Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 1
Qualora il decreto penale di condanna sia stato revocato per irreperibilità dell'imputato, il successivo spontaneo adempimento del precetto contenuto nello stesso decreto non assume rilevanza giuridica, inerendo ad un provvedimento divenuto inefficace; conseguentemente la sentenza di condanna pronunziata nell'ambito del giudizio instaurato dopo la revoca del predetto decreto non determina alcuna violazione del principio del "ne bis in idem", sancito dall'art. 649 cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2007, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/12/2007
Dott. CULOT Dario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1570
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 025944/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA OV N. IL 07/02/1945;
avverso SENTENZA del 13/02/2007 TRIB. SEZ. DIST. di MONSUMMANO TERME;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI G., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 febbraio 2007 il Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, in composizione monocratica, dichiarava GI VA responsabile del reato di cui all'art.650 c.p. (accertato il 24 ottobre 2002), a lui contestato per avere,
nella sua qualità di proprietario dell'immobile situato in Lardano, via Gramsci n. 1812, omesso di osservare l'ordinanza sindacale, emessa il 7 ottobre 2002 dal Sindaco della medesima località, che, per ragioni di salvaguardia della pubblica e della privata incolumità, gli aveva ordinato di eseguire i lavori di consolidamento del predetto fabbricato, e lo condannava alla pena di Euro cinquanta di ammenda.
Dichiarava estinta per indulto, ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, la pena irrogata.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, VA, il quale lamenta:
a) difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, contestato come accertato in Lardano il 24 ottobre 2002, atteso che, a quella data, non era ancora scaduto il termine di quindici giorni fissato per l'adempimento dall'ordinanza del Sindaco e decorrente dalla data di notifica della stessa;
b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, essendo il comportamento contestato sussumibile non nella fattispecie prevista dall'art. 650 c.p., bensì in quella disciplinata dall'art.677 c.p.;
c) violazione del principio del ne bis in idem, stabilito dall'art.649 c.p.p., in quanto l'imputato, pur non avendo ricevuto notifica del decreto penale emesso nei suoi confronti e successivamente revocato a causa della sua irreperibilità, aveva ugualmente provveduto al pagamento dell'ammenda di cento Euro indicata nel decreto, una volta avuta, comunque, conoscenza dello stesso. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Con riferimento alla censura riguardante l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 649 c.p.p., avente carattere pregiudiziale rispetto alle altre, il Collegio osserva che nel caso in esame non si è determinata alcuna inosservanza del principio del ne bis in idem. Invero il decreto penale, una volta emesso, non è affatto esecutivo, imponendo la legge l'osservanza di altre procedure processuali integrative dell'efficacia.
Copia del decreto penale deve, infatti, essere comunicata al pubblico ministero, al fine di consentirgli il controllo di conformità del provvedimento giurisdizionale alle sue richieste, pena il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., per violazione di legge o abnormità, ed è notificata, unitamente al precetto, al condannato e, se del caso, alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Il decreto penale di condanna deve essere notificato anche al difensore di fiducia o, in mancanza, a quello d'ufficio. Ai sensi dell'art. 460 c.p.p., comma 4, l'impossibilità - come nel caso in esame - di effettuare la notificazione per irreperibilità dell'imputato, sia essa originaria o sopravvenuta, irreperibilità dell'imputato determina l'inefficacia del decreto, la sua revoca e la restituzione degli atti al pubblico ministero, affinché agisca ex novo.
Precludendo, infatti, l'opposizione, si priverebbe, infatti, il condannato di un contraddittorio eventuale e posticipato, la cui rinuncia non può essere presupposta, pena la violazione del diritto di difesa.
