Sentenza 20 settembre 2016
Massime • 1
In tema di regime detentivo differenziato, è impugnabile mediante reclamo al tribunale di sorveglianza - stante il suo carattere di rimedio generale a garanzia dei detenuti - il rigetto, perfezionatosi a seguito di silenzio-rifiuto, della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare, previsto dall'art. 41-bis ord. pen.
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- 1. Il regime differenziato dell’art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, ontologia, problemi, prospettive (seconda parte) di Carlo RenoldiCarlo Renoldi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario (seconda parte): 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. - 8. Alcuni problemi aperti. - 9. Alcune prospettive. - 10. Una breve “non” conclusione. 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. 7.1. Dopo la riforma del 2009, il legislatore è intervenuto in due sole occasioni. 7.1.1. In un primo frangente, sono stati aggiunti 3 commi al comma 2-quater dell'art. 41-bis, allo scopo di dettare una disciplina speciale per i colloqui dei detenuti con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (che in quanto Meccanismo …
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Sommario (seconda parte): 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. - 8. Alcuni problemi aperti. - 9. Alcune prospettive. - 10. Una breve “non” conclusione. 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. 7.1. Dopo la riforma del 2009, il legislatore è intervenuto in due sole occasioni. 7.1.1. In un primo frangente, sono stati aggiunti 3 commi al comma 2-quater dell'art. 41-bis, allo scopo di dettare una disciplina speciale per i colloqui dei detenuti con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (che in quanto Meccanismo …
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Sommario (seconda parte): 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. - 8. Alcuni problemi aperti. - 9. Alcune prospettive. - 10. Una breve “non” conclusione. 7. Le modifiche normative più recenti e gli interventi della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale. 7.1. Dopo la riforma del 2009, il legislatore è intervenuto in due sole occasioni. 7.1.1. In un primo frangente, sono stati aggiunti 3 commi al comma 2-quater dell'art. 41-bis, allo scopo di dettare una disciplina speciale per i colloqui dei detenuti con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (che in quanto Meccanismo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2016, n. 47568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47568 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2016 |
Testo completo
47 5 6 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1125/2016 PIERO SAVANI Presidente - REGISTRO GENERALE N.23524/2016 SERGIO GORJAN ROSA PEZZULLO Rel. Consigliere - ANDREA FIDANZIA FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN TO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 19/04/2016 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
. lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Luigi Orsi, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 aprile 2016 il Tribunale del Riesame presso il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da AN AN avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia del 24.3.2016 di rigetto di sostituzione dell'attuale misura custodiale in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. L'istanza del ricorrente che aveva censurato il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per non aver disposto il mutamento del regime detentivo dell'indagato in atto (ex art. 41 bis O.P.) in ordinario non è stata accolta dal Tribunale del Riesame sul rilievo che: il Tribunale di Sorveglianza è competente in via esclusiva in caso di eventuale rigetto della richiesta di trasferimento dal regime detentivo speciale a quello ordinario;
nel caso di specie non vi era stato neppure un rigetto del D.A.P., essendo stata proposta del ricorrente una nuova istanza ex art. 299 c.p.p. a seguito del ritardo dell'Amministrazione Penitenziaria nel provvedere.
2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione AN AN affidandolo ad un unico articolato motivo. E' stato dedotto vizio di motivazione . Lamenta il ricorrente che lo stesso perito nominato dal Tribunale del riesame aveva segnalato la necessità di mutamento delle sue condizioni detentive attuali e che il Tribunale di Sorveglianza non può comunque essere adito nel caso di specie, come sostenuto ' nell'ordinanza impugnata, potendo essere proposto reclamo innanzi a tale autorità giudiziaria solo avverso il provvedimento applicativo o di proroga del regime del "carcere duro". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va osservato che questa Corte ha già avuto modo di osservare che è impugnabile mediante reclamo al tribunale di sorveglianza, per il suo carattere di rimedio generale a garanzia dei diritti dei detenuti, il rigetto per silenzio-rifiuto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare previsto dall'art. 41-bis ord. pen. (Sez. 1, n. 47919 del 09/11/2012 - dep. 11/12/2012, Attanasio, Rv. 253856; vedi anche Sez. 1, n. 18021 del 25/02/2011 - dep. 09/05/2011, Manciaracina, Rv. 250272) Tale orientamento si è formato sulla scorta dei rilievi formulati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 190 del 28/5/2010, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 41 bis o.p., commi 2 quinquies e art. 2 sexies nella 2 до parte in cui non consentono, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 94/2009, la proposizione del reclamo per difetto di congruità del contenuto rispetto alle esigenze perseguite, del provvedimento di sottoposizione al regime differenziato. di un'interpretazioneIn particolare, la Consulta ha affermato la necessità costituzionalmente orientata da parte del giudice dell'istituto in esame e la possibilità di dare ingresso al reclamo mediante l'applicazione del rimedio previsto in via generale dall'art. 14 ter o.p. a garanzia dei diritti dei detenuti per tutti i regimi di sorveglianza speciale, pur nell'assenza di una norma specificamente dedicata alla revoca. Deve inoltre applicarsi l'istituto di cui all'art. 14 ter o.p. anche al regime di cui all'art. 41 bis o.p. per effetto della disposizione dell'art. 24 Cost., dalla quale discende che l'attribuzione di diritti soggettivi ai detenuti da esercitarsi nei confronti dell'amministrazione penitenziaria deve accompagnarsi alla previsione di strumenti di tutela giurisdizionale (C.C. n 266/2009; 351/1996; 410/1993; 349/1993). Alla luce di quanto sopra evidenziato, nonostante l'intervenuta abrogazione del comma 2 ter dell'art. 41 bis o.p. ad opera dell'art. 2 comma 25 L 94/2009, (ipotesi della revoca anticipata del regime di carcere duro) al Tribunale di Sorveglianza e non quindi al Tribunale del Riesame, come correttamente già osservato nell'ordinanza impugnata è comunque - demandata la cognizione ad esaminare le controversie che sorgono a seguito delle richieste (non accolte) dei detenuti finalizzate alla cessazione del regime di detenzione ex art. 41 o.p.. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. La cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1° ter c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, 25 maggio 2016 II Presidente Il consigliere estensore dr. Andrea Fidanzia dr. Piero SAVANI بمتا DRFOSTATA INN CANCELLERIA adol 10 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Surmele Lanzuise un 3