Sentenza 12 ottobre 1998
Massime • 1
Fra il delitto previsto dall'art.378 c.p. e quello di cui all'art.371-bis dello stesso codice esiste un rapporto di specialità unilaterale per specificazione, che esclude il concorso giacché alla norma generale dettata dall'art.378, che prevede una fattispecie a forma libera, se ne accosta un'altra che, tra le molteplici condotte potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini, incrimina soltanto quella che si materializza in dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero (fattispecie nella quale la S.C., in applicazione di detto principio, ha ritenuto errata la condanna per il reato di favoreggiamento personale intervenuta in appello e corretta la decisione del primo giudice che, qualificato il fatto ai sensi dell'art.371-bis c.p., aveva dichiarato l'imputata non punibile per la successiva ritrattazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/1998, n. 13398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13398 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale Trojano Presidente
Dott. Ugo Candela Consigliere
Dott. Tito Garribba Consigliere
Dott. Arturo Cortese Consigliere
Dott. Stefano Bielli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: NI ON
AVVERSO
la sentenza del 19 gennaio 1998 della Corte d'appello di Milano;
Udita la relazione svolta dal cons. dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. FO ON, tratta a giudizio avanti al Pretore di Lecco per rispondere del reato di favoreggiamento personale - per avere aiutato PA AT, indiziato di tentato omicidio, a eludere le investigazioni, fornendogli, con dichiarazioni mendaci rese al pubblico ministero, un falso alibi - veniva assolta, perché non punibile ai sensi dell'art. 376 cod.pen., dal reato di cui all'art.371 bis cod.pen., cosi modificata l'originaria imputazione.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 19 gennaio 1998, accogliendo l'impugnazione del pubblico ministero, dichiarava l'imputata colpevole del reato di cui all'art. 378 cod.pen. e, concesse le attenuanti generiche, la condannava alla pena di mesi sei di reclusione con i doppi benefici di legge.
Avverso detta sentenza l'imputata ricorre per cassazione. Con il primo motivo, sostiene che il rapporto tra l'art. 371 bis e l'art. 378 è quello di norma speciale rispetto a norma generale, per cui la condotta che si concreta in false dichiarazioni rese al pubblico ministero, dovrebbe ricadere nella fattispecie sanzionata dall'art. 371 bis. Con il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alla pena, che sarebbe stata determinata senza tener conto dell'incensuratezza e dell'immediata ritrattazione. P.
2. Per chiarire se le false informazioni rese al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari integrino la fattispecie di reato prevista dall'art. 371 bis cod.pen. o quella disegnata dall'art. 378 cod.pen., oppure ancora un'ipotesi di concorso formale delle anzidette figure di reato, è opportuno riandare alla giurisprudenza formatasi quando, ancora vigente il vecchio codice di procedura penale, la persona chiamata a deporre avanti al pubblico ministero nel corso dell'istruzione sommaria aveva la veste di testimone.
Orbene, nell'ipotesi di false dichiarazioni rese avanti alla polizia giudiziaria e poi ripetute avanti all'autorità giudiziaria, la giurisprudenza di legittimità ravvisava il concorso materiale dei delitti di favoreggiamento personale e di falsa testimonianza, perché il mendacio violava "obiettività giuridiche diverse":
l'interesse dell'amministrazione della giustizia all'accertamento e alla repressione dei reati, nel primo caso, e l'interesse alla veridicità e completezza della testimonianza ai fini della corretta decisione giudiziale, nel secondo caso (Sez. III, 26.2.1968, rv 107762; Sez. I, 24.6.1982, Ciarniello, rv 155102; Sez. I, 7.2.1986, Catanoso, rv 173684). Se, invece, le false dichiarazioni riguardavano soltanto la deposizione resa avanti all'autorità giudiziaria, si affermava che ricorresse unicamente il delitto di falsa testimonianza e non anche quello di favoreggiamento personale, perché la falsa testimonianza era ipotesi speciale di reato rispetto al favoreggiamento (Sez. III, 10.5.1973, Scarlata, rv 125865; Sez. VI, 13.11.1981, Princi, rv 152196; Sez. III, 13.12.1982, Schirripa, rv 158093; Sez. VI, 16.12.1983, Tarantino, rv 162973). Quest'ultimo indirizzo, mutatis mutandis, va oggi ribadito, considerando che l'art. 371 bis cod.pen., introdotto dalla legge 7.8.1992 n. 356, è stato modellato sulla falsariga dell'art. 372 cod.pen..
