Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 1
L'associazione organizzatrice di corsi di addestramento in discipline sportive può rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale dei danni riportati da un allievo durante il loro svolgimento, qualora, sussistendo un rapporto eziologico tra l'evento e la condotta riferibile all'associazione, si accerti che quest'ultima ha violato le regole poste a salvaguardia dell'incolumità degli allievi (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza e diligenza, permettendo che la pratica sportiva sia svolta su percorsi ed in luoghi che, anche in considerazione della minore età dell'allievo, devono ritenersi pericolosi, non essendo esclusa la colpa dalla circostanza che l'evento si sia verificato in conseguenza di un ostacolo che non costituisca un pericolo occulto e non abbia i caratteri dell'insidia o trabocchetto (Nella specie, concernente i danni riportati da una allieva di un circolo di tennis, minore di età, caduta a causa di un avvallamento di una stradina in pendenza, bagnata e cosparsa di brecciolino, scelta dal personale del circolo per lo svolgimento dell'allenamento, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità dell'associazione, in quanto l'ostacolo, essendo visibile, non presentava i caratteri dell'insidia o trabocchetto).
Commentario • 1
- 1. Responsabilità associazione sportiva: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2003, n. 5136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5136 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI CA, DI NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIGLI GIUSEPPE, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NUOVO TENNIS CLUB NOMENTANO, in persona del legale rappresentante UD LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONATELLO 23, presso lo studio dell'avvocato VILLA PIERGIORGIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1271/98 della Corte d'Appello di ROMA, 3^ sezione civile emessa il 3/2/1998, depositata il 17/04/98; RG. 2498/1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE GIGLI;
udito l'Avvocato PIERGIORGIO VILLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SC e FR DI ricorrono per cassazione, affidandosi a quattro motivi, avverso la sentenza n. 1271/98 della corte d'appello di Roma, reiettiva del loro gravame contro la sentenza n. 8607/93 del tribunale di Roma, che aveva respinto la domanda proposta nel 1986 nei confronti Del Nuovo Tennis Club Nomentano e della SAI, volta al risarcimento dei danni conseguiti alle lesioni personali riportate dalla (allora) dodicenne SC DI il 23 gennaio 1985, durante lo svolgimento di un corso della scuola di addestramento al tennis.
Il Nuovo Tennis Club Nomentano resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è ammissibile in quanto l'indicazione, quale destinataria della notifica, della SAI anziché del Nuovo Tennis Club Nomentano, ha costituito un mero errore materiale, come inequivocamente si evince dalle circostanze che la SAI non era stata parte nel giudizio di appello ma solo in quello di primo grado e che il ricorso è stato proposto nei confronti del Nuovo Tennis Club Nomentano, presso il cui difensore è stato notificato. Va poi rilevato che la nullità della notificazione del ricorso risulterebbe comunque sanata dalla intervenuta notificazione del controricorso entro il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza.
2.1. Col primo motivo - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 228 c.p.c., 2730 e 2733 c.c. - i ricorrenti si dolgono che la corte d'appello abbia escluso il valore confessorio delle dichiarazioni rese da legale rappresentante del circolo sportivo (LL) per avere questi dichiarato di non essere stato presente ai fatti ma di averli appresi da altri;
mentre, nella ricorrenza degli altri requisiti di legge, il valore confessorio va riconosciuto anche alle dichiarazioni de relato.
2.2. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Si dolgono i ricorrenti che la corte abbia conferito rilevanza causale alla sola presenza del dosso, omettendo di attribuire il dovuto rilievo anche alle circostanze che la stradina era pendente, bagnata e cosparsa di brecciolino e che, nonostante tutto ciò, vi si fossero fatti svolgere esercizi consistiti non già nel semplice correre per riscaldare i muscoli, ma in ripetuti scatti. La corte d'appello non aveva inoltre dato contezza da quali elementi avesse tratto il convincimento che la piccola DI da oltre due mesi svolgesse in quel luogo gli esercizi in questione, "visto soprattutto che trattavasi di circostanza vivamente contestata".
2.3. Col terzo motivo la sentenza è censurata per "mancato esame ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia", in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.. Si sostiene che la corte d'appello ha del tutto omesso di tenere conto, ovvero di chiarire le ragioni dell'implicito rigetto del motivo d'appello col quale s'era dedotta l'inosservanza da parte del nuovo Tennis Club Nomentano delle modalità di svolgimento dell'attività fisica degli allievi, previste dalla federazione del tennis per un corso S.A.T. (Scuola di Addestramento al Tennis) e riportate nei prospetti e nei depliants consegnati ai genitori della bambina all'atto dell'iscrizione al corso. Depliants che, a pagina 6, riportavano le norme tecnico-amministrative dirette alla scuola, e dunque al Circolo, contenenti la prescrizione che "l'attività all'aria aperta deve disporre di uno spazio ampio, con un terreno privo di avvallamenti e sporgenze che possano rendere pericolosa la lezione", nonché ancora - a pagina 15, regola 6, lett. 5, della voce "impianti" - che "i giochi, con la palla o senza, non sono permessi fuori dai campi".
