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Sentenza 22 dicembre 2023
Sentenza 22 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2023, n. 51312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51312 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CH DI, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 7/11/2022 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dalla parte civile, a ministero dell'avv. Francesco Marongiu;
udito il difensore del ricorrente, avv. Fabio Foci, in sostituzione dell'avv. Gennaro Di HE, che si è riportato ai motivi di ricorso dei quali ha chiesto l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 2 Num. 51312 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/11/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente il giudizio di primo grado, sia in punto di responsabilità, che sotto il profilo circostanziale, sanzionatorio e risarcitorio. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore incaricato, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la falsa applicazione della fattispecie incriminatrice indicata al capo A (incendio, art. 423 cod. pen.) e vizio di motivazione per illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), prospettando la questione della corretta qualificazione giuridica del fatto contestato come incendio, descritto all'art. 423 cod. pen., in luogo del danneggiamento seguito da incendio, art. 424 cod. pen. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la inosservanza della legge processuale ed il vizio di motivazione, (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), per avere i giudici di merito fatto erronea applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen. per l'acquisizione e l'utilizzazione a fini probatori delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini preliminari, da IN IU (considerato superficialmente irreperibile), che avrebbe potuto essere agevolmente rintracciato anche attraverso nuove e mirate ricerche. 3. Con il terzo motivo, si insiste ancora sulla valutazione della prova del fatto descritto al capo A e sulla sua così grave qualificazione giuridica. 4. Ancora, in tema di incendio, si denunciano in maniera promiscua i tre vizi di motivazione deducibili nella sede di legittimità (manifesta illogicità, contraddittorietà intrinseca e mancanza della motivazione), sul tema della prova dell'uso di liquido infiammabile per dare alle fiamme il locale. 5. Ancora, sullo stesso capo, si denunzia vizio di motivazione, per mancanza, in ordine alla dimostrazione del superamento del ragionevole dubbio, residuando invece molte perplessità sulla attribuibilità del fatto all'imputato. 6. Inosservanza della legge processuale è dedotta in tema di valutazione della prova dichiarativa predibattimentale utilizzata per la decisione, non avendo la Corte rispettato i parametri indicati sul punto dall'art. 526, comma 1 bis, del codice di rito. 2 4R 7. Ancora, in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa irreperibile, si deduce inosservanza dell'art. 526, comma 1 bis, cod. proc. pen., atteso che l'accordo per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento non implica necessariamente utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali. 8. Quanto ai capi B e C, si deduce vizio di motivazione, per mancanza, atteso che la Corte di merito non avrebbe esaminato il motivo di gravame speso in tema di attendibilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da IU IN, che è stato identificato dalla p.g. sulla base del documento che aveva dichiarato essergli stato sottratto nel corso della patita rapina, così manifestando particolare incoerenza del narrato. 9. violazione e falsa applicazione della legge penale sono denunziate con il nono motivo di ricorso, in punto di riconoscimento della circostanza aggravante di cui agli artt. 61, corna primo, n. 5, cod. pen. e 628, comma terzo, cod. pen., non avendo l'agente recato offesa alla persona in tempo di notte, né in luogo isolato. 10. Ancora, vizio di motivazione in ordine alle valutazione operata dalla Corte di merito delle dichiarazioni predibattimentali rese dal IN CI sulle circostanze della patita rapina. 11. Ancora, vizio di motivazione per intima contraddittorietà in ordine alla diversa soluzione adottata in sentenza per l'apprezzamento delle condizioni di tempo e di luogo dei commessi reati (capi A e C). 12. Violazione e falsa applicazione della legge processuale è dedotta in tema di mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., per il valore tenue del danno patrimoniale procurato alla persona offesa. 