Sentenza 1 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10356 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
C.C. 67173 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B-N. 5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZION ATRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sig . Magistrat Dott. Ugo RIGGIO Preside R.G.N. 21089/99 Cron. 23103 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI - Rel. Consigliere Ud. 30/01/03 ConsigliereDott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASS D E SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 64173 DI NN AR, TT NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI 278, presso lo studio dell'avvocato MARIO TEOFILI, difesi dagli avvocati MAURO GIUSTI, SERGIO GRISTINA, giusta delega x . 4 a margine;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
2003 298 controricorrente -1- ----- - avversO la sentenza n. 126/99 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 05/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/03 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato GRISTINA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con avviso di accertamento,notificato il 3.12.1990, l'Ufficio Imposte Dirette di Livorno rettificava la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 1984 del dichiarante TI NO, al quale era solidalmente coobbligata la coniuge " un maggior reddito BI NA Maria, codichiarante accertando complessivo netto di £ 50.000.000, a fronte di un reddito dichiarato di £. 20.322.000. Ricorrevano i contribuenti alla Commissione Tributaria di 1° grado di Livorno, la quale pur annullando la correzione analitica di cui sopra per la mancata percezione degli interessi riteneva fondato l'accertamento sintetico - induttivamente formulato. Appellavano i ricorrenti in secondo grado , adducendo nuovamente che l'investimento era stato fatto con i risparmi degli anni precedenti ed aggiungendo di aver presentato istanza di condono ex 1. 413 / 91, producendo a tal fine una dichiarazione integrativa semplice elevante il reddito IRPEF da £. 20.332.000 a £.30.230.000, con relativo pagamento. La Commissione Tributaria Regionale di Firenze respingeva l'appello dei contribuenti, confermando nel merito l'accertamento sintetico e, quanto al condono, affermandone l'inefficacia, per il motivo che il reddito offerto in integrazione era inferiore a quello accertato e confermato dai primi giudici. Ricorrono per cassazione i contribuenti sulla base di due motivi. Resiste l'amministrazione finanziaria con controricorso Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 36, 1° comma della legge 30 dicembre 1991 n. 413 poiché in virtù di detto articolo, essendo stata presentata dichiarazione integrativa semplice che elevava il reddito dichiarato a lire 30.230.000, la controversia doveva proseguire per la differenza tra quest'ultima dichiarazione e quanto accertato. Con il secondo motivo censurano la motivazione della impugnata sentenza poiché il giudice di merito non poteva respingere la richiesta di condono spettando esclusivamente all' Ufficio decidere sull'accoglimento o meno del condono. I due motivi di ricorso, essendo strettamente collegati, possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano entrambi fondati. Per quanto concerne il primo motivo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, in applicazione dell'articolo 36 della legge 413/91, qualora come nel caso di specie - la dichiarazione integrativa non comporta l'estinzione automatica della controversia, quest'ultima prosegue limitatamente alla differenza tra l'imponibile accertato e quello risultante dalla predetta dichiarazione.(Cass 5662/02). E' quanto sarebbe dovuto avvenire nel presente giudizio in cui la commissione tributaria regionale avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito della evidenziata differenza. Sotto tale profilo, ed in riferimento al secondo motivo, si appalesa erronea la motivazione data dal giudice di secondo grado che ha ritenuto di respingere la richiesta di condono. Fino al reddito dichiarato di lire 30.230.000, riportato nella dichiarazione integrativa, l'accoglimento o meno del condono restava, infatti, soggetto alla valutazione dell' ufficio finanziario dovendo, invece, in sede giurisdizionale decidersi come già rilevato - esclusivamente sulla differenza tra l'accertato e - quanto dichiarato con il condono. Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana che deciderà anche in sulle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR Toscana Roma 30.01.03 Il Cons.est. M 11 Pro Migg dy CasanoАшкай Сего CELLIERE (T DEPOS 093 - 1 LUG. 2003 Amabb Carous