiegatizia) sono racchiuse attività esecutive di natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su moduli e/o prospetti,...o attività di servizio con compiti esecutivi, quali dattilografia, stenodattilografia, compiti vari di ufficio, perforazione e verifica di schede meccanografiche, centralinista telefonico, ricopiatura di disegni.
Non è esatto, quindi, che il Tribunale abbia fatto discendere la qualifica impiegatizia in via automatica dalla mera considerazione che l'attività svolta dal TO non ineriva direttamente al processo produttivo, è cioè per esclusione. Il Collegio di appello ha invece positivamente ritenuto che le mansioni in oggetto erano da assimilare a quelle considerate dal contratto in via esemplificativa come impiegatizie, e che per contro non ne risultava corretta l'assimilazione alle esemplificazioni di attività operaie (sempre di 3^ categoria) suggerita dalla odierna ricorrente. Infatti - ha rilevato il Tribunale - tali ultime attività, proprie degli operai addetti ad impianti e sistemi automatizzati, "si collocano direttamente nel processo tipicamente produttivo dell'impresa", mentre l'attività del TO, considerata unitariamente, bene si inserisce nell'ambito dei compiti vari di ufficio, normalmente inframmezzati con operazioni di dattilografia (digitazione), tipici delle prestazioni impiegatizie più modeste.
Il Tribunale, quindi, con ampia e logica motivazione ha argomentato che il lavoratore non si limitava a compiere verifiche sull'attività produttiva attraverso i computer, recandosi a rilevare i dati per riportarli all'ufficio planning ("deambulazione"), ma partecipava alla fase di organizzazione, di diretta (specifica) collaborazione con l'imprenditore.
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in L. 27.500 oltre a 3.000.000 (tremilioni) per onorario. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 1999