Sentenza 30 maggio 2000
Massime • 1
Non sono legittimi i provvedimenti amministrativi che subordinano la sanatoria edilizia di un immobile abusivo (non sanabile nella sua completezza) alla esecuzione di specifici interventi finalizzati a fare acquisire allo stesso la conformità agli strumenti urbanistici, atteso che l'art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ammette al beneficio l'opera "eseguita", ossia quella già realizzata, e soltanto quando venga verificata la cd. doppia conformità agli strumenti urbanistici, sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
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- 1. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
Leggi di più… - 2. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2000, n. 10601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10601 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 30/05/2000
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. Dott. ALFREDO LOMBARDI " N. 2142
3. Dott. ALDO FIALE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO " N. 10994/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1 - AR PI, n. a Pulsano (TA) il 04/11/1964
2 - AR AN, n. a Pulsano (TA) il 27/04/1939 avverso la sentenza 16/12/1999 della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Bruno RANIERI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 16.12.1999 la Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto confermava la sentenza 22.1.1999 del Pretore di Taranto, che aveva affermato la penale responsabilità di RI PI e RI AN in ordine ai reati di cui:
- all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato opere edilizie in totale difformità dalla concessione n. 33 del 28.7.1995 - acc. in Pulsano, il 24.8.1995);
- all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere proseguito i lavori abusivi dopo la notifica dell'ordinanza sindacale di sospensione del 18.9.1995 - acc. in Pulsano, il 14.10.1995) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., aveva condannato ciascun imputato alla pena complessiva - condizionalmente sospesa per entrambi - di giorni 15 di arresto e lire 9milioni di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusive. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i due RI, i quali hanno eccepito:
- l'erroneo disconoscimento di efficacia alla concessione edilizia rilasciata in sanatoria, ex art. 13 della legge n. 47/1985, in data 3.7.1998;
- l'assoluta estraneità di RI AN all'attività di edificazione, che sarebbe stata posta in essere esclusivamente dal figlio PI;
- l'impossibilità di ricondurre alla ravvisata ipotesi di reato la prosecuzione dei lavori dopo la notifica dell'ordinanza sindacale di sospensione, tenuto conto della natura permanente del reato di costruzione abusiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, poiché i reati sono estinti per prescrizione.
Trattasi, invero, di fattispecie contravvenzionali il cui accertamento risale al 14.10.1995 ed in relazione alle quali non sussiste alcun elemento che ne dimostri la successiva permanenza, sicché il termine massimo prescrizionale (di anni 4 e mesi 6 ex artt. 157 e 160, ult. comma, cod. pen.) si è definitivamente compiuto il 14.4.2000.
Alla declaratoria di prescrizione consegue la revoca dell'ordine di demolizione, che può essere impartito soltanto in caso di condanna.
Non sussistono le condizioni per una più favorevole pronuncia nel merito, ex art. 129 c.p.p. Ed invero:
1. La responsabilità di RI AN, cointestatario della originaria (e non rispettata) concessione edilizia n. 33/95, risulta correttamente correlata anche alla complessiva attività burocratica da quegli successivamente posta in essere, a proprio nome, per conseguire il recupero alla legalità di quanto abusivamente edificato.
2. La costruzione in assenza di concessione o in totale difformità dal provvedimento concessorio e l'inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori costituiscono due diverse ipotesi di illecito penale, che possono coesistere, dando luogo ad un concorso materiale di reati.
Ciascuna delle due violazioni, infatti, presenta elementi oggettivi diversi rispetto all'altra e l'inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori si pone essenzialmente come lesiva del potere di autotutela della P.A. in materia urbanistica mentre lede solo mediatamente l'interesse ad una ordinata trasformazione urbanistica del territorio.
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, gli artt. 22 e 13 della legge n. 47/1985 vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria, di estinzione dei "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità della concessione edilizia rilasciata "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica.
In mancanza di tale conformità, infatti, la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A. cui consegua la disapplicazione dello stesso ex art. 5 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale (vedi Cass., Sez. III 7.3.1997, n. 2256, ric. Tessari e altro;
24.5.1996, ric. Buratti e altro).
Ai fini del corretto esercizio di tale controllo deve ricordarsi che si pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio della concessione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985, la necessità che l'opera sia - "conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda".
Nella fattispecie in esame, con la concessione edilizia rilasciata in data 3.7.1998, ex art. 13 della legge n. 47/1985, si imponeva agli imputati l'ordine di procedere alle "demolizioni previste in progetto". La c.d. "sanatoria" si fondava, dunque, sulla futura e potenziale modificazione dello stato dei luoghi attraverso l'intervento demolitorio già previsto e prescritto nella concessione edilizia originaria, sicché - in sostanza - l'efficacia del provvedimento sanante veniva rimessa all'eventuale attivazione dei suoi destinatari.
Nella prassi è dato riscontrare, talvolta, provvedimenti siffatti, che subordinano la sanatoria all'esecuzione nell'immobile abusivo (non sanabile nella sua completezza) di specifici interventi finalizzati a fare acquisire allo stesso la conformità agli strumenti urbanistici.
Non può riconoscersi, però, la legittimità di simili provvedimenti allorché si consideri che l'art. 13 della legge n.47/1985 ammette al beneficio l'opera eseguita (il che significa già
realizzata) e soltanto, come si è detto, quando venga verificata la c.d. doppia conformità agli strumenti urbanistici, sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Il rilascio del provvedimento sanante, inoltre, consegue ad un'attività vincolata della P.A., consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale.
Nel caso che ci riguarda - in conclusione - la demolizione imposta non risulta eseguita e, comunque, la concessione edilizia rilasciata in data 3.7.1998 dal Comune di Pulsano non comporta l'estinzione del reato urbanistico, poiché non è applicabile l'art.22 della legge n. 47/1985 (difettandone i presupposti).
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata poiché i reati sono estinti per prescrizione. Revoca l'ordine di demolizione.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2000