Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore. pertanto le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, ne' il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (nella specie l'opponente non aveva addotto la formazione di giudicati a lui favorevoli e contrastanti con le ingiunzioni azionate nei suoi confronti, ne' aveva offerto in comunicazione i documenti idonei al rilievo ex officio di questi giudicati, producendo le relative sentenze dopo alcuni anni dal loro deposito).
Commentario • 1
- 1. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE - PROVA - NUOVO TITOLO ESECUTIVO - DOMANDA RICONVENZIONALEDott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 marzo 2012
ISSN 2385-1376 LA MASSIMA Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, l'opposto che riveste la posizione del convenuto può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre. Soltanto nel caso in cui l'opposto intenda munirsi di un titolo esecutivo che si aggiunga o si sostituisca a quello oggetto di opposizione ha facoltà di proporre domanda riconvenzionale, nel rispetto delle preclusioni previste per la relativa proposizione. IL CONTESTO NORMATIVO ART.615 CODICE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA IV AR, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO INDRACCOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENPALS - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 206, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO DE LUCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1179/00 del Tribunale di BARI, depositata il 05/05/00 - R.G.N. 78/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 gennaio 1989 RL MI VI chiedeva al Giudice dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di Lecce - dinanzi al quale era in corso una procedura esecutiva (n. 219/77), promossa dalla Banca Popolare di Parabita in danno dello stesso MI VI -, di dichiarare l'inammissibilità degli interventi svolti dall'ENPALS in detta procedura con due istanze:
una, basata su 13 decreti ingiuntivi - non opposti - emessi nel biennio 1977/1979 dal RE di Bari a carico della "Unione Sportiva Gallipoli in persona di RL MI VI" ovvero a carico di "RL MI VI quale Presidente pro tempore della U.S. Gallipoli", per la somma complessiva di lire 22.770.052, comprensiva di contributi omessi, sanzioni ed interessi, in relazione a rapporti di lavoro tra allenatori e calciatori componenti la squadra del Gallipoli e la U.S.
Gallipoli; l'altra, basata su tre decreti ingiuntivi - anch'essi non opposti -, emessi, sempre dal RE di Bari, nel 1979, per la complessiva somma di lire 37.807.536, contro la "U.S. Gallipoli in solido al suo Presidente pro tempore RL MI VI". Il MI chiariva che, per parte delle stesse somme, poi, anche l'INPS, subentrato all'ENPALS per la riscossione dei contributi sociali di malattia, GESCAL e delle prestazioni di malattia ai sensi della legge 29 febbraio 1980 n.33, aveva spiegato intervento nella procedura de qua, con atto depositato l'1 dicembre 1984, per la complessiva somma di lire 31.921.183.
Frattanto - proseguiva il ricorrente -, l'INPS chiedeva ed otteneva dal RE del lavoro di Lecce quattro decreti ingiuntivi a carico della U.S. Gallipoli e del sig. RL MI VI, quale responsabile in proprio della U.S. predetta;
anche l'ENPALS chiedeva ed otteneva dal RE del lavoro di Bari due decreti ingiuntivi a carico del sig. RL MI VI.
Detti decreti venivano opposti dall'ingiunto rispettivamente dinanzi al RE di Bari e a quello di Lecce. Quest'ultimo, con sentenza n. 1935 del 19 giugno 1986 accoglieva le opposizioni ai decreti richiesti dall'INPS, osservando che non spettava alla U.S. Gallipoli corrispondere contributi per assistenza e malattia riguardanti DE AN, avendo costui svolto mansioni di pulizia e custodia su incarico del Comune di Gallipoli, ed inoltre che la qualità di associazione non riconosciuta della U.S. Gallipoli e la natura di fideiussore ex lege del soggetto responsabile ai sensi dell'art.38 c.c, induceva ad accogliere l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. svolta dall'opponente, essendosi tale decadenza già verificata all'epoca della proposizione dei ricorsi. Con altre due sentenze, il RE di Bari, giudicando sulle opposizioni del MI ai decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti su istanza dell'ENPALS in data 11 febbraio 1983, per le somme ivi richieste per contributi di previdenza e relative sanzioni e interessi per i lavoratori dello spettacolo calciatori e allenatori occupati presso la U.S. Gallipoli nel periodo :
1.12.76/30.6.1979 e 1.5.79/30.6.79, le accoglieva osservando che mancava la prova che, a stipulare per l'associazione non riconosciuta U.S. Gallipoli i rapporti di lavoro posti a base degli obblighi contributivi, fosse stato proprio il RL MI VI;
vi era invece la prova che il MI aveva personalmente stipulato i contratti di tutti i calciatori e gli allenatori dell'Associazione Calcio Gallipoli per la stagione 1978/79, ente non identificantesi con la U.S. Gallipoli e rispetto ai cui lavoratori il credito non era esigibile per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. Queste ultime due sentenze venivano impugnate dall'ENPALS dinanzi al Tribunale di Bari, che rigettava il gravame con due distinte sentenze, confermate dalla Cassazione.
