Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2755
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Sentenza 23 marzo 1999

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Il licenziamento collettivo, essendo qualificabile, al pari di quello individuale, come negozio unilaterale recettizio, è assoggettato alla norma dell'art. 1334 cod. civ., secondo cui gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza dei soggetto a cui sono destinati. Pertanto la nuova disciplina dei licenziamenti collettivi, posta dalla legge n. 223 del 1991, si applica ai licenziamenti comunicati dopo la data della sua entrata in vigore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2755
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2755
    Data del deposito : 23 marzo 1999

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