Sentenza 4 ottobre 2007
Massime • 1
Non sono legittimi, e pertanto sono inidonei ad estinguere il reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, i provvedimenti amministrativi di sanatoria di immobile abusivo che subordinano gli effetti del beneficio alla esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre l'immobile stesso nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, atteso che detta subordinazione è ontologicamente contrastante con la "ratio" della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro conformità agli strumenti urbanistici.
Commentari • 2
- 1. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
Leggi di più… - 2. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2007, n. 41567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41567 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 04/10/2007
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 921
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 021065/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE DI TIVOLI;
nei confronti di:
1) RU AN N. IL 29/08/1962;
2) EL SS N. IL 09/08/1962;
avverso ORDINANZA del 09/05/2007 GIP TRIBUNALE DI TIVOLI;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. BAGLIONE Tindari che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Il Proc. della Repubblica di Tivoli ricorreva per cassazione avverso l'ordinanza (9.5.2007) del G.I.P. del Tribunale di Tivoli, che aveva disposto la revoca del sequestro probatorio dell'immobile identificato come in atti in relazione ai reati di cui al D.P.R. n.380 del 2001, art. 44, lett. B), e artt. 83, 93, 94 e 95, stesso
Decreto, anche con riguardo agli artt. 64, 65, 67, 71 e 72. Il G.I.P. aveva argomentato rilevando come nella specie non si fosse trattato di un'ipotesi di acquisizione del manufatto sequestrato al patrimonio del Comune, atteso che era intervenuto permesso in sanatoria relativamente a talune difformità dei lavori e al rispetto di quelli assentiti;
e con il quale si era disposto, tra l'altro, la conservazione