Sentenza 10 gennaio 2001
Massime • 1
L'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, prevede che, nella ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, occorre tener conto della durata del matrimonio, nel senso che non è possibile prescindere dall'elemento temporale, e che ad esso può essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante e anche decisivo. Ma tale criterio, nel contesto normativo, anche a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 419 del 1999, non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il "de cuius" gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita. In tale ottica, anche la esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge, può essere assunta dal giudice come elemento della sua valutazione complessiva, ma solo in relazione al suddetto fine perequativo, e non quale indice di per sè giustificativo del computo del relativo periodo ai fini della ripartizione della pensione.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN AR LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SILVIO PELLICO 44, presso l'avvocato CARONE FABIANI ACHILLE, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso gli uffici dell'Avvocatura Centrale dell'istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, PESCOSOLIDO GABRIELLA e DI LULLO MICHELE, giusta procura speciale in calce ricorso notificato;
- resistente -
contro
GL IA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3668/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2000 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Carone Fabiani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del primo e secondo motivo;
rigetto del terzo e quarto motivo del ricorso. Svolgimento del processo
1. IA BR, coniuge divorziata del defunto AR ND, con ricorso 28 gennaio 1994 al Tribunale di Roma, chiedeva l'attribuzione di una quota della pensione di riversibilità del ND, in concorso con MA IS EN, dal 1979 coniuge dello stesso fino al momento del suo decesso, avvenuto nel giugno 1993. Esponeva di avere contratto il matrimonio in data 6 febbraio 1961 e di avere divorziato nel settembre 1975.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 26 luglio 1996, in contraddittorio anche con l'INPS, assegnava alla BR il 40% della pensione.
MA IS EN impugnava la decisione dinanzi alla Corte di appello di Roma, che rigettava il gravame con sentenza depositata il 18 dicembre 1997, notificata il 16 febbraio 1998. MA IS EN, con atto notificato alla BR e all'INPS il 17 aprile 1998, ha proposto ricorso a questa Corte, formulando quattro motivi di gravame. La BR resiste con controricorso notificato il 7 maggio 1998, che non risulta depositato, ma è stato prodotto in copia dall'INPS, che a sua volta si è limitato a depositare tale atto e delega a resistere, senza depositare controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia la falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.
A sostegno del motivo si deduce testualmente: "Per la BR non può dedursi di avvenuto passaggio a nuove nozze ma può dedursi pacificamente di situazione equipollente. Ed è per questo profilo che: 1) le si contesta il diritto al reclamo nel concorso della pensione di riversibilità; 2) si ritiene necessaria l'istruttoria siccome articolata in prima fase."
Il motivo è inammissibile, non essendo formulato in modo da essere correlato ad alcun punto della motivazione o ad alcuna statuizione della sentenza impugnata e senza la indicazione specifica delle prove delle quali si lamenta la mancata ammissione.
2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza di primo grado in relazione all'art. 112 c.p.c. e si deduce testualmente al riguardo che: "Nella motivazione del provvedimento del collegio di primo grado si rileva la computazione dell'adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, dell'originario assegno divorzile fissato in lire 70.000. Nè la Corte di appello, investita sul punto dai motivi di gravame, ha ritenuto di statuire diversamente, limitandosi a delle enunciazioni prive di sostegno. orbene nel ricorso introduttivo avanzato dalla BR non si rinviene alcun elemento atto a individuare una formale richiesta del computo dell'assegno di mantenimento maggiorato dell'adeguamento ISTAT. Si ribadisce, pertanto, la illegittimità della valutazione della percentuale di concorso nella pensione di riversibilità, siccome originata da un inconfutabile vizio di forma, sottratto alle regole del contraddittorio processuale e non rientrante nel thema decidendum."
Il motivo è in parte inammissibile, non potendosi censurare in questa sede la sentenza di primo grado, e per altro verso è infondato, risultando dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio - che questa Corte deve compiere essendo stato allegato un error in procedendo - che la BR aveva chiesto espressamente che si tenesse conto, ai fini della determinazione della quota di sua spettanza, della rivalutazione dell'assegno di divorzio a suo tempo stabilito.
3. Con il terzo motivo si deduce l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte di appello valutato la convivenza tra la ricorrente MA IS EN e il ND prima del matrimonio da loro contratto nel 1979, omettendo di tenere conto, nella quantificazione delle rispettive quote di pensione, che la convivenza fra il ND e la BR era cessata nel 1970 - ancorché il divorzio fosse stato pronunciato in data 22 settembre 1975 - quando era invece cominciata la convivenza fra il ND e la ricorrente MA IS EN. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, dovendosi quantificare la quota di concorso dell'ex coniuge nella pensione di riversibilità in relazione alla effettiva convivenza matrimoniale ove, come nel caso di specie, il divorzio sia intervenuto quando questa era già cessata.
In relazione a tali motivi va osservato quanto segue. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 419 del 1999, ha affermato che ove si interpreti l'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dalla legge n. 74 del 1987, nel senso che esso imponga di effettuare la ripartizione della pensione di reversibilità fra coniuge superstite ed ex coniuge esclusivamente secondo il criterio matematico della proporzione fra la durata dei rispettivi rapporti matrimoniali, senza che possa essere utilizzato alcun altro criterio concorrente, la norma sarebbe in contrasto con gli art. 3 e 38 della Costituzione, potendo portare ad esiti "irragionevoli e non suscettibili di correzione, privando delle risorse necessarie il coniuge superstite che versi in stato di bisogno, mentre l'ex coniuge potrebbe godere di un trattamento di molto superiore allo stesso assegno di divorzio".
Tali rilievi hanno indotto questa Corte a modificare la precedente interpretazione della norma - aderendo ad una diversa interpretazione, conforme a Costituzione, in correlazione a quanto affermato e suggerito dalla Corte costituzionale (Cass. 14 marzo 2000, n. 2920) - affermando il principio, che questo collegio deve riaffermare, secondo il quale il criterio della durata dei rispettivi matrimoni non può avere valore esclusivo, dovendo il giudice tenere conto, in relazione alle particolarità del caso, anche di ulteriori elementi, quali l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, le condizioni di ciascun coniuge, e ogni altra circostanza inerente alle particolarità del caso, che renda necessario correggere il criterio della durata dei rispettivi matrimoni, al fine di non privare, per quanto possibile, il primo coniuge dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il de cuius gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita.
Ne consegue che il criterio della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali può essere corretto da altri criteri, in relazione alle particolarità del caso concreto, ma solo nella misura in cui sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il de cuius gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita. In tale ottica la esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge, può anche essere assunta dal giudice come elemento della sua valutazione complessiva, ma solo in relazione al su detto fine perequativo, e non quale indice di per sè giustificativo del computo del relativo periodo ai fini della ripartizione della pensione.
Nell'ottica di tali principi, il terzo è il quarto motivo vanno rigettati, essendo state, nel caso di specie, le quote di pensione di reversibilità del secondo coniuge e dell'ex coniuge quantificate sulla base della durata dei rispettivi matrimoni, tenendosi conto delle rispettive condizioni economiche e dell'assegno di divorzio spettante all'ex coniuge, rivalutato secondo gli indici ISTAT, e non essendo dedotti con i motivi in esame profili diretti a far valere la necessità di tenere conto del periodo di effettiva convivenza in relazione a quei fini perequativi, in rapporto ai quali soltanto, come sopra si è visto, tali periodi possono avere rilievo in proposito.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Non risultando depositato, il controricorso deve essere dichiarato inammissibile, ne' risulta l'INPS regolarmente costituito con proprio controricorso, cosicché nessuna statuizione va adottata in tema di spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 29 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2001