Sentenza 25 ottobre 2001
Massime • 1
La subordinazione della sanatoria edilizia disciplinata dall' art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 alla condizione della regolarizzazione dell'immobile abusivo, conformandolo agli strumenti urbanistici vigenti, è illegittima in quanto ontologicamente contrastante con gli elementi essenziali della sanatoria, che presuppone la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro conformità agli strumenti urbanistici, entrambe non esistenti nel momento in cui si prevede la detta condizione.
Commentari • 2
- 1. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
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Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2001, n. 41669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41669 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 25/10/2001
Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. VINCENZO ACCATATIS - Consigliere - N. 3046
Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - N. 22745/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, nel procedimento penale a carico di LO AR, nata a [...] il [...], e di RO NG, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza resa il 10.5.2001 dal tribunale di Venezia. Sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Vittorio Meloni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Il g.i.p. del tribunale di Venezia in data 31.3.1999 disponeva il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di una porzione abusiva (mansarda) di un immobile, sito in zona agricola, nei confronti di RE LL, AR LL e NG OS, indagati per il reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985 (per aver effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia del suddetto immobile in completa difformità dal titolo concessorio) e per il reato di cui agli artt. 110, 48 e 480 c.p. (perché, mediante presentazione di documentazione non rispondente al vero avevano indotto in errore il competente funzionario del comune, determinandolo a rilasciare concessioni edilizie, anche in sanatoria, sulla base di volumetrie e di altezze diverse da quelle effettivamente realizzate). A seguito del rilascio di una concessione in sanatoria condizionata alla demolizione delle scale di accesso al sottotetto dov'era stata realizzata la mansarda abusiva, gli indagati chiedevano la revoca del sequestro preventivo, ma il g.i.p., con provvedimento dell'11.4.2001, respingeva l'istanza, negando la revoca.
2 - Avverso quest'ultimo provvedimento AR LL e NG OS proponevano appello. Il tribunale di Venezia adito, con ordinanza del 10.5.2001, confermando il sequestro, autorizzava tuttavia gli interessati ad accedere alla porzione immobiliare sequestrata per eseguire gli interventi indicati dalla concessione in sanatoria come condizione della sanatoria stessa.
In sintesi il tribunale osservava che:
- la libera disponibilità della cosa sequestrata in capo agli indagati configurava ancora un concreto pericolo di aggravamento del reato, posto che la mansarda era stata costruita in completa difformità dal titolo concessorio, attraverso l'innalzamento delle falde di copertura dell'edificio, l'apertura di luci importanti e la realizzazione di una scala di accesso dal piano sottostante: pertanto la misura cautelare non poteva essere revocata;
- l'amministrazione comunale aveva rilasciata una concessione in sanatoria condizionata alla demolizione della predetta scala d'accesso (n. 0 4457/010 8);
- il consulente tecnico del p.m. aveva ritenuto però che sia la concessione in sanatoria sia la concessione edilizia originaria non fossero conformi ai vigenti strumenti urbanistici, giacché l'art. 4 della legge regionale 5.3.1985 n. 24 consente nelle zone agricole la manutenzione, il restauro e la ristrutturazione delle costruzioni esistenti per motivi di stabilità e di tutela della pubblica incolumità, nonché l'ampliamento delle residenze stabilmente abitate da almeno sette anni, purché il volume complessivo - compreso quello già esistente - non superi gli 800 mc. In particolare, la ristrutturazione de qua, secondo il consulente tecnico, superava la soglia volumetrica, posto che non poteva essere escluso dal calcolo come volume tecnico il volume della mansarda sottotetto, in quanto "esiste(va)no aperture verso l'esterno e l'altezza del muro perimetrale risulta(va) essere superiore ai 50 centimetri";
- la prassi degli uffici comunali - sostenuta dal consulente tecnico e dai difensori degli indagati - invece seguiva un diverso criterio di calcolo della volumetria, applicando il regolamento edilizio comunale, ritenuto prevalente sulle disposizioni della legge regionale;
per conseguenza era stata rilasciata la concessione in sanatoria come sopra condizionata;
- dati i limiti cognitivi del giudice cautelare, il contrasto ermeneutico non poteva essere risolto nella presente fase procedimentale, giacché occorreva il contraddittorio tra i tecnici delle parti ed eventualmente l'esame dei funzionari comunali;
- gli istanti dovevano essere autorizzati a realizzare gli interventi prescritti come condizione per la sanatoria, in modo che, quando questa diventerà efficace, potrà essere revocato il sequestro preventivo.
3 - Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, per violazione di legge. Sostiene che il tribunale ha errato nel riconoscere validità alla concessione in sanatoria e conseguentemente nell'autorizzare gli interessati ad accedere alla cosa sequestrata per realizzare le condizioni prescritte nella sanatoria medesima.
Motivi della decisione
4 - Va sottolineato in premessa che oggetto del presente procedimento incidentale è solo la revocabilità o la non revocabilità del sequestro preventivo a seguito della concessione in sanatoria n. 04457/0/08, che è stata condizionata alla demolizione della scala d'accesso alla mansarda costruita sottotetto. In altri termini, si tratta di valutare la validità della sanatoria condizionata come fatto sopravvenuto che potesse giustificare la revoca del disposto sequestro;
e non già di valutare la validità della concessione edilizia originaria e quindi la configurabilità del reato di abuso edilizio, con la conseguente possibilità di disporre il sequestro preventivo.