13. I medesimi vizi sono dedotti sul punto relativo al rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 14. Ancora, violazione e falsa applicazione della legge penale è dedotta in tema di trattamento sanzionatorio, misura della pena base, degli aumenti per continuazione e dei benefici di legge. 15. Infine, violazione di legge è dedotta in tema di entità della provvisionale riconosciuta alla parte civile nel giudizio di merito. 3 ( ( K Alla pubblica udienza del 7 novembre 2023, sulle conclusioni delle parti presenti e nell'assenza del procuratore speciale della parte civile, che ha depositato conclusioni trasmesse a mezzo p.e.c., la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, dando all'esito lettura del dispositivo di rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono tutti manifestamente infondati, ad eccezione del nono motivo (aggravante della minorata difesa) che è infondato in forma non manifesta;
né detti motivi si confrontano con le puntuali argomentazioni spese dalla Corte appellata su ciascuno dei motivi di gravame proposti, così scivolando verso la inammissibilità anche per difetto di specificità, tenuto anche conto della perfetta conformità verticale delle decisioni di merito. 1.1. Il primo gruppo di motivi manifesta assoluta genericità estrinseca, non confrontandosi con le diffuse, congruenti e pertinenti argomentazioni spese dalla Corte, alle pagine dal 35 a 42 della sentenza impugnata, sul tema della prova granitica di colpevolezza per il fatto contestato al capo A e sua corretta qualificazione giuridica in termini di incendio. La Corte di merito ha ampiamente valorizzato sul punto, oltre gli elementi univoci atti a ricondurre l'imputato alla condotta descritta in imputazione, le dimensioni del fuoco, le sue caratteristiche, l'ubicazione del punto di innesco ed la propagazione delle fiamme, la conformazione dei luoghi inseriti in una vasta area edificata, il tutto con motivazione congruente con le fonti di prova esaminate, adeguata alle necessità dimostrative e logicamente coerente, sì da escludere la sussistenza dei vizi dedotti dalla difesa del ricorrente;
le ipotesi alternative dedotte si profilano quindi quali contestazioni in fatto, estranee all'ambito cognitivo proprio del giudizio di legittimità. La Corte ha valorizzato sul tema della prova (capo A) le deposizioni testimoniali delle persone presenti nel momento in cui si erano levate le prime fiamme, si è descritto l'uso di estintori manuali, di idranti e del sistema di spegnimento omologato, rivelatisi peraltro insufficienti, tant'è che uno dei custodi aveva immediatamente allertato i vigili del fuoco, che avevano avuto ragione delle fiamme propagatesi su un'area di quaranta metri quadrati. La decisione impugnata si è allineata al principio di diritto per cui l'elemento oggettivo che individua l'incendio s'identifica nel rogo che divampa in vaste proporzioni, diffusivo e non facilmente estinguibile, tale da esporre a rischio l'incolumità di un numero indeterminato di persone, mentre il relativo pericolo consiste nella probabilità che le fiamme appiccate abbiano uno sviluppo distruttivo nei termini 4 sopra esposti, da desumersi dalla situazione di fatto verificatasi quanto alle dimensioni e caratteristiche del fuoco. Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio, occorre distinguere tra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone (Sez. 4, Sentenza n. 46402 del 14/12/2021, Rv. 282701). Sul punto, le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata appaiono ineccepibili. La motivazione spiega che il fuoco non era stato affatto domato sul nascere, anche perché era stato impiegato liquido altamente infiammabile, quale fonte di innesco;
le fiamme furono infine domate solo grazie all'operato del personale specializzato, non senza provocare conseguenze tali da costituire un serio pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone (il locale pubblico interessato dalle fiamme faceva parte di un complesso piuttosto ampio, adiacente alla pubblica via, suddiviso in locali tutti appartenenti allo stesso proprietario, in cui erano custodite suppellettili facilmente infiammabili, apparecchiature elettriche e bombole del gas: vi era comunque la presenza di persone e, nonostante fossero le prime luci dell'alba, il locale non era vuoto per la presenza del personale addetto alle pulizie). 1.2. Il ricorrente, inoltre, deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, che doveva essere inquadrato come danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.), atteso che l'intento perseguito era solo quello di danneggiare, a mezzo delle fiamme e non anche quello di provocare fiamme di vaste proporzioni, con conseguente diffuso abbruciamento delle cose investite dalle fiamme. Sul punto, deve ancora una volta ribadirsi che il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 cod. pen.) e quello di incendio (art. 423 cod. pen.) è segnato dall'elemento psicologico del reato: nell'ipotesi prevista dall'art. 423 cod. pen. esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta;