Non era dunque revocabile in dubbio - continuano i ricorrenti - che le modalità attuative delle lezioni erano regolamentate anche con riguardo alla sicurezza degli allievi, tanto che proprio per questo avevano un costo superiore a quelle che avrebbe potuto impartire un maestro privato;
e che, inoltre, l'impegno a rispettarle era assunto non solo nei confronti della federazione sportiva che le aveva poste, ma anche degli iscritti, e dunque dei genitori, che non potevano non fare affidamento sulle regole di sicurezza che venivano loro documentate.
Tali regole - concludono - erano state senz'altro violate. Ed era del pari certa l'incidenza causale della violazione, tanto più che alle pagine 18 e 19 del depliant illustrativo prodotto in causa era previsto che le corse si svolgessero sul campo da tennis, costituente certamente un terreno meno infido della stradina lungo la quale s'era verificato il fatto.
2.4. Col quarto motivo è da ultimo dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2050, 2051, 1176 e 1218 c.c., nonché difetto di motivazione su punti decisivi della controversia, per avere la corte d'appello riguardato la presenza dell'avvallamento in un'ottica volta ad affermarne o escluderne il carattere insidioso, per poi concludere che esso non costituiva un'insidia in quanto visibile e conosciuto dalla vittima (pur se solo dodicenne) e dunque privo dei caratteri dell'imprevedibilità e della non visibilità. Ma non aveva così considerato che la presenza e la prevedibilità del pericolo avrebbero dovuto essere, all'opposto, valutati per apprezzare la colpa del Circolo convenuto, che aveva imprudentemente fatto svolgere allenamenti - coinvolgenti una dodicenne non in grado di valutare la pericolosità del contesto nel quale si svolgevano e naturalmente portata ad eseguire ordini graditi, come l'effettuare scatti di corsa - su un fondo inadeguato, per di più in violazione delle specifiche regole di addestramento dettate dalla Federazione Italiana Tennis.
3.1. Gli ultimi tre motivi, il cui scrutinio è logicamente preliminare, possono congiuntamente esaminarsi per l'intima connessione delle questioni che pongono.
In ordine alla doglianza di cui all'ultima parte del secondo motivo va preliminarmente rilevato che la corte d'appello, alle pagine 5 e 6 della gravata sentenza, afferma che il Tennis Club convenuto aveva sostenuto, nel costituirsi, che la DI "aveva sempre partecipato, sin dall'ottobre del 1984, alle lezioni ... tendenti a fornire agli allievi la cd. preparazione fisica, preliminare alla vera e propria scuola di tennis, tenuta da altra insegnante". Alle pagine 8 e 9 della sentenza sono poi riferiti i motivi di appello degli attuali ricorrenti, senza tuttavia alcuna menzione della contestazione che essi, in questa sede, affermano invece di aver espresso.
Deve allora osservarsi che mentre non è affatto incongruo, per quanto è dato apprezzare dalla lettura della sentenza, che la corte di merito abbia dato per scontato che la ragazza frequentasse le lezioni da oltre due mesi, i ricorrenti non chiariscono in alcun modo - come avrebbero dovuto in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - in quale occasione ed in quali termini essi avessero "vivamente contestato" la circostanza. Sul punto, dunque, la censura si palesa priva di pregio. Infondato è anche il quinto motivo di doglianza nella parte in cui è dedotta la violazione di norme concernenti la diligenza nell'adempimento delle obbligazioni e la responsabilità da inadempimento (artt. 1176 e 1218 c.c.), essendo stata la responsabilità del Nuovo Tennis originariamente configurata come extracontrattuale e non essendosi dedotto che la sentenza di primo grado era stata specificamente censurata (anche) per non aver ravvisato una responsabilità contrattuale da inadempimento, che è dunque definitivamente estranea al thema decidendum, ormai esclusivamente costituito dalla sussistenza o meno di una responsabilità aquiliana del circolo tennistico.
3.2. Per il resto, i motivi sono fondati nei sensi di cui appresso.
La corte territoriale, nell'esporre il contenuto del terzo motivo di appello dei genitori della DI allora minorenne, afferma che essi si erano doluti che il primo giudice avesse "omesso di considerare che, com'era pacifico in causa, l'allora piccola SC era stata iscritta dai suoi genitori, che non erano ne' erano mai stati soci o solo frequentatori del Club, non ad un qualsiasi corso di tennis tenuto privatamente, bensì ad un corso S.A.T., svolgentesi sotto l'egida della relativa Federazione Sportiva, con particolari garanzie di efficienza e sicurezza, come specificato nei depliants illustrativi consegnati ai genitori" (pagina 9 della sentenza).
