Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3477
CASS
Sentenza 7 marzo 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore. pertanto le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, ne' il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (nella specie l'opponente non aveva addotto la formazione di giudicati a lui favorevoli e contrastanti con le ingiunzioni azionate nei suoi confronti, ne' aveva offerto in comunicazione i documenti idonei al rilievo ex officio di questi giudicati, producendo le relative sentenze dopo alcuni anni dal loro deposito).

Commentario1

  • 1OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE - PROVA - NUOVO TITOLO ESECUTIVO - DOMANDA RICONVENZIONALE
    Dott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 marzo 2012

    ISSN 2385-1376 LA MASSIMA Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, l'opposto che riveste la posizione del convenuto può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre. Soltanto nel caso in cui l'opposto intenda munirsi di un titolo esecutivo che si aggiunga o si sostituisca a quello oggetto di opposizione ha facoltà di proporre domanda riconvenzionale, nel rispetto delle preclusioni previste per la relativa proposizione. IL CONTESTO NORMATIVO ART.615 CODICE …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3477
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3477
Data del deposito : 7 marzo 2003

Testo completo