Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2004, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ACAIA 24, presso lo studio dell'avvocato ALDO PACCIANI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IC CE, IC EN, IC IA ER, IC RL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VAL DI FASSA 54 INT. 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCO FELLI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2909/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 13/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/09/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato ERCOLI Ercole con delega dell'Avvocato PACCIANI Aldo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 maggio 1995, decidendo sulle domande di ripristino della linea di confine tra proprietà limitrofe in comune di Paliano e di demolizione di manufatti realizzati in violazione delle distanze legali, domande che AD FR aveva proposto nei confronti di IL LO, il Tribunale di Frosinone dichiarava abbandonata la prima domanda e, quanto alla seconda, rilevava il difetto di legittimazione dell'attrice.
AD FR interponeva gravame, cui resisteva IL LO. Alla sopravvenuta morte di IL LO, succedevano nel processo i di lei eredi RL RI, NC RI, NA RI e IA ER RI.
Con sentenza del 13 ottobre 1999, la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza, AD FR ha proposto ricorso in forza di due motivi.
RL RI, NC RI, NA RI e IA ER RI hanno resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare all'esame dei motivi svolti è l'indagine sull'ammissibilità del ricorso.
L'indagine ha esito negativo, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., che prevede la decadenza dal ricorso per Cassazione quando sia decorso il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Ed invero, il ricorso risulta essere stato notificato il 23 dicembre 2000, oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta col deposito in cancelleria il 13 ottobre 1999; e ciò, tenendosi conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, dal 1^ agosto al 15 settembre (legge n. 742 del 1969). Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di Cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 90,00, oltre euro 1.000,00 per onorari, con accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004