Tuttavia, nel pervenire alle conclusioni avversate dai ricorrenti, non ha in alcun modo chiarito di aver considerato i fatti addotti dagli appellanti a fondamento della imputabilità al nuovo Tennis Club del verificatosi evento lesivo. I quali avevano senz'altro valenza decisiva, posto che la sussistenza di colpa ben può ravvisarsi in ragione dell'accertata violazione di regole (poste o accettate) della disciplina o dell'addestramento praticati, se volte a tutelare l'incolumità personale dei partecipanti. Il vizio di difetto di motivazione è pertanto evidente. Neppure ha considerato il giudice d'appello che, nella prospettazione degli appellanti (attori in primo grado), la presenza dell'avvallamento - nel quale, pure, la stessa corte territoriale ravvisa la causa della rovinosa caduta dell'allieva, ipotizzando anche che il fondo della stradina (in discesa) fosse bagnato e cosparso di brecciolino - costituiva non già un fatto da riguardarsi come potenzialmente idoneo ad escludere la responsabilità del circolo sportivo perché integrante il fortuito o perché attestante la determinante disattenzione della stessa vittima, ma una circostanza posta invece a sostegno della affermata colpa (anche) da imprudenza o negligenza generica del responsabile dell'allenamento;
allenamento coinvolgente un'allieva che, in ragione della sua giovanissima età, si affermava non dotata di piena capacità di apprezzamento del pericolo e di matura autonomia di giudizio in ordine alla possibile pericolosità, in relazione al contesto, di quanto le era stato detto di fare da un'istruttrice.
Tali decisivi apprezzamenti di fatto andavano necessariamente compiuti in un'ottica diversa da quella nella quale si è posta la corte d'appello laddove, a pagina 10 della sentenza gravata, ha testualmente affermato che "mancano, infatti, gli elementi essenziali perché un ostacolo costituisca insidia:
l'imprevedibilità e la sua non visibilità"; in tal modo facendo improprio ricorso ad un restrittivo criterio di imputazione delle conseguenze del fatto lesivo (derivante dalla pericolosità della cosa) elaborato per i casi nei quali, in relazione all'uso generalizzato di un bene (soprattutto strade pubbliche) sul quale non sia possibile l'esercizio di un costante controllo (soprattutto da parte della pubblica amministrazione), non si è ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c., il quale regola la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia;
e che, invece, in tanto sia configurabile la responsabilità dell'ente proprietario, ex art. 2043 c.c., in quanto la situazione pericolosa non eliminata presenti le caratteristiche del pericolo occulto per l'utente che abbia fatto ragionevole affidamento sulla apparente regolarità della res. Ma si tratta di fattispecie del tutto diverse da quella che viene in considerazione, la quale concerne una lezione di addestramento allo sport impartita ad una dodicenne da un'istruttrice, su un percorso interno scelto dalla medesima o dal circolo tennistico presso il quale svolgeva le sue mansioni.
La omissione di ogni motivazione circa gli aspetti che la corte di merito avrebbe dovuto apprezzare impone la cassazione della sentenza perché siano effettuati dal giudice del rinvio, il quale, essendo ormai pacifica la relazione tra avvallamento e caduta, dovrà - nel rispetto degli enunciati criteri - decidere la causa nel merito dopo aver in particolare accertato:
a) se sussista nesso causale tra le condotte riferibili al Tennis Club e le lesioni riportate dalla minore;
b) se siano state violate le menzionate regole nello svolgimento della lezione e, in caso affermativo, se esse fossero poste (anche) a salvaguardia dell'incolumità degli allievi;
c) se, comunque, non sia connotato da colpa generica l'aver fatto correre, con le accertate modalità, un'allieva dodicenne sulla stradina in questione in relazione alle sue caratteristiche ed al complessivo contesto ambientale nel quale la lezione di addestramento si svolse.
Il giudice del rinvio, che si designa in una diversa sezione della corte d'appello di Roma, provvedere anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
4. Resta assorbito il primo motivo di ricorso, avendo la corte d'appello affermato - come del resto riconosciuto dagli stessi ricorrenti nell'illustrazione del motivo - che le dichiarazioni del LL sulla causa della caduta della ragazza (avvallamento del terreno formato da un dosso di cemento sulla stradina del circolo dove si era svolto l'allenamento e sulla presenza di brecciolino) erano sostanzialmente irrilevanti in relazione alla piena visibilità dell'avvallamento ed alla conoscenza del luogo da parte dell'infortunata, che da oltre due mesi vi svolgeva esercizi fisici, sicché andava escluso che ricorressero gli estremi dell'"insidia". La sussistenza del carattere confessorio della dichiarazione dovrà essere, dunque, nuovamente apprezzata dal giudice del rinvio - alla luce di quanto si è più sopra osservato - in relazione alle specifiche circostanze che verranno considerate rilevanti in fatto.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie per quanto di ragione il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003