Sentenza 7 giugno 2006
Massime • 2
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma primo, n.1 L.F.), è illegittima l'affermazione della responsabilità dell'amministratore fondata esclusivamente sul mancato rinvenimento - all'atto della redazione dell'inventario da parte del curatore - di dati beni di cui la società abbia avuto il possesso in epoca anteriore e prossima al fallimento, qualora sia subentrato un nuovo amministratore con estromissione del precedente dalla gestione dell'impresa, considerato che, in tal caso, la responsabilità dell'amministratore cessato può essere affermata solo a condizione che risulti dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato per il compimento di tali atti.
In tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, L.F.), è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che, in tal caso, trattandosi per di più, nella specie, di omissione contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, L.F..
Commentario • 1
- 1. Criteri di accertamento del dolo di bancarotta fraudolenta documentalehttps://www.dirittobancario.it/ · 18 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2006, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 07/06/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1153
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 030935/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO NO, N. IL 25/12/1940;
avverso SENTENZA del 16/05/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il P.G., in persona del Sost. Dott. MONETTI Vito, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado, LO AL venne ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, nonché di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto quale amministratore, dall'8 maggio al 9 ottobre 1997, della Alimar s.r.l., dichiarata fallita il 15 gennaio 1998;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando:
1) in ordine alla bancarotta per distrazione, vizio di motivazione e violazione di legge (in particolare l'art. 110 c.p. e l'art. 27 Cost. sotto il profilo del carattere personale della responsabilità penale) per avere, in sintesi, la corte d'appello, omettendo di fornire adeguata risposta alle doglianze formulate nei motivi d'appello, attribuito rilievo determinante al solo fatto che fosse risultata ingiustificata la riscontrata differenza in meno tra le vendite e gli acquisti effettuati durante l'amministrazione del Vianello, non avendo questi redatto un inventario alla data della sua cessazione dalla carica, senza considerare che ciò poteva trovare spiegazione nel fatto che restava il socio unico RI MO e che la distrazione ben poteva essere stata opera esclusiva del successivo amministratore nominato dal RI in persona di tale NT RA, il quale era stato infatti condannato, in separato giudizio, come responsabile del medesimo reato di bancarotta;
reato relativamente al quale non appariva, peraltro, configurabile in alcun modo un concorso da parte del Vianello;
2) in ordine alla bancarotta documentale, vizio di motivazione e violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e) e art. 192 c.p.p., per avere la corte di merito ritenuto la sussistenza del reato nonostante che dalle dichiarazioni del curatore assunte in sede di rinnovazione parziale del dibattimento fosse emerso che "gli acquisti di cui si parla si fermano all'8 ottobre 1997" e che era stata rinvenuta documentazione utile alla ricostruzione del movimento degli affari relativa al periodo fino al settembre 1997, con mancata annotazione solo delle ultime fatture;
il che confermava la già rappresentata "marginalità" della riscontrate omissioni e la accertata possibilità di ricostruzione del movimento degli affari sulla scorta anche delle insinuazioni al passivo, come pure l'assenza, in ogni caso, del necessario elemento psicologico del reato;
3) in ordine alla bancarotta semplice, vizio di motivazione e violazione della L. Fall. art. 217, comma 1, n. 4, per essersi indebitamente ritenuta la sussistenza di una colpa grave a carico del Vianello nonostante il riconoscimento del fatto che costui, poco dopo l'assunzione della carica, avesse proposto la sottoscrizione di un rilevante aumento di capitale che avrebbe consentito di far fronte alle difficoltà dell'impresa e si fosse poi dimesso dalla carica proprio a cagione del mancato accoglimento di detta proposta;
4) violazione dell'art. 448 c.p.p. per non aver applicato, la corte d'appello, anche la riduzione di cui all'art. 444 c.p.p., avuto riguardo al fatto che il ricorrente aveva a suo tempo formulato richiesta di applicazione della pena nella misura finale (ritenuta incongrua, con conseguente rigetto della proposta), di anni uno, mesi sette e gg. 10 di reclusione e che, a seguito del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche formulato dalla corte d'appello, la pena è stata fissata in anni due e mesi sei di reclusione, cioè in misura tale per cui, operando anche la riduzione premiale, il risultato sarebbe stato assai vicino a quello della proposta di patteggiamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che appaiono meritevoli di accoglimento i primi tre motivi di ricorso (rimanendo quindi assorbito il quarto), in quanto:
a) con riguardo alla bancarotta per distrazione, risulta dal testo dell'impugnata sentenza che, in effetti, la ritenuta penale responsabilità del ricorrente si basa esclusivamente sul rilievo che, avendo egli effettuato, nel periodo della sua gestione dell'impresa, acquisti di beni poi non rinvenuti a seguito del fallimento, si era "ben guardato dal fare un inventario e registrare la situazione contabile della società" all'atto in cui gli era subentrato il nuovo amministratore, durante la cui gestione il fallimento era stato dichiarato;