Infatti, rammentato che la condizione base per l'applicazione del principio di specialità previsto dall'art. 15 cod.pen. è che le norme del cui concorso si discute regolino "la stessa materia", si osserva che, nell'attuale assetto normativo, può ben dirsi che le norme degli artt. 378 e 371 bis cod.pen. regolano la stessa materia, posto che entrambe tutelano il normale svolgimento dell'attività investigativa, che potrebbe essere fuorviata, nel primo caso, da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, atta a favorire taluno, e, nel secondo, da dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero. Esiste cioè tra le due norme un rapporto di specialità unilaterale per specificazione, poiché alla norma generale dettata dall'art. 378, che prevede una fattispecie a forma libera, sè ne accosta un'altra che, tra le molteplici condotte potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini, incrimina soltanto quella che si materializza in dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero.
Considerato dunque che l'aiuto a eludere le investigazioni dell'autorità può essere prestato anche rendendo false dichiarazioni al pubblico ministero, si può affermare che, nella fattispecie concreta, i reati di cui agli artt. 378 e 371 bis cod.pen. hanno in comune il fatto di prestare aiuto a taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, e che quello di cui all'art. 371 bis cod.pen. contiene, in più, la specificazione dell'elemento delle false dichiarazioni rese al pubblico ministero, elemento che, per l'appunto, specializza l'azione del colpevole. Se, sotto il vigore del codice di procedura penale 1930, con riferimento alle false dichiarazioni rese al pubblico ministero, potevano sussistere resistenze a ravvisare tra l'art. 378 e l'art.372 cod.pen. un rapporto di specialità per la ragione che le due norme avevano una "diversa oggettività giuridica", tale perplessità, ora che il soggetto chiamato a deporre avanti al pubblico ministero non assume più a veste di testimone ma è soltanto "persona che può riferire circostanze utili ai fini delle indagini", pare superata. Infatti le false dichiarazioni di cui si tratta, non avendo valore di testimonianza, non pregiudicano il bene della corretta formazione della prova, ma soltanto o almeno principalmente il regolare svolgimento delle indagini. Il che permette di affermare che l'art. 371 bis cod.pen., reprimendo questa particolare modalità di offesa allo stesso bene protetto in via più generale dall'art. 378 cod.pen., è norma speciale. Va aggiunto che, per contestare l'applicazione alla fattispecie in esame del principio di specialità, non sembra producente sottolineare che l'art. 371 bis cod.pen. sanzionerebbe la violazione dell'obbligo di dire la verità, obbligo che, in forza del rinvio operato dall'art. 362 cod.proc.pen. alle disposizioni dell'art. 198, incombe tanto sul testimone quanto sulla persona informata dei fatti sentita dal pubblico ministero. Infatti il medesimo obbligo "di rispondere secondo verità", per l'analogo rinvio disposto dal primo comma, secondo periodo, dell'art. 351 cod.proc.pen., incombe anche sulla persona sentita dalla polizia giudiziaria per sommarie informazioni, la quale, ove renda false dichiarazioni, risponde pacificamente del reato di favoreggiamento personale. Infine, per rispondere alle argomentazioni dell'impugnata sentenza che ha qualificato il fatto come favoreggiamento personale sul rilievo che l'imputata rilasciò le false dichiarazioni al fine di procurare l'impunità a colui che poi sarebbe divenuto suo marito, si osserva che il fine particolare avuto di mira dall'agente non è rilevante per la soluzione del dilemma, poiché il reato di cui all'art. 378 cod.pen. non contempla il dolo specifico. Per concludere, le false informazioni rese al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari integrano il reato previsto e punito dall'art. 371 bis cod.pen. e non anche quello di favoreggiamento personale, perché tra i due delitti esiste un rapporto di specialità.
Nel caso concreto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, deve accogliersi il ricorso dell'imputata, erroneamente condannata per il reato di favoreggiamento personale, quand'era corretta la decisione del primo giudice che, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 371 bis cod.pen., aveva dichiarato l'imputata non punibile per la successiva ritrattazione. Pertanto l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio.
P. Q. M.
La Corte di cassazione, qualificato il fatto come delitto di false informazioni al pubblico ministero di cui all'art. 371 bis cod.pen, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato
è stato commesso da persona non punibile ai sensi dell'art. 376 cod.pen.. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998