Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 282
CASS
Sentenza 10 gennaio 2001

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L'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, prevede che, nella ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, occorre tener conto della durata del matrimonio, nel senso che non è possibile prescindere dall'elemento temporale, e che ad esso può essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante e anche decisivo. Ma tale criterio, nel contesto normativo, anche a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 419 del 1999, non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il "de cuius" gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita. In tale ottica, anche la esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge, può essere assunta dal giudice come elemento della sua valutazione complessiva, ma solo in relazione al suddetto fine perequativo, e non quale indice di per sè giustificativo del computo del relativo periodo ai fini della ripartizione della pensione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 282
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 282
Data del deposito : 10 gennaio 2001

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