Ciò posto, con provvedimento del 6 aprile 1989, il G.E. del Tribunale di Lecce, rilevato che il credito azionato in contestazione si riferiva a contributi di previdenza ed assistenza, rimetteva le parti davanti al RE, giudice del lavoro, competente per territorio. Il giudizio veniva riassunto davanti al RE, giudice del lavoro di Lecce, che, a sua volta, rimetteva le parti dinanzi a quello di Bari, ritenuto territorialmente competente.
Il MI riassumeva nuovamente il giudizio innanzi a detto RE, con atto depositato il 31 maggio 1991, in cui richiamava le pregresse vicende processuali, riproducendo le conclusioni in precedenza formulate.
Resisteva l'ENPALS, insistendo nelle precedenti difese e richieste. Con sentenza del 20 ottobre 1998, l'adito RE rigettava il ricorso.
Avverso tale decisione il soccombente, con ricorso depositato il 10 aprile 1999, proponeva appello dinanzi al Tribunale di Bari, chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, venisse dichiarata l'inammissibilità degli interventi azionati dall'ENPALS nell'esecuzione de qua il 15 gennaio 1981 per inesistenza del diritto al preteso ed opposto credito contributivo nei confronti dell'opponente, con condanna del medesimo Ente opposto ai danni ex art.96 c.p.c. ed alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva l'Istituto appellato, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto.
Con sentenza del 4 aprile-5 maggio 2000, il Tribunale rigettava l'appello, osservando, in relazione ai dedotti mezzi di impugnazione, che, quanto alla dedotta non riferibilità dei titoli (i tredici decreti ingiuntivi) all'opponente siccome questo vi era "contemplato sempre e soltanto nella dedotta sua qualità di presidente pro tempore della U.S. Gallipoli, gli stessi, al contrario, dovevano intendersi emessi a carico della persona fisica del MI VI RL e che la ivi indicata sua qualità di "legale rappresentante prò tempore della U.S. Gallipoli", costituiva unicamente la ragione giuridica della personale sua responsabilità a base delle ingiunzioni nei suoi confronti.
Considerando, poi, il secondo gruppo costituito dai tre decreti ingiuntivi (nn. 897/79, 898/79 e 893/79), evidenziava come in tali decreti i soggetti ingiunti fossero due e che perciò indubbio era il fatto che l'ingiunzione avesse riguardato anche il Malerba VI "in solido" con la U.S. Gallipoli, e ricavando dalla solidarietà invocata nel secondo gruppo dei tre decreti la riprova delle determinazioni dell'Ente e del Giudice a volere indirizzare anche le pretese contenute nel primo gruppo nei riguardi unicamente della persona fisica di RL MI VI, a nulla rilevando se egli potesse essere o meno giuridicamente responsabile in proprio dei debiti dell'associazione, essendo tale circostanza coperta dal giudicato della definitività ed esecutorietà di tutti i decreti ingiuntivi. Dal che la censura così circoscritta, veniva dal Tribunale dichiarata infondata ed altresì inammissibile nella parte in cui si era dall'opponente dedotto la duplicazione dei periodi contributivi del primo gruppo di decreti (emessi secondo l'opponente nei riguardi soltanto dell'associazione U.S. Gallipoli) nel secondo invocante la solidarietà del legale rappresentante. L'inammissibilità veniva motivata dal Tribunale innanzitutto perché la duplicazione del credito non era contenuta nel ricorso ex art. 615 c.p.c. e comunque perché essa, quale violazione del ne bis in idem, era una deduzione di merito coperta dal giudicato. In secondo luogo, l'inammissibilità della eccezione di duplicazione del credito veniva fatta derivare anche per la mancanza di specificità del motivo ex art. 434, comma 1, c.p.c, non essendo stato spiegato in che misura vi sarebbe stata la duplicazione. Le stesse motivazioni di inammissibilità in rito, venivano richiamate anche per l'eccezione secondo cui l'ENPALS non era legittimato all'azione di recupero dei contributi dopo l'entrata in vigore del decreto convertito nella legge n.33/1980, la quale aveva designato alla riscossione e conseguente azione di recupero dei contributi di malattia, Gescal e prestazioni di malattia, l'INPS. Per la cassazione di tale sentenza ricorre RL MI VI con tre motivi. Resiste l'ENPALS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 437 c.p.c, 2697 e 2909 c.c. nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, deduce che il Tribunale di Bari non poteva disattendere la rilevanza e l'influenza delle sentenze che, sul medesimo rapporto contributivo e sulla conseguente opposizione all'intervento svolto dall'INPS, erano state rese dalla Magistratura leccese, con riferimento ai contributi sociali di malattia, GESCAL e di prestazioni di malattia, passati nella competenza dell'INPS. Nè poteva equiparare l'attribuzione della funzione pubblica, quale l'azione di recupero dei contributi di previdenza ed assistenza in questione ed assegnata con il decreto convertito nella legge n.33/1980 all'INPS, ad una sorta di trasferimento a titolo derivativo di essa, trattata così e per l'occasione come una sorta di mero diritto soggettivo privato, per poi fare dal tale trasferimento derivare la deduzione che l'INPS, già titolare della funzione dal 1979 (epoca del decreto convertito nella legge su richiamata), sarebbe avente causa dall'ENPALS, al quale non sarebbe perciò opponibile il giudicato formatosi con il suo avente causa. Il Tribunale, inoltre, avrebbe errato nel contestare l'ammissibilità in rito delle sentenze offerte in copia, affermandone per alcune la tardiva loro produzione e conseguente inammissibilità delle allegazioni del giudicato in esse espresso;
e nel dichiarare non provata la cosa giudicata che esse rappresentavano. Il motivo è infondato.
Va premesso che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è una domanda giudiziale che si struttura e va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi del petitum consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la inesistenza nella controparte del diritto a procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi che è la specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata;
conseguentemente, a norma dell'art. 345 c.p.c. nel giudizio di appello non è consentito all'opponente di suffragare la sua opposizione all'esecuzione con una causa petendi diversa da quella formulata in primo grado, fondata su altre circostanze di fatto (cfr. Cass. 3 maggio 1980 n. 2911 ; Cass. 9 novembre 2000 n. 14554). Tanto vale, ed a maggior ragione, per l'opposizione all'esecuzione in oggetto, in quanto assoggettata al rito del lavoro ex art. 618 bis, comma 1, c.p.c. a cui è applicabile, in sede di appello,
l'art. 437 c.p.c, con tutte le più rigide preclusioni ivi stabilite.
Ciò precisato, come chiarito dal Giudice a quo, cui compete di interpretare la domanda, nel ricorso in opposizione rivolto al G.E. del Tribunale di Lecce, sotto il profilo del petitum, veniva richiesta soltanto "l'inammissibilità dell'intervento svolto dall'Ente opposto", mentre sotto quello della causa petendi, dopo alcune affermazioni espresse in forma dubitativa, si adduceva in forma assertiva il fatto che nessun titolo azionato fosse riferibile all'opponente, e si allegava, sempre in via di affermazione, che altri Giudici avevano accolto sue opposizioni a decreti ingiuntivi ottenuti sia dall'INPS che dall'ENPALS; in particolare si asseriva che in tali giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo era stato accertato che tale DE AN non era mai stato dipendente della U.S. Gallipoli. Come ancora precisato dal Tribunale, a queste ragioni di fatto e di diritto espresse nell'atto di opposizione, il MI, in sede di appello aveva aggiunto una serie di specificazioni, di sviluppi, di fatti nuovi e/o sopravvenuti in corso di causa, nonché deduzioni giuridiche ulteriori, solo in parte espresse nelle note difensive autorizzate depositate il 4 giugno 1993 in primo grado.
Orbene il Tribunale, sulla base di tali premesse, ha correttamente escluso che le sentenze rese tra le stesse parti in relazione al medesimo rapporto contributivo, dal RE e dal Tribunale di Bari, nonché anche dalla Corte di Cassazione e, con riferimento ai contributi divenuti di spettanza dell'INPS anche dal RE e dal Tribunale di Lecce, le quali avevano, accolto le sue varie opposizioni a decreto ingiuntivo, fossero state tempestivamente richiamate sotto il profilo della loro rilevanza di giudicato, anche perché all'epoca della instaurazione del presente giudizio di opposizione all'esecuzione, i giudicati - da qualificarsi come "esterni", in quanto non formatisi nel medesimo giudizio - non si erano ancora concretizzati. In altri termini - secondo il Giudice a quo -, nel presente contesto processuale, la deduzione della esistenza di giudicati (esterni) - idonei, in ipotesi, a neutralizzare l'efficacia dei decreti ingiuntivi non opposti e collocati a fondamento degli interventi dell'ENPALS nella procedura esecutiva (n. 219/77) -, essendo sottoposta al regime delle preclusioni di cui agli artt. 414, 416, 434 e 437 c.p.c, sarebbe inammissibile.