Tanto premesso, va osservato che l'anzidetta validità dell'atto di concessione in sanatoria è questione che il giudice del procedimento incidentale deve delibare in questa sede, senza poterlo riservare al giudice della plena cognitio dopo il pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti nel procedimento principale. Infatti, dalla validità o meno della concessione in sanatoria dipende per il giudice cautelare l'obbligo di revocare o di conservare il sequestro preventivo, così come l'obbligo di autorizzare gli interessati ad accedere all'immobile sequestrato per effettuare gli interventi previsti nello stesso atto di concessione in sanatoria. Contrariamente a questi principi giuridici, il tribunale del riesame ha errato laddove ha omesso la doverosa valutazione della validità della sanatoria e laddove ha autorizzato gli interventi previsti in tale sanatoria, senza previamente risolvere la questione della sua validità. Orbene, quest'ultima questione deve essere risolta in senso negativo. E ciò per più ragioni.
In primo luogo, questa corte ha già avuto modo di precisare che non sono legittimi quei provvedimenti (pure praticamente frequenti) che subordinano la sanatoria all'esecuzione di specifici interventi nell'immobile abusivo, posto che la sanatoria prevista nell'art. 13 della legge 47/1985 riguarda solo le opere edilizie già eseguite, di cui si sia verificata la doppia conformità agli strumenti urbanistici, sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della domanda di sanatoria (Cass. Sez. 3^ dell'11.10.2000, ud. 30.5.2000, Marinaro, rv. 217577). La subordinazione della sanatoria alla condizione che si regolarizzi l'immobile abusivo, conformandolo agli strumenti urbanistici vigenti, quindi, è ontologicamente contrastante agli elementi essenziali della sanatoria, sia perché questa deve fare riferimento a opere già eseguite, sia perché le opere già eseguite - per definizione - non possono essere conformi allo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione della domanda, posto che se ne impone la regolarizzazione. In secondo luogo, la sanatoria de qua appare rilasciata in contrasto con l'art. 4 della legge 5.3.1985 n. 24 della Regione Veneto, il quale prevede la possibilità di ampliare gli immobili residenziali situati nelle zone agricole (come quello di cui trattasi), purché stabilmente abitati da almeno sette anni, e purché il volume massimo, conseguente all'ampliamento, non superi 800 mc.. Relativamente a questo profilo il tribunale del riesame ha "sospeso" il giudizio, rinviandolo al giudice del procedimento principale, "anche se - contraddittoriamente - ha poi ugualmente autorizzato l'esecuzione dei lavori previsti dalla sanatoria. Fra le due tesi che si contrastavano sul punto (quella del consulente del pubblico ministero, che sosteneva la violazione della legge regionale, e quella degli uffici comunali e del consulente tecnico degli indagati, che sostenevano la prevalenza sulla legge regionale del regolamento edilizio del comune relativamente al calcolo della volumetria) il tribunale aveva a disposizione tutti i parametri normativi per risolvere il contrasto a favore della tesi della illegittimità. Infatti, se è vero che il regolamento edilizio, per la determinazione della quantità edificabile o cubatura esclude dal computo i c.d. volumi tecnici, è anche vero che a norma dell'art. 14 della citata legge regionale n. 24/1985, l'entrata in vigore della legge stessa comporta l'automatica abrogazione delle disposizioni dei regolamenti comunali "meno restrittive". E ciò senza considerare i summenzionati argomenti critici con cui il consulente tecnico del p.m. ha contestato la possibilità di qualificare come volume tecnico la mansarda sottotetto di cui trattasi. La conclusione sul punto doveva essere - ed è - che per effetto del citato art. 14 non è il regolamento comunale a prevalere sulla legge regionale, ma viceversa è questa che prevale sul più indulgente regolamento;
con la conseguenza che per la verifica della soglia legale degli 800 metri di cubatura, dovevano essere computati tutti i volumi, compresi quelli c.d. tecnici.
Poiché appare pacifico in atti che questa soglia è stata superata per effetto dell'ampliamento realizzato nell'immobile residenziale, è questa la seconda ragione per cui la concessione in sanatoria non ha rispettato la c.d. doppia conformità agli strumenti urbanistici vigenti, richiesta dall'art. 13 della legge 47/1985. Secondo la giurisprudenza consolidata ne deriva per il giudice, non solo l'impossibilità di dichiarare estinto il reato ex art. 22 legge 47/1985, ma anche l'impossibilità di revocare il sequestro preventivo o di modificarlo parzialmente al fine di consentire lavori di adattamento che sono contrastanti con la previsione urbanistica di cui al citato art. 4 della legge regionale. Per tutti questi motivi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, di talché viene ripristinato il provvedimento dell'11.4.2001 con cui il g.i.p. del tribunale di Venezia ha negato la richiesta revoca del sequestro preventivo.
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2001