Sentenza 23 maggio 2000
Massime • 1
Può essere rettificata dalla Corte di Cassazione con la procedura di correzione degli errori materiali la sentenza di patteggiamento che, nel convertire la pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente, abbia effettuato il ragguaglio erroneamente computando la somma di lire venticinquemila giornaliere anziché quella di lire settantacinquemila come disposto dall'art. 135 cod. pen. a seguito della modifica apportata dalla legge 5 ottobre 1993,n.402.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2000, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1) Dott. MAURO D. LO SAPIO Presidente del 23/05/2000
2) Dott. RENATO OLIVIERI Consigliere SENTENZA
3) Dott. FRANCESCO MARZANO rel. Consigliere N. 3023
4) Dott. GIOVANNI FEDERICO Consigliere REGISTRO GENERALE
5) Dott. LUISA BIANCHI Consigliere N. 28658/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;
avverso la sentenza del Pretore di Napoli in data 16 aprile 1999, nel procedimento nei confronti di Clarizia Oronzo, n. in Ostuni il 20.10.1953.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Letta la richiesta del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Osserva:
1. Il 16 aprile 1999 il Pretore di Napoli, per imputazione di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, applicava a Clarizia Oronzo la pena di mesi tre di reclusione e lire trecentomila di multa e sostituiva la pena detentiva in quella corrispondente pecuniaria di lire due milioni duecentocinquantamila.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, denunziando il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'art. 135 c.p., giacché il giudice aveva illegalmente operato il ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria, avendo dovuto questa essere determinata nella maggior somma di lire sei milioni settecentocinquanta mila lire.
3. In effetti, nel convertire la pena detentiva applicata (mesi tre di reclusione) in quella corrispondente pecuniaria, il giudice ha erroneamente operato tale ragguaglio computando la somma di lire venticinquemila per ogni giorno di pena detentiva, anziché di lire settantacinquemila, come disposto dall'art. 135 c.p., a seguito della modifica apportata con L. n. 402/1993 (già in vigore all'epoca dei fatti per i quali è processo).
Posto, tuttavia, che la pena detentiva era stata correttamente indicata nella richiesta di patteggiamento ratificata dal giudice, tanto si risolve in un mero errore di computo, che può in questa sede emendarsi ai sensi dell'art. 619.2 c.p.p., senza pronunciare annullamento.
Deve, quindi, rettificarsi l'ammontare della pena convertita, questa determinandosi nella somma di lire seimilionisettecentocinquatamila, così sostituendola al diverso ammontare erroneamente indicato nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte rettifica l'ammontare della pena convertita nella somma di lire seimilionisettecentocinquantamila, che sostituisce a quella erroneamente determinata nella sentenza impugnata. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2000