Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 2
In tema di stupefacenti, per i reati di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi prima della data di entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10 e 16 maggio 2014, n. 79 - che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, attenuandone anche il trattamento sanzionatorio - è configurabile l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta qualora il giudice abbia utilizzato i parametri edittali antecedenti alle indicate novelle legislative.
Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta, determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minii sia massimi. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato, in ragione della novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
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- 2. Mutamenti normativi sullo spaccio di lieve entità (Cass., 14961/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/2014, n. 47020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47020 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 21/10/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1941
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 22617/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO RL N. IL 07/08/1963;
avverso la sentenza n. 1427/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del 25/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di OR LU avverso la sentenza emessa in data 25.10.2013 dalla Corte di Appello di Ancona che confermava quella G.u.p. del Tribunale di Ancona dell'11.4.2013, resa all'esito del giudizio abbreviato, con cui, tra l'altro, il predetto era stato condannato, con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, con interdizione dai pp.uu. per anni cinque essendo stato riconosciuto colpevole di 17 delitti di furto aggravato, 1 di furto aggravato e continuato, 3 di tentato furto aggravato, 1 di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9 ed 1 (capo 23) di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (acquisto per la rivendita di eroina, fino a metà novembre
2012), riuniti tutti i reati con il vincolo della continuazione sotto quello di cui al capo 23) come più grave.
2. Deduce la violazione di legge non essendo stata ritenuta la destinazione della sostanza all'uso di gruppo e quindi l'irrilevanza penale del fatto.
Rappresenta, altresì, il travisamento delle risultanze processuali con specifico riferimento alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio aveva affermato che era stato incaricato dallo ZO (coimputato), anch'egli tossicodipendente, che si trovava agli arresti domiciliari di acquistare eroina per uso personale del medesimo e dello stesso FI.
Si duole, infine, del difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza ai fini della determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso sarebbe inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e non consentite nella presente sede.
Invero sono state riproposte in questa sede, le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, laddove ha rilevato come le dichiarazioni del OR inequivocabilmente conducessero a ritenere l'acquisto per conto dello ZO e quindi la destinazione a terzi dello stupefacente nonché la corretta scelta, da parte del giudice di prime cure, del criterio di equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti e la recidiva. Del resto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. pen. sez. 3, 16.6.2004 n. 26908 rv. 229298), e tanto è da escludere nel caso di specie.
4. Senonché, va rilevato, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, trattandosi di motivo - inerente la misura della pena - che non poteva essere dedotto all'epoca attese le ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso, che recentemente è entrata in vigore la L. 16 maggio 2014, n. 79 di conversione del D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra l'altro, è stata ribadita (essendo già stata affermata dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 conv. in L. 21 febbraio 2014, n. 10), la natura di reato autonomo dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5 per tutte le tipologie di stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a quattro anni di reclusione e da Euro 1.032 a Euro 10.239 di multa. Tale novella sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, al caso in esame, sicché la pena inflitta, calcolata su quella base per il più grave delitto di cui al capo 23) di anni tre di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, risulta, ad oggi, immotivatamente eccessiva ed illegittima.
5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Perugia per l'ulteriore corso. Il ricorso dev'essere, nel resto, rigettato e dichiarata, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., l'irrevocabilità della sentenza in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2014