L'assunto del Tribunale va condiviso.
Va premesso che - come chiarito dalle sez. un. di questa Corte (sent. 15 maggio 2001 n. 226) - nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, i quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato, riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione - e la relativa pronuncia sia stata impugnata - il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito.
Senonché, nel caso in esame, tali principi - come correttamente rimarcato dal Tribunale - non trovano applicazione. Invero, richiamando l'orientamento di questa Corte e sopra riportato a proposito della natura dell'opposizione all'esecuzione, va ulteriormente evidenziato che l'opponente, nel giudizio da lui introdotto, ha la veste, non solo processuale, ma anche sostanziale, di attore;
pertanto, nella fattispecie di opposizione ex art. 615 c.p.c, le eventuali "eccezioni" in senso lato o in senso stretto dell'opponente, intese a contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, costituiscono vera e propria causa petendi della domanda che si propone con il ricorso in opposizione. Tali eccezioni, quindi, pur essendo configurabili come mere difese in altro contesto processuale, in quello di opposizione all'esecuzione non si sottraggono al regime sostanziale e processuale della domanda e, nel caso in oggetto, a quello più rigoroso del rito del lavoro.
Corollari di tale inquadramento sono, per un verso, che l'opponente non può modificare la propria domanda nel senso di immutare le "eccezioni" che ne costituiscono il fondamento e, per altro verso, che il giudice non può accogliere l'opposizione in ragione di motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, anche nel caso in cui tali motivi fossero annoverabili, in generale, tra le eccezioni rilevabili d'ufficio dal giudice.
Del resto, questo Corte, in analogo ordine di idee ha formulato il principio, ormai consolidato, secondo cui il potere del giudice di dichiarare di ufficio la nullità ex art. 1421 c.c. va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 102 c.p.c. con la conseguenza che, solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto, la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare, in qualsiasi stato e grado del giudizio, e indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso, e per converso, qualora, invece, la domanda sia diretta a far dichiarare l'invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento, la deduzione nella prima ipotesi di una causa di nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e nella seconda ipotesi di una qualsiasi causa di nullità o di un fatto diverso dall'inadempimento, sono inammissibili, ne' tali questioni possono essere rilevate d'ufficio, ostandovi il divieto di pronunciare ultrapetita (ex plurimis, Cass. 18 maggio 1999 n. 4817). Nel caso di specie - come osservato dal Giudice d'appello -, l'opponente, non solo non aveva addotto la formazione di giudicati a lui favorevoli, e contrastanti con quelli costituiti dai decreti ingiuntivi azionati nei suoi confronti, ma non aveva neppure offerto in comunicazione documenti idonei a rendere possibile un rilievo ex officio di questi giudicati da parte del giudice, inducendosi a produrre le sentenze in parola soltanto dopo alcuni anni dal loro deposito, con conseguente non consentito sacrificio del diritto di difesa della controparte. Con il secondo motivo, il ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 75, comma quarto, c.p.c. e 36 c.c. nonché vizi di motivazione, si duole che il Tribunale abbia ritenuto corretto il riferimento a RL MI VI in proprio dei tredici decreti ingiuntivi, qualificati come primo gruppo nella sentenza impugnata, benché essi fossero stati emessi nei confronti unicamente della U.S. IP in persona di RL MI VI e non anche in solido con quest'ultimo, come invece era accaduto per i successivi tre decreti.
Il motivo è fondato.