il reato di cui all'art. 424 cod. pen. è, invece, caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento (Sez. 1, n. 29294 del 17/05/2019, Rv. 276402; Sez. 1, n. 25781 del 07/05/2003). Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'agente, pur proponendosi di danneggiare la cosa altrui, abbia realizzato, per i mezzi usati e per la vastità e le dimensioni del risultato raggiunto, un incendio di proporzioni tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità, deve rispondere del delitto di incendio doloso e 5 non già del meno grave reato di danneggiamento seguito da incendio (Sez. 1, n. 4506 del-14/03/1995,; Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, Rv. 258942). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha correttamente qualificato il fatto come incendio, evidenziando che il ricorrente aveva appiccato l'incendio che presentava obiettive caratteristiche di diffusività e propagazione, al fine precipuo di vendicarsi del titolare dell'esercizio, che lo aveva licenziato (addetto alla sicurezza) e lo aveva fatto allontanare dagli stessi addetti alla sicurezza del locale. Così operando, la Corte territoriale non ha affatto trascurato l'analisi critica delle risultanze istruttorie, poiché non ha esaminato soltanto rilievi di natura oggettiva, ma ha vagliato analiticamente le prove acquisite nel corso del processo (tutte convergenti nel collegare l'imputato al fatto), valorizzando il contributo testimoniale dei gestori del locale, degli addetti alle pulizie (Aliy Awen) e del cittadino senegalese LO Badara. 2. Quanto al secondo gruppo di doglianze, svolte in riferimento ai reati di cui ai capi B e C, la Corte di merito specificava che le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, IN CI, erano state acquisite in osservanza delle condizioni previste dalla legge processuale, atteso che in atti non sussistevano elementi per ritenere che il dichiarante si fosse volontariamente sottratto all'esame dibattimentale: a seguito dell'azione criminosa, da cui era derivata la totale distruzione della sua (pur precaria) dimora, egli non era più reperibile agli ultimi indirizzi conosciuti, dovendosi comunque escludere l'ipotesi di una volontaria sottrazione al dovere di rendere testimonianza circa i fatti che lo avevano riguardato come persona offesa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari alla polizia giudiziaria e della valutazione circa l'impossibilità della loro ripetizione, la mera irreperibilità del teste non determina automaticamente, né l'acquisizione, né l'inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, costituendo un dato neutro che assume valenza solo qualora sia connotata dalla provata volontà del testimone di sottrarsi all'esame (Sez. 3, n. 25327 del 19/02/2019, Rv. 276040). Non è in atti e la Corte di merito argomenta sul punto, per ritenere che il teste, per libera scelta, si sia sottratto alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, essendo incontestato il dato obiettivo della irreperibilità in conseguenza della non rintracciabilità agli indirizzi conosciuti e della distruzione della sua dimora precaria. Le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa sono state peraltro acquisite sull'accordo delle parti ed utilizzate all'esito di una analitica valutazione effettuata con congrua motivazione, immune da vizi logico giuridici, che non può essere sindacata in questa sede di legittimità. 6 2.1. Quanto ad attendibilità intrinseca della fonte, che avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie in merito alla sottrazione, in uno ai valori ed al denaro contante, anche dei documenti, con i quali sarebbe stato però successivamente identificato dalla polizia giudiziaria, la difesa non ha allegato ai motivi di ricorso i verbali delle dichiarazioni predibattimentali dal cui esame si evincerebbe la dedotta inconciliabilità logica. Sul punto pertanto il ricorso difetta della necessaria autosufficienza, non consentendo alla Corte di apprezzare la decisività del vizio dedotto, ben potendo viceversa argomentarsi, come opinato dalla Corte di merito, circa la alterità di documenti sottratti e documenti di identificazione ancora rimasti in possesso dell'offeso. 