argomentazione, questa, palesemente inidonea a giustificare la decisione assunta giacché, se è vero che (come pure si legge nella stessa sentenza), per costante giurisprudenza, una volta provato che "la società abbia avuto il possesso di determinati beni, in epoca anteriore e prossima al fallimento e che tali beni non siano stati rinvenuti all'atto della redazione dell'inventario da parte del curatore, spetta all'amministratore provare quale concreta destinazione abbiano avuto i medesimi beni o il loro ricavato", è altrettanto vero che un tale principio non può essere automaticamente applicato anche nel caso in cui sia, nel frattempo, intervenuto, come nel caso di specie, un cambio di amministratore con estromissione del precedente dalla gestione dell'impresa, potendosi in tal caso ritenere la responsabilità dell'amministratore cessato solo a condizione che risulti dimostrata o la collocazione cronologica degli atti di distrazione durante la sua gestione o l'esistenza di una accordo con l'amministratore subentrato per il compimento di tali atti, mentre non può attribuirsi - come invece ha fatto la corte d'appello - decisivo rilievo al solo fatto che, per ragioni che possono essere state le più varie, ivi compresa la semplice disattenzione o noncuranza come pure una malriposta fiducia, l'amministratore cessato non si sia dato cura di redigere un inventario dei beni esistenti all'atto della cessazione, fermo restando, naturalmente, che un tale comportamento può bensì essere valorizzato anche ai fini di un giudizio di responsabilità, ma unicamente in quanto si inquadri in un complesso di altre risultanze dalle quali emerga la ragionevole certezza che esso sia stato posto in essere nell'ambito di un doloso proponimento finalizzato proprio alla realizzazione della distrazione;
b) con riguardo alla bancarotta documentale, la corte d'appello si è limitata a dare atto della mancata tenuta del libro giornale, del libro degli acquisti e del libro delle vendite a far tempo dalle date, rispettivamente, del 30 maggio 1997, del 31 agosto 1997 e del 12 settembre 1997, postulando, quindi, l'esistenza del dolo, qualificato come generico, richiesto per la configurabilità del reato in discorso, con la sola affermazione che vi sarebbe stata, da parte del ricorrente, la "piena consapevolezza di tenere le scritture in modo tale da non rendere ricostruibile il patrimonio e i movimenti degli affari"; con il che la stessa corte è caduta in una evidente petizione di principio, giacché, in sostanza, ha fatto automaticamente discendere la prova del dolo dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture era tale, a suo avviso, da non rendere oggettivamente possibile la suddetta ricostruzione, laddove sarebbe stato necessario chiarire (specie in un caso come quello in esame, in cui la mancata tenuta dei libri e delle scritture risultava contenuta entro limiti temporali assai ristretti), per quale ragione e sulla base di quali elementi potesse affermarsi che l'imputato avesse avuto coscienza e volontà di realizzare appunto quella oggettiva impossibilità e non invece (come astrattamente appare possibile), di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze che da una tale condotta potessero derivare;
atteggiamento psicologico, questo, proprio di chi commette il diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui alla L. Fall. art.217, comma 2, la cui previsione, altrimenti, non avrebbe ragione di essere, posto che anche la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, in cui viene fatto consistere l'elemento materiale di detto reato ben può, per sua stessa natura, rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell'impresa fallita;
c) relativamente, infine, al reato di bancarotta semplice, appare in effetti censurabile, nella motivazione dell'impugnata sentenza, il fatto che in essa la corte d'appello, pur avendo dato atto della richiesta ai soci, da parte del ricorrente, in data 26 maggio 1997, di sottoscrivere un aumento del capitale sociale, si sia poi limitata ad affermare che lo stesso ricorrente, a fronte del mancato accoglimento di detta richiesta, aveva "continuato, con un atteggiamento psicologico di grave colpa, in un'attività commerciale disastrosamente in perdita", laddove sarebbe stato necessario, ai fini del giudizio di colpevolezza, tener conto anche del breve lasso di tempo per il quale il ricorrente aveva comunque continuato a gestire l'impresa, prima di dare le dimissioni proprio a cagione (a suo dire) del rifiuto dei soci di sottoscrivere l'aumento di capitale, accertando altresì se ed in quale momento tale rifiuto avesse assunto carattere di definitività;
- che deve quindi darsi luogo ad annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della corte d'appello di Venezia la quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto acquisiti o che ritenesse di dover acquisire (e salvo l'eventuale sopravvenire della prescrizione, in particolare per il reato di bancarotta semplice, non ancora prescritto alla data odierna per effetto di sospensioni), dovrà tuttavia, ove ritenga di confermare le precedenti statuizioni, attenersi ai principi di diritto dianzi enunciati e evitare di incorrere nuovamente nelle segnalate carenze motivazionali.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Venezia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2007