Sentenza 20 marzo 2013
Massime • 1
In tema di procedimento per decreto, il termine a comparire per il giudizio, conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica è, ex art. 464, comma primo e 456, comma terzo, cod. proc. pen., di trenta giorni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2013, n. 16265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16265 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 20/03/2013
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 645
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 49328/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA RT IO AL N. IL 26/05/1961;
avverso la sentenza n. 3727/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 17/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AL Policastro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. Alecce Patrizio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/2/2011 la Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato ST OB NT AL colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), commesso il 14/5/2008, per aver circolato alla guida in stato di ebbrezza alcolica (livello alcolemico rilevato di 1,56 e 1,76) e lo aveva condannato alla pena di giorni venti di arresto e Euro 1.400,00 di ammenda.
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato. Deduce con il primo motivo violazione di legge. Rileva che già nel corso del processo di primo grado era stata eccepita la nullità della notificazione dell'atto di citazione a giudizio immediato, diretta al difensore a mezzo fax in violazione degli artt. 150 e 171 c.p.p.. Evidenzia che, pur essendo consentita ai sensi dell'art. 150 c.p.p., la notificazione a mezzo fax, ciò può avvenire ove coesistano i seguenti elementi: l'esistenza di circostanze particolari;
un decreto motivato emesso dal giudice;
l'indicazione delle modalità tecnico operative ritenute necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario. Nel caso di specie, pertanto, il Giudice avrebbe dovuto, ai sensi del combinato disposto dell'art.125 c.p.p., comma 3, e art. 150 c.p.p., emettere decreto motivato contenente l'indicazione delle ragioni che avevano giustificato il ricorso al mezzo di notificazione speciale. Poiché l'art. 171 c.p.p., lett. h), stabilisce la nullità della notificazione in caso di inosservanza delle modalità prescritte dall'art. 150 c.p.p., ne derivava la nullità della notificazione, senza che potesse al riguardo rilevare il ritenuto raggiungimento dello scopo sostanziale dell'atto.
Con lo stesso motivo di ricorso si rinnova, altresì, l'eccezione relativa al termine per comparire nel giudizio di opposizione a decreto penale che si celebra dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, termine che si assume essere di sessanta giorni e non di trenta come in concreto ritenuto dai giudici del merito. Con il secondo motivo di ricorso si rileva vizio motivazionale, non potendosi ricavare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato dagli elementi indiziari acquisiti. Si osserva che i due accertamenti eseguiti dalla PG registrano un valore in aumento nella seconda misurazione, laddove il tasso alcolemico si riduce con il passare del tempo: ciò è sufficiente a denunciare l'inattendibilità della misurazione. Rileva, inoltre, che, ancorché l'art. 379 del reg. preveda che la concentrazione etilica debba risultare da due determinazioni concordanti effettuate a un intervallo di cinque minuti, tale spazio temporale è previsto come minimo, essendo auspicabile che la seconda prova sia effettuata dopo un intervallo pari o superiore a venti minuti, per ridurre al minimo le possibilità di misurazioni fallaci. Osserva, inoltre, che le misurazioni legate al tratto orale faringeo possono essere influenzate da molteplici fattori e che il ricorrente era stato sottoposto a intervento chirurgico nel pomeriggio precedente al rilievo, oltre ad avere assunto farmaci che potevano aver inciso sulle rilevazioni.
Rileva, infine, che la pena era eccessiva e che non era stata fornita alcuna motivazione in ordine ai parametri per la sua determinazione ai sensi dell'art. 133 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello in forza del quale la notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax a norma dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, (si veda Cass. S.U. 28451/2011). Nessuna nullità, pertanto, è ravvisabile nella specie, non essendo necessari gli adempimenti indicati dal ricorrente al fine di accedere alla notifica con le modalità in concreto poste in essere.
È da rilevare, poi, che, ove una nullità fosse ravvisabile, la stessa sarebbe sanata per avvenuto raggiungimento dello scopo, essendo stato il difensore presente all'udienza e in condizione, quindi, di espletare l'attività difensiva (circa la sanatoria della nullità dell'avviso al difensore irregolarmente trasmesso per raggiungimento dello scopo in ragione della presenza all'udienza cui l'avviso era finalizzato di un difensore o un suo sostituto, si veda Cass. 24842/2007). In ordine al rilievo relativo al mancato rispetto del termine di comparizione, si richiama l'enunciato di Cass. 6377 del 22/11/2007, secondo cui "Ai sensi degli art. 464 c.p.p., comma 1, e art. 456 c.p.p., comma 3, il termine a comparire per il giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna che si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica è pari a trenta giorni" (nello stesso senso Cass. n. 43366 del 29/09/2003).
Quanto alla censura relativa al vizio di motivazione, la stessa va disattesa, poiché i giudici di merito hanno fornito congrua motivazione, sulla scorta di molteplici elementi, nessuno di essi inficiato da seri rilievi, riguardo alla responsabilità dell'imputato, accertata in modo inconfutabile mediante la duplice rilevazione effettuata secondo la prescrizione di legge, osservando con argomentazione logica che la circostanza che il secondo rilievo avesse dato un esito più elevato del primo ben poteva essere giustificata con la fase crescente del processo metabolico, riscontrabile quando l'assunzione di alcool è intercorsa da poco tempo.
Infondate risultano, altresì, le censure relative alla pena, poiché la stessa è stata quantificata in termini prossimi al minimo edittale.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato con onere per il ricorrente del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013