2.2. In tema di minorata difesa, se è corretto ritenere che alle ore 6.00 del mattino di fine giugno il sole ha già diradato le tenebre, è pur vero che la Corte ha argomentato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen., facendo riferimento alla collocazione isolata ove i fatti violenti (capi b e c) ebbero a consumarsi. Del pari deve ritenersi per le altre circostanze aggravanti, avendo la persona offesa descritto un fatto commesso da due persone contemporaneamente presenti e attivi nella violenza e nella sottrazione dei beni. Né può essere apprezzata in termini di illogicità manifesta o intima contraddittorietà la differente contestazione di aggravanti riferite a due distinti reati. 2.3. La Corte inoltre argomenta il rigetto della richiesta attenuante di aver provocato un danno di lieve entità patrimoniale, valorizzando sul punto sia l'entità della somma sottratta, che la plurioffensività della condotta, che ha privato la persona offesa anche della sua precaria dimora. Così pure, la Corte territoriale argomenta in tema di valutazione circostanziale del fatto, negando cittadinanza alle circostanze innominate, in assenza di positive allegazioni apprezzabili, dosimetria della sanzione, calibrata sul minimo edittale previsto al momento del fatto ed aumentata in misura proporzionata alla gravità dei reati satellite. La sospensione condizionale della pena è inibita, oltre che dalla prognosi infausta, dalla entità della sanzione irrogata. 2.4. Da ultimo, quanto a misura della provvisionale riconosciuta dal giudice del merito, la difesa reitera le generiche argomentazioni già spese sul punto con i motivi di gravame nel merito. Non resta che ribadire come la motivata quantificazione della provvisionale si sottrae ad ogni forma di censura nella sede di legittimità (Sez. 4, n. 20318, del 10/1/2017, Rv. 269882; Sez. 5, n. 12762, del 14/10/2016, Rv. 269704), trattandosi in ogni caso di provvedimento che non definisce il processo sulla domanda risarcitoria. 7 ft 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. 4. Deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese di costituzione rappresentanza proposta dal patrono di parte civile, in quanto nel processo fissato in pubblica udienza, alla presenza delle parti, la parte civile, con le conclusioni rassegnate in forma scritta, non ha offerto alla decisione alcun concreto ed apprezzabile contributo, essendosi limitata alle nude conclusioni (Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Rv. 283608 - 02; Sez. 5, n. 19177 del 31/1/2022, Rv. 283118 - 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dalla parte civile, a ministero dell'avv. Francesco Marongiu;
udito il difensore del ricorrente, avv. Fabio Foci, in sostituzione dell'avv. Gennaro Di HE, che si è riportato ai motivi di ricorso dei quali ha chiesto l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 2 Num. 51312 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/11/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente il giudizio di primo grado, sia in punto di responsabilità, che sotto il profilo circostanziale, sanzionatorio e risarcitorio. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore incaricato, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la falsa applicazione della fattispecie incriminatrice indicata al capo A (incendio, art. 423 cod. pen.) e vizio di motivazione per illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), prospettando la questione della corretta qualificazione giuridica del fatto contestato come incendio, descritto all'art. 423 cod. pen., in luogo del danneggiamento seguito da incendio, art. 424 cod. pen. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la inosservanza della legge processuale ed il vizio di motivazione, (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), per avere i giudici di merito fatto erronea applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen. per l'acquisizione e l'utilizzazione a fini probatori delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini preliminari, da IN IU (considerato superficialmente irreperibile), che avrebbe potuto essere agevolmente rintracciato anche attraverso nuove e mirate ricerche. 3. Con il terzo motivo, si insiste ancora sulla valutazione della prova del fatto descritto al capo A e sulla sua così grave qualificazione giuridica. 4. Ancora, in tema di incendio, si denunciano in maniera promiscua i tre vizi di motivazione deducibili nella sede di legittimità (manifesta illogicità, contraddittorietà intrinseca e mancanza della motivazione), sul tema della prova dell'uso di liquido infiammabile per dare alle fiamme il locale. 