Sentenza 8 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2002, n. 6573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6573 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
AULA B06 573 /02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. SOLE 24 ORE In nome del popolo italiano per diritti € 077 8 MAG. 2002 il LA CORTE DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 4124/2000 CANCELLERIA - Presidente Dott. Giovanni Prestipino . Mario Putaturo Donati Viscido - Consigliere દ،، Antonio Lamorgese Rep. Cron. 18774 Raffaele Foglia Relatore t Ud. 14.2.2002 Pasquale Picone ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Società di Trasporti e Servizi per Azioni – in FERROVIE DELLO STATO - - persona del procuratore Giancarlo Alvino, domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 326, presso l'avv. Renato Scognamiglio, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
5 -ricorrente- 9 6.
contro
DI MA OL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Romagna, n. 14, presso l'avv. Alberto Buzzi, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Milone e Vincenzo Scardina con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 42 in data 15 febbraio 1999 (R.G. 49/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.2.2002 dal Consigliere dott. Raffaele Foglia;
udito l'avv. Scognamiglio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Termini Imerese ha confermato, rigettando l'appello della Ferrovie dello Stato SpA, la sentenza del Pretore della stessa sede, di condanna della società a pagare al dipendente OL Di AR le somme maturate nel periodo 1° novembre 1992 - 31 dicembre 1994 per effetto delle previsioni dell'accordo sindacale in data 3 marzo, 9 e 13 aprile 1992. Questo accordo aveva determinato l'ammontare spettante ai dipendenti di un'indennità denominata “di utilizzazione" a partire dal 1° giugno 1992, indennità che tuttavia era stata corrisposta dall'azienda solo fino al mese di ottobre 1992, e ciò a seguito di un'intesa con le organizzazioni sindacali (cui, peraltro, il lavoratore deduceva essere rimasta estranea l'organizzazione sindacale alla quale aderiva) manifestata in un comunicato congiunto in data 3 novembre 1992, con la quale si era stabilito il pagamento dell'indennità maturata fino al mese di ottobre e di valutare, mediante la costituzione di una commissione mista, con quali 2 modalità sostituire in futuro l'erogazione in danaro con altre prestazioni equivalenti;
era stato poi stipulato il contratto collettivo 1994/1995 che aveva disposto la dazione di azioni della società in luogo del pagamento in danaro di quanto sarebbe stato dovuto dal 1° novembre 1992 al 31 dicembre 1994 ai sensi dell'integrativo-bis. Il Tribunale ha ritenuto che l'azienda fosse, invece, obbligata a pagare in danaro l'indennità, nella misura stabilita dall'originaria fonte negoziale, anche per il periodo successivo all'ottobre 1992. La cassazione della sentenza è chiesta da Ferrovie SpA con ricorso articolato in unico motivo, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. e con le osservazioni per iscritto sulle conclusioni del P.M.; resiste con controricorso il lavoratore. Motivi della decisione In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato un verbale di conciliazione dalle stesse sottoscritte in sede sindacale in data 22.10.2001, nel quale si dà atto dell'intervenuta transazione in ordine a tutte le pretese fatte valere nel presente giudizio, oltre che a quelle comunque nascenti dal pregresso rapporto di lavoro. A detto verbale è stato allegato atto di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della legge professionale, sottoscritto dai rispettivi legali. Stante quanto precede deve pronunziarsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
3 La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002 Il PresidenteNiment in for Il Consigliere estensore.左 elle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 8 MAG/2002 Fandle "CANCELLIERE T N O C 3 0 洛 3 1 5 : S T . R A N A A L 3 I T L 1 N S A - O G * C P - O ! * M S A 1 I N D A E E E S D , G J O E G A T R E T N S O L E I T R G T E A I E L R R I L D E D © 4