Alla stregua di questi principi lo spontaneo adempimento del precetto contenuto nel decreto penale di condanna non notificato in conseguenza della irreperibilità dell'imputato non assume rilevanza giuridica, inerendo ad un provvedimento inefficace e soggetto a revoca e la condanna pronunziata dal Tribunale monocratico, nell'ambito del giudizio instaurato dopo la revoca del predetto decreto, non determina alcuna violazione del principio del ne bis in idem, sancito dall'art. 649 c.p.p.. 2. Anche il secondo motivo di doglianza, concernente l'erronea indicazione della data di consumazione del reato, non è fondato. Ai fini dell'applicazione dell'art. 650 c.p., che presuppone l'esistenza di un ordine legalmente dato, sia che attraverso l'ordine si imponga un obbligo di fare sia che si imponga l'obbligo di astenersi dal fare, indipendentemente dall'indicazione di un termine, il soggetto dovrà conformare la sua condotta al comando, rispetto al quale, in caso di inottemperanza, la consumazione del reato di natura omissiva permanente inizierà a decorrere dall'inutile scadenza del termine prefissato dall'autorità e, in difetto, dalla scadenza di quel termine entro il quale ragionevolmente il soggetto sarebbe stato in grado di obbedire, secondo una valutazione discrezionale del giudice che terrà conto del caso concreto e, in particolare, dell'adempimento richiesto (Cass., Sez. 1^, 7 febbraio 1997, n. 5363, Mauscci, rv. 207814).
Nei reati omissivi, che consistono nell'inottemperanza a un ordine legalmente dato dall'autorità, occorre distinguere le ipotesi nelle quali l'autorità medesima ha fissato un termine perentorio all'adempimento dell'ordine, da quelle nelle quali non ne ha fissato, nè direttamente ne' indirettamente, alcuno, ovvero il termine, quantunque fissato, non è perentorio (Cass., Sez. 1^, 11 luglio 1997, n. 8607, P.M. in proc. Grillo, rv. 208582; in senso conforme Cass., Sez. 1^, 25 giugno 2002, n. 26346, Bellotto,rv. 221728). Nel primo caso l'agente deve ottemperare all'ordine entro il termine perentorio, scaduto il quale la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si è irrimediabilmente verificata, sicché l'eventuale adempimento successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza del reato, che ha natura istantanea e la cui prescrizione comincia a decorrere dal termine fissato. In tutti gli altri casi nei quali l'agente, anche dopo la scadenza del termine, ove fissato dall'autorità, può validamente far cessare la situazione antigiuridica sanzionata dalla norma incriminatrice, dando esecuzione, con un comportamento attivo, all'ordine ricevuto, il reato ha natura permanente che cessa allorché, appunto, l'agente da esecuzione all'ordine.
La contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. è non necessariamente, ma solo eventualmente permanente: lo è sicuramente quando la condotta omissiva (in presenza o meno di un termine), protraendosi nel tempo lasci sussistere una situazione non solo antigiuridica, ma nella quale permanga l'interesse al rispetto dell'ordine legalmente dato (Cass., Sez. 1^, 4 giugno 1997, n. 6453, P.M. in proc. Benhadid, rv. 208000).
Alla stregua di questi principi la censura difensiva è priva di pregio, essendo indubbio che l'imputato si è reso inottemperante all'ordine, a lui legalmente dato, in qualità di proprietario dell'immobile, da parte del Sindaco di Lardano il 7 ottobre 2002, di eseguire i lavori di consolidamento del fabbricato, resi necessari da esigenze di salvaguardia della pubblica e della privata incolumità e ha serbato una condotta antigiuridica, in ordine alla quale aveva ricevuto piena contestazione, ben oltre i termini fissati per l'adempimento.
3. Non fondata, infine, è la doglianza concernente l'esatta qualificazione giuridica del fatto contestato.
Invero, la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. e consistente nella mancata ottemperanza al provvedimento di urgenza del Sindaco che imponga l'esecuzione delle opere necessarie ad evitare il pericolo di crollo di una costruzione, è assorbita da quella di cui all'art. 677 c.p., comma 3, mentre non lo è con riguardo alla violazione, già costituente reato e ora depenalizzata, contemplata dal primo comma di quest'ultimo articolo (Cass. Sez. 1^, 5 giugno 2002, n. 25796, Versaci, rv. 221893). Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 12 dicembre 2007. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2008