Giova rammentare, con riferimento alla associazione calcistica Gallipoli denominata - come sopra chiarito - Unione Sportiva Gallipoli", che la stessa - ed è pacifico in causa - rientra tra i cosiddetti enti non riconosciuti, tra quelli, cioè, che, pur sprovvisti della personalità giuridica - la quale ha l'effetto di conferire, in relazione alla disciplina della responsabilità, l'autonomia patrimoniale perfetta -, sono comunque dotati di soggettività giuridica, costituendo soggetti autonomi vuoi sul piano sostanziale, vuoi su quello processuale, con conseguente legittimazione a stare in giudizio, senza che debbano essere rappresentati dai propri associati (o soci, nel caso di società di persone). Tale impostazione deriva da una interpretazione sistematica del diritto civile, che tiene conto, per un verso, dell'art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, per l'altro, dello stesso dato codicistico, avuto riguardo alla nuova formulazione, risultante dalla legge n. 52 del 1985, dell'art. 2659 cod. civ., che comprende anche le associazioni non riconosciute - e le società semplici - tra i soggetti intestatari di beni immobili presso le conservatorie, nonché alla lettura estensiva, per la tutela dei componenti di qualsiasi formazione, dell'art. 24, terzo comma, dello stesso codice, in tema di esclusione degli associati solo per "gravi motivi" (cfr. Cass. 16 giugno 2000 n. 8239). Va poi soggiunto che la responsabilità personale e solidale, ex art. 38 cod.civ. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione ma all'attività negoziale (o, anche, extranegoziale) concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi;
pertanto, ai sensi della citata norma, non è configurabile responsabilità del rappresentante dell'associazione in ordine agli obblighi contributivi relativi a rapporti di lavoro dei dipendenti della medesima ove tali rapporti - secondo l'accertamento del giudice del merito (che è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi) - non siano stati instaurati (mediante stipulazione dei relativi contratti) dal rappresentante predetto (Cass. 27 dicembre 1991 n. 13946). Nel caso in esame, il Tribunale sostiene, con riferimento al gruppo dei 13 decreti ingiuntivi, in cui unico è il soggetto intimato, che, precedendo l'indicazione nominativa della persona fisica di MI VI RL quella della sua qualità di presidente prò tempore dell'associazione, discenderebbe con tutta evidenza che quest'ultima specificazione "era intesa semplicemente ad evidenziare perché quella persona fisica dovesse rispondere per un'evasione contributiva relativa all'associazione, e cioè ad un distinto soggetto giuridico". La tesi del Tribunale non appare adeguatamente motivata.
La rappresentanza processuale delle associazioni non riconosciute è attribuita dal secondo comma dell'art. 36 c.c. a coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la direzione.
Tale norma, oltre a ribadire la capacità processuale dell'associazione, ha appunto la funzione di determinare quale sia l'organo al quale spetta, in ogni caso ed in generale, il potere di rappresentare l'associazione nel processo. La motivazione del Tribunale di Bari si mostra sul punto incongrua ed in violazione dei principi sopra affermati.
Invero, a fronte delle indicazioni presenti nelle richieste dei 13 decreti ingiuntivi circa il destinatario degli stessi ("MI VI RL quale presidente pro tempore della U.S. Gallipoli" ovvero, anche, per qualcuno di essi, nei confronti della "U.S. Gallipoli in persona del sig. RL MI VI quale presidente prò tempore"), il Tribunale avrebbe dovuto tener conto: a) che la qualifica di "presidente" identifica il rappresentante in giudizio dell'associazione non riconosciuta (art. 36, secondo comma, c.c); b) che la qualità di presidente dell'associazione non comporta, di per sè, alcuna responsabilità personale per le obbligazioni assunte dall'ente, rimanendo responsabile personalmente chi abbia assunto in nome e per conto dell'associazione l'impegno rimasto inevaso;
c) che sul piano ermeneutico letterale il riferimento ad un soggetto "quale presidente ..., ossia quale rappresentante della associazione, induce già di per sè a ritenere il riferimento alla associazione e non alla persona del presidente, non responsabile - giova ribadire - personalmente, per questa sua qualità, delle obbligazioni assunte dall'ente.
In questo contesto normativo, far discendere dalle riportate espressioni la conclusione che il destinatario delle ingiunzioni sia il MI di persona appare del tutto incongruo sia perché il tenore letterale delle riportate espressioni conduce a tutt'altra conclusione sia perché vi si oppone il canone standard di logica corrente, secondo cui quella formula indica il riferimento all'associazione, sia infine perché la disciplina in tema di rappresentanza delle associazioni non riconosciute e di responsabilità personale degli associati depongono in senso contrario alla tesi del Tribunale.
Non essendo stato indicato dal Tribunale alcun indice esterno per una diversa interpretazione, l'impugnata sentenza va cassata in relazione all'esaminato motivo e la causa rimessa per il riesame ad altro Giudice d'appello, designato in dispositivo, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio. L'accoglimento di detto motivo comporta l'assorbimento del terzo ed ultimo mezzo di impugnazione con cui, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. e vizi di motivazione, si invoca la condanna dell'ENPALS alle spese ed al risarcimento dei danni ai sensi del richiamato articolo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2003