Sentenza 10 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/12/2002, n. 17566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17566 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL475 66 / 02 ee 60791 REPUBBLICA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ESENTE DA REGISTRAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MATERIA TRIBUTARIA Presidente R.G. N. 14183/1998 Enrico ALTIERI Consigliere Dot . Stefano MONACI Consigliere 41206 Cron. Dott. Antonio MERONE RUGGIERO Consigliere Rep. Dott. Francesco Ud. 21/05/2002 DI BLASI Rel. ConsigliereDott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi- S E N TENZA Accertamento ex art. 39 c.II° DPR sul ricorso proposto da: 600/73- Sentenza Appello AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro Motivazione- Elementi desumibili da pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei sentenza penale- Rilevanza-Esame e Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura valutazione parziale-Vizio Generale dello Stato che la rappresenta e difende per motivazionale configurabile legge;
ricorrente
contro
SOC. T & B s.n.c. di MA Renato eCh FALLIMENTO SeO3 RO Giuseppe e Co. e dei soci De Paoli Bruno, Mair Guenther e Wieser Karl Heinz in persona del curatore dott. rag. Renzo Pedevilla, resistent TE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVITE I 2245 60491 avversO la sentenza n.43/3/97 della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano Sez. n. 3, del 10-06-1997, depositata il 10-06-1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21-05-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. P. Abritti che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Imposte Dirette di Merano, in data 10-10- L'Ufficio 1994, notificava al curatore fallimentare della "T & B s.n.c. di MA e RO & C.", nonché a tutti i soci avviso di accertamento, con il quale elevava il reddito societario per l'anno 1991, a L.
2.829.306.000. Contro tale atto, che faceva riferimento al p.v.c. della Guardia di Finanza di Merano, i destinatari dell'accertamento proponevano separati ricorsi, che l'adita Commissione Tributaria di Primo Grado di Bolzano, previa riunione, accoglieva in parte, determinando il reddito in L.
2.817.303.000. Tanto il curatore fallimentare con appello principale, quanto, in via incidentale, l'Ufficio gravavano di appello la decisione nelle parti loro rispettivamente sfavorevoli e la Commissione Tributaria di Secondo 2 Grado di Bolzano, giusta sentenza in epigrafe indicata, in riforma della stessa, determinava il reddito imponibile della società in L.880.330.000. Ciò facevano i giudici di appello ritenendo che dagli atti si ricavassero adeguati elementi per attribuire alla società un volume di affari inferiore a quello accertato, e che taluni costi esposti, ritenuti indeducibili dall'Ufficio, fossero stati, а buon diritto, portati in detrazione. L'Amministrazione delle Finanze, con ricorso notificato il 22-07-1998, ed affidato a due mezzi, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. Gli intimati non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo 1'Amministrazione censura l'impugnata decisione per violazione dell'art.39, comma 2° del DPR n.600 del 29-09-1973, nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene, in particolare, l'Amministrazione che legittimamente, fatto ricorso al l'Ufficio aveva, criterio di accertamento previsto dal 2° comma dell'art.39 DPR n. 600/73, giacchè gli elementi desumibili dall'attività accertativa della Guardia di Finanza evidenziavano, nel loro complesso, irregolarità e maggiori ricavi che non trovavano riscontro nella 3 documentazione fiscale in atti;
i quali ultimi, peraltro, avevano, poi, trovato conferma nella sentenza penale n.78/97, con la quale il Tribunale di Bolzano nel definire il processo per reati fallimentari e carico degli amministratori della società, fiscali, a aveva acclarato l'esistenza di maggiori ricavi per complessive L.2.689.418.000; il che non consentiva di giustificazione alla decisione di appello, che dare aveva ridotto i ricavi a L.1.419.067.000, utilizzando solo i dati della perizia tecnica disposta nel corso del procedimento penale relativi agli accertamenti compiuti ai fini dei reati fallimentari, e non anche quegli altri afferenti reati fiscali, pure accertati e sanzionati e che evidenziavano gli ulteriori ricavi. Prospetta, comunque, la contraddittorietà od све insufficienza della motivazione della sentenza per non avere esplicitato le argomentazioni alla cui stregua gli accertamenti compiuti ai fini dei reati fiscali non erano stati considerati e valorizzati, malgrado fosse evidente la relativa rilevanza in dipendenza del fatto che una parte dei ricavi ben poteva non essere giuridicamente significativa agli effetti della configurazione di reati fallimentari e, però, fini dell'imposizioneegualmente, assumere rilievo ai fiscale. 