5. Ancora, sullo stesso capo, si denunzia vizio di motivazione, per mancanza, in ordine alla dimostrazione del superamento del ragionevole dubbio, residuando invece molte perplessità sulla attribuibilità del fatto all'imputato. 6. Inosservanza della legge processuale è dedotta in tema di valutazione della prova dichiarativa predibattimentale utilizzata per la decisione, non avendo la Corte rispettato i parametri indicati sul punto dall'art. 526, comma 1 bis, del codice di rito. 2 4R 7. Ancora, in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa irreperibile, si deduce inosservanza dell'art. 526, comma 1 bis, cod. proc. pen., atteso che l'accordo per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento non implica necessariamente utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali. 8. Quanto ai capi B e C, si deduce vizio di motivazione, per mancanza, atteso che la Corte di merito non avrebbe esaminato il motivo di gravame speso in tema di attendibilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da IU IN, che è stato identificato dalla p.g. sulla base del documento che aveva dichiarato essergli stato sottratto nel corso della patita rapina, così manifestando particolare incoerenza del narrato. 9. violazione e falsa applicazione della legge penale sono denunziate con il nono motivo di ricorso, in punto di riconoscimento della circostanza aggravante di cui agli artt. 61, corna primo, n. 5, cod. pen. e 628, comma terzo, cod. pen., non avendo l'agente recato offesa alla persona in tempo di notte, né in luogo isolato. 10. Ancora, vizio di motivazione in ordine alle valutazione operata dalla Corte di merito delle dichiarazioni predibattimentali rese dal IN CI sulle circostanze della patita rapina. 11. Ancora, vizio di motivazione per intima contraddittorietà in ordine alla diversa soluzione adottata in sentenza per l'apprezzamento delle condizioni di tempo e di luogo dei commessi reati (capi A e C). 12. Violazione e falsa applicazione della legge processuale è dedotta in tema di mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., per il valore tenue del danno patrimoniale procurato alla persona offesa. 13. I medesimi vizi sono dedotti sul punto relativo al rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 14. Ancora, violazione e falsa applicazione della legge penale è dedotta in tema di trattamento sanzionatorio, misura della pena base, degli aumenti per continuazione e dei benefici di legge. 15. Infine, violazione di legge è dedotta in tema di entità della provvisionale riconosciuta alla parte civile nel giudizio di merito. 3 ( ( K Alla pubblica udienza del 7 novembre 2023, sulle conclusioni delle parti presenti e nell'assenza del procuratore speciale della parte civile, che ha depositato conclusioni trasmesse a mezzo p.e.c., la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, dando all'esito lettura del dispositivo di rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono tutti manifestamente infondati, ad eccezione del nono motivo (aggravante della minorata difesa) che è infondato in forma non manifesta;
né detti motivi si confrontano con le puntuali argomentazioni spese dalla Corte appellata su ciascuno dei motivi di gravame proposti, così scivolando verso la inammissibilità anche per difetto di specificità, tenuto anche conto della perfetta conformità verticale delle decisioni di merito. 1.1. Il primo gruppo di motivi manifesta assoluta genericità estrinseca, non confrontandosi con le diffuse, congruenti e pertinenti argomentazioni spese dalla Corte, alle pagine dal 35 a 42 della sentenza impugnata, sul tema della prova granitica di colpevolezza per il fatto contestato al capo A e sua corretta qualificazione giuridica in termini di incendio. La Corte di merito ha ampiamente valorizzato sul punto, oltre gli elementi univoci atti a ricondurre l'imputato alla condotta descritta in imputazione, le dimensioni del fuoco, le sue caratteristiche, l'ubicazione del punto di innesco ed la propagazione delle fiamme, la conformazione dei luoghi inseriti in una vasta area edificata, il tutto con motivazione congruente con le fonti di prova esaminate, adeguata alle necessità dimostrative e logicamente coerente, sì da escludere la sussistenza dei vizi dedotti dalla difesa del ricorrente;
le ipotesi alternative dedotte si profilano quindi quali contestazioni in fatto, estranee all'ambito cognitivo proprio del giudizio di legittimità. La Corte ha valorizzato sul tema della prova (capo A) le deposizioni testimoniali delle persone presenti nel momento in cui si erano levate le prime fiamme, si è descritto l'uso di estintori manuali, di idranti e del sistema di spegnimento omologato, rivelatisi peraltro insufficienti, tant'è che uno dei custodi aveva immediatamente allertato i vigili del fuoco, che avevano avuto ragione delle fiamme propagatesi su un'area di quaranta metri quadrati. La decisione impugnata si è allineata al principio di diritto per cui l'elemento oggettivo che individua l'incendio s'identifica nel rogo che divampa in vaste proporzioni, diffusivo e non facilmente estinguibile, tale da esporre a rischio l'incolumità di un numero indeterminato di persone, mentre il relativo pericolo consiste nella probabilità che le fiamme appiccate abbiano uno sviluppo distruttivo nei termini 4 sopra esposti, da desumersi dalla situazione di fatto verificatasi quanto alle dimensioni e caratteristiche del fuoco. Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio, occorre distinguere tra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone (Sez. 4, Sentenza n. 46402 del 14/12/2021, Rv. 282701). Sul punto, le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata appaiono ineccepibili. La motivazione spiega che il fuoco non era stato affatto domato sul nascere, anche perché era stato impiegato liquido altamente infiammabile, quale fonte di innesco;
le fiamme furono infine domate solo grazie all'operato del personale specializzato, non senza provocare conseguenze tali da costituire un serio pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone (il locale pubblico interessato dalle fiamme faceva parte di un complesso piuttosto ampio, adiacente alla pubblica via, suddiviso in locali tutti appartenenti allo stesso proprietario, in cui erano custodite suppellettili facilmente infiammabili, apparecchiature elettriche e bombole del gas: vi era comunque la presenza di persone e, nonostante fossero le prime luci dell'alba, il locale non era vuoto per la presenza del personale addetto alle pulizie). 1.2. Il ricorrente, inoltre, deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, che doveva essere inquadrato come danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.), atteso che l'intento perseguito era solo quello di danneggiare, a mezzo delle fiamme e non anche quello di provocare fiamme di vaste proporzioni, con conseguente diffuso abbruciamento delle cose investite dalle fiamme. Sul punto, deve ancora una volta ribadirsi che il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 cod. pen.) e quello di incendio (art. 423 cod. pen.) è segnato dall'elemento psicologico del reato: nell'ipotesi prevista dall'art. 423 cod. pen. esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta;
il reato di cui all'art. 424 cod. pen. è, invece, caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento (Sez. 1, n. 29294 del 17/05/2019, Rv. 276402; Sez. 1, n. 25781 del 07/05/2003). Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'agente, pur proponendosi di danneggiare la cosa altrui, abbia realizzato, per i mezzi usati e per la vastità e le dimensioni del risultato raggiunto, un incendio di proporzioni tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità, deve rispondere del delitto di incendio doloso e 5 non già del meno grave reato di danneggiamento seguito da incendio (Sez. 1, n. 4506 del-14/03/1995,; Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, Rv. 258942). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha correttamente qualificato il fatto come incendio, evidenziando che il ricorrente aveva appiccato l'incendio che presentava obiettive caratteristiche di diffusività e propagazione, al fine precipuo di vendicarsi del titolare dell'esercizio, che lo aveva licenziato (addetto alla sicurezza) e lo aveva fatto allontanare dagli stessi addetti alla sicurezza del locale. Così operando, la Corte territoriale non ha affatto trascurato l'analisi critica delle risultanze istruttorie, poiché non ha esaminato soltanto rilievi di natura oggettiva, ma ha vagliato analiticamente le prove acquisite nel corso del processo (tutte convergenti nel collegare l'imputato al fatto), valorizzando il contributo testimoniale dei gestori del locale, degli addetti alle pulizie (Aliy Awen) e del cittadino senegalese LO Badara. 2. Quanto al secondo gruppo di doglianze, svolte in riferimento ai reati di cui ai capi B e C, la Corte di merito specificava che le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, IN CI, erano state acquisite in osservanza delle condizioni previste dalla legge processuale, atteso che in atti non sussistevano elementi per ritenere che il dichiarante si fosse volontariamente sottratto all'esame dibattimentale: a seguito dell'azione criminosa, da cui era derivata la totale distruzione della sua (pur precaria) dimora, egli non era più reperibile agli ultimi indirizzi conosciuti, dovendosi comunque escludere l'ipotesi di una volontaria sottrazione al dovere di rendere testimonianza circa i fatti che lo avevano riguardato come persona offesa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari alla polizia giudiziaria e della valutazione circa l'impossibilità della loro ripetizione, la mera irreperibilità del teste non determina automaticamente, né l'acquisizione, né l'inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, costituendo un dato neutro che assume valenza solo qualora sia connotata dalla provata volontà del testimone di sottrarsi all'esame (Sez. 3, n. 25327 del 19/02/2019, Rv. 276040). Non è in atti e la Corte di merito argomenta sul punto, per ritenere che il teste, per libera scelta, si sia sottratto alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, essendo incontestato il dato obiettivo della irreperibilità in conseguenza della non rintracciabilità agli indirizzi conosciuti e della distruzione della sua dimora precaria. Le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa sono state peraltro acquisite sull'accordo delle parti ed utilizzate all'esito di una analitica valutazione effettuata con congrua motivazione, immune da vizi logico giuridici, che non può essere sindacata in questa sede di legittimità. 6 2.1. Quanto ad attendibilità intrinseca della fonte, che avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie in merito alla sottrazione, in uno ai valori ed al denaro contante, anche dei documenti, con i quali sarebbe stato però successivamente identificato dalla polizia giudiziaria, la difesa non ha allegato ai motivi di ricorso i verbali delle dichiarazioni predibattimentali dal cui esame si evincerebbe la dedotta inconciliabilità logica. Sul punto pertanto il ricorso difetta della necessaria autosufficienza, non consentendo alla Corte di apprezzare la decisività del vizio dedotto, ben potendo viceversa argomentarsi, come opinato dalla Corte di merito, circa la alterità di documenti sottratti e documenti di identificazione ancora rimasti in possesso dell'offeso. 2.2. In tema di minorata difesa, se è corretto ritenere che alle ore 6.00 del mattino di fine giugno il sole ha già diradato le tenebre, è pur vero che la Corte ha argomentato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen., facendo riferimento alla collocazione isolata ove i fatti violenti (capi b e c) ebbero a consumarsi. Del pari deve ritenersi per le altre circostanze aggravanti, avendo la persona offesa descritto un fatto commesso da due persone contemporaneamente presenti e attivi nella violenza e nella sottrazione dei beni. Né può essere apprezzata in termini di illogicità manifesta o intima contraddittorietà la differente contestazione di aggravanti riferite a due distinti reati. 2.3. La Corte inoltre argomenta il rigetto della richiesta attenuante di aver provocato un danno di lieve entità patrimoniale, valorizzando sul punto sia l'entità della somma sottratta, che la plurioffensività della condotta, che ha privato la persona offesa anche della sua precaria dimora. Così pure, la Corte territoriale argomenta in tema di valutazione circostanziale del fatto, negando cittadinanza alle circostanze innominate, in assenza di positive allegazioni apprezzabili, dosimetria della sanzione, calibrata sul minimo edittale previsto al momento del fatto ed aumentata in misura proporzionata alla gravità dei reati satellite. La sospensione condizionale della pena è inibita, oltre che dalla prognosi infausta, dalla entità della sanzione irrogata. 2.4. Da ultimo, quanto a misura della provvisionale riconosciuta dal giudice del merito, la difesa reitera le generiche argomentazioni già spese sul punto con i motivi di gravame nel merito. Non resta che ribadire come la motivata quantificazione della provvisionale si sottrae ad ogni forma di censura nella sede di legittimità (Sez. 4, n. 20318, del 10/1/2017, Rv. 269882; Sez. 5, n. 12762, del 14/10/2016, Rv. 269704), trattandosi in ogni caso di provvedimento che non definisce il processo sulla domanda risarcitoria. 7 ft 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. 4. Deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese di costituzione rappresentanza proposta dal patrono di parte civile, in quanto nel processo fissato in pubblica udienza, alla presenza delle parti, la parte civile, con le conclusioni rassegnate in forma scritta, non ha offerto alla decisione alcun concreto ed apprezzabile contributo, essendosi limitata alle nude conclusioni (Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Rv. 283608 - 02; Sez. 5, n. 19177 del 31/1/2022, Rv. 283118 - 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2023.