Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/04/2001, n. 5290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5290 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
5290 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogget.to SEZIONE SECONDA CIVILE Appello Morini 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: specificiti - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 1552/99 Cron. 11303 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Rep. 1888 - Consigliere- Dott. Carlo CIOFFI MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Lucio Ud. 11/12/00 Consigliere CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE UFFICIO COPIE GOLDONI Rel. ConsigliereDott. Umberto Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti L. 000 S ENTENZA 11 9 APR. 2001 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: DI ME ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIA му SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato CENTORE LIRE 3000 CIRO, che lo difende, giusta delega in atti;
CANCILLERIA ricorrente
contro
CG5 18877 DI ME PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato CAPUA C. difeso dall'avvocato PAPA NERI FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente.2000 2048 avversO la sentenza n. 1220/98 della Corte d'Appello -1- di NAPOLI, depositata il 22/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Umberto му GOLDONI;
udito l'Avvocato CENTORE Cirio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 2.7.1977, US Di ME conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino il fratello ME chiedendo che fossero dichiarate, con le conseguenze di legge, l'inesistenza di servitù da quest'ultimo create con lavori illegittimi sull'immobile di proprietà comune. Il convenuto si costituiva, deducendo che la servitù si era instaurata consensualmente, a seguito di reciproche concessioni, anche in ragione dei buoni uffici del comune genitore. A seguito del sisma del 1980, US Di ME ampliava l'originaria domanda, deducendo che il fratello ME aveva intrapreso autonomi My lavori violando la normativa sul condominio e chiedendo il risarcimento dei danni conseguiti. Con sentenza 9.4/14.5.1993, l'adito Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea. ME Di ME proponeva appello;
si costituiva US chiedendo il rigetto della impugnazione proposta ex adverso e spiegando a sua volta appello incidentale. Per quanto qui ancora interessa, la Corte napoletana ha rilevato che l'appellante non aveva addotto a sostegno del gravame, alcuna specifica motivazione, sicchè l'impugnazione, sfornita di qualsiasi supporto argomentativo e probatorio era inammissibile, siccome contrastante con i requisiti prescritti dall'art. 342 cpc. Avverso tale sentenza, il ME Di ME proponeva ricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo;
resiste con controricorso US Di ME. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si lamenta la violazione di un non precisato articolo del codice processuale civile e la violazione dei principi generali di un diritto in tema di formulazione di impugnativa. La sentenza impugnata ha rilevato che non era stata addotta alcuna specifica motivazione, di talchè l'impugnazione, sfornita di qualsiasi supporto argomentativo e probatorio, era inammissibile. Nel ricorso è condivisibile il richiamo laudativo alla sintesi;
ciò posto, la lettura dell'atto di appello (esame che questa Corte è abilitata a fare, essendo stato dedotto un error in procedendo) non consente di rilevare né quali specifici punti o capi della sentenza impugnata siano stati sottoposti a му critica, né quali siano le eventuali critiche né le argomentazioni, da correlarsi ovviamente alle ragioni poste a sostegno della sentenza impugnata, a sostegno di diversa valutazione degli elementi decisionali adottati, pur chiaramente enucleabili dalla chiara esposizione della sentenza appellata. La specificità dei motivi di appello deve essere valutata in base all'imprescindibile raffronto tra le ragioni della doglianza esposte nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado e quelle che nella sentenza sorreggono il punto oggetto dell'impugnazione (cfr. Cass.21.4.1994, n.3809); nella specie tale requisito appare totalmente carente, cosa questa che giustifica pienamente la declaratoria di inammissibilità adottata dalla Corte partenopea, atteso che l'onere della specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art.342 cpc, non determina la nullità dell'atto di appello, bensì la sua inammissibilità, la quale pertanto non è sanabile per effetto della costituzione dell'appellato (cfr. Cass.29.7.1995, n.8377). 2 Il ricorso deve essere pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, 900 che liquida in L. 00. oltre a L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 11.12.2000 Jeectores Il PresidentePresi Il Consigliere estensore Mustafalatoni IL CANCELLIERE C1 40000 Doniss Donatella D'Anna 290000 9 APR. 2001 CANCELLIERS UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data ....... Seria 4 Rin 59824. versate S. 290.000 al n. UE (lire p. If Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria G A DI FILIPPO). Il Responsabile sebrizio Att Giudiziari 30 01 (Dr. M FACOCHINI) 3