4 La censura è fondata nei termini di cui appresso. Dalle argomentazioni svolte dai giudici di appello ancor quando non apprezzabili per chiarezza espositiva, si evince che gli stessi pronunciando nel merito hanno ritenuto con ciò stesso di disattendere le doglianze dell'avviso di mosse con riferimento alla validità ed alla legittimità del criterio accertamento utilizzato. Si evince, altresì, che nel decidere il merito i medesimi Giudici hanno, quindi, ritenuto parzialmente infondato l'accertamento opinando che solo per la somma di £. 875.781.364, corrispondente a ricavi derivanti da lavori realmente eseguito е fatturati, dalla società nell'anno 1991, ma non annotati in contabilità e non confluiti in bilancio, esistessero elementi e prove سکال adeguate per riconoscere la fondatezza della pretesa fiscale, mentre ha sostenuto che tali elementi probatori non sussistessero per l'ulteriore e maggior reddito accertato dall'Ufficio. Si evince, infine, che i decidenti hanno ritenuto valorizzare, sul piano probatorio, dati desumibili dalla relazione di perizia redatta su incarico del GIP dal CTU Dr. Ivan Biasi di Bolzano nel corso di procedimento penale a carico dei rappresentanti della società conclusosi con la sentenza del medesimo GIP n. 5 78/87 del 28/02/87, mentre non hanno preso in considerazione la circostanza che con la medesima sentenza erano stati, pure, acclarati fatti-reati fiscalmente rilevanti dai quali era possibile desumere ricavi accertati l'esistenza degli ulteriori dall'amministrazione. vizio sotto il Ciò stante sussiste il denunciato contraddittoria profilo dell'insufficiente e motivazione giacchè nel ragionamento del Giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, è riscontrabile il mancato ° deficiente esame di punti decisivi della controversia, non risultando esplicitate le ragioni alla cui stregua si sia ritenuto di dover prendere in esame taluni fatti accertati nel procedimento penale significativi agli effetti dei reati fallimentari e non سال anche quegli altri afferenti i reati fiscali, che, pure, evidenziavano operazioni fiscalmente rilevanti. La Commissione di II Grado, non da contezza del percorso logico giuridico seguito per giungere a valorizzare sul piano probatorio solo una parte dei dati desumibili dalla sentenza del GIP, e cioè quelli afferenti i reati fallimentari, ne offre argomenti a giustificazione della mancata disamina di quegli altri elementi pure ricavabili dalla medesima sentenza, e rilevanti agli effetti dell'accertamento dei reati 6 fiscali. Non spiega in buona sostanza, alla stregua di quali considerazioni logiche e giuridiche, malgrado la sentenza abbia accertato fatti penalmente rilevanti sia con riferimento a fattispecie fallimentari come pure a reati fiscali, e, nonostante, fosse, quindi, evidente che i ricavi accertati ai fini della procedura concorsuale erano solo parte di quegli altri accertati a fini fiscali, abbia ritenuto raggiunto la prova del maggior reddito solo limitatamente ai ricavi attinenti ai reati fallimentari. Peraltro, nel caso, la CTR non risulta aver preso in considerazione neppure la circostanza che alla stregua degli elementi e dei dati analizzati, quali, il numero dei dipendenti, la mancata emissione ed annotazione di سلان altre irregolarità specificamente fatture e le l'accertamento, il reddito esposto in contestate con dichiarazione era a ritenersi palesemente incongruo ed inattendibile e tale da giustificare, in presenza di ulteriori indicativi elementi di reddito, un maggior reddito. Il mezzo è, dunque, fondato e va accolto, con assorbimento dell'altro profilo di doglianza. Con il secondo mezzo si prospetta nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c per avere 7 pronunciato ultra petita. Si deduce, infatti, che in ordine ai costi ammessi in deduzione dal Giudice di appello la Curatela non aveva proposto motivi di doglianza ragion per cui la decisione di primo grado, che tali componenti negativi aveva riconosciuto indeducibili, non poteva più essere riformata sul punto. Trattasi di censura infondata, giacchè dalla impugnata decisione è possibile ritenere come pacifiche sia la circostanza che la questione relativa alla deducibilità dei costi era stata sollevata con il ricorso introduttivo del giudizio di I° grado ( pagina 3 dal rigo 28 a 30 della sentenza impugnata), sia pure quell'altra che con il ricorso di appello il Curatore fallimentare aveva ribadito e riproposto le censure già avanzate nel precedente grado del giudizio. сер Conclusivamente va accolto per quanto di ragione il primo mezzo e respinto il secondo. La sentenza va cassata in relazione al profilo di doglianza ritenuto fondato e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra Sez. della Commissione tributaria di II° grado di Bolzano, la quale procederà al riesame e deciderà adeguandosi ai richiamati principi e motivando adeguatamente.
P.Q.M.
8 La Corte accoglie il ricorso. Cassa 1'impugnata sentenza e, rinvia anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria di II° Grado di Bolzano Così deciso in Roma il 21 Maggio 2002. Il Presidente Dott Altieri Enrico Estensore Il Consigliere Relatore ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 BlasiDott. Antonino N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA MATERIA DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 10 DIC. 2002 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio