Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2003, n. 5136
CASS
Sentenza 3 aprile 2003

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L'associazione organizzatrice di corsi di addestramento in discipline sportive può rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale dei danni riportati da un allievo durante il loro svolgimento, qualora, sussistendo un rapporto eziologico tra l'evento e la condotta riferibile all'associazione, si accerti che quest'ultima ha violato le regole poste a salvaguardia dell'incolumità degli allievi (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza e diligenza, permettendo che la pratica sportiva sia svolta su percorsi ed in luoghi che, anche in considerazione della minore età dell'allievo, devono ritenersi pericolosi, non essendo esclusa la colpa dalla circostanza che l'evento si sia verificato in conseguenza di un ostacolo che non costituisca un pericolo occulto e non abbia i caratteri dell'insidia o trabocchetto (Nella specie, concernente i danni riportati da una allieva di un circolo di tennis, minore di età, caduta a causa di un avvallamento di una stradina in pendenza, bagnata e cosparsa di brecciolino, scelta dal personale del circolo per lo svolgimento dell'allenamento, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità dell'associazione, in quanto l'ostacolo, essendo visibile, non presentava i caratteri dell'insidia o trabocchetto).

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  • 1Responsabilità associazione sportiva: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 maggio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2003, n. 5136
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5136
Data del deposito : 3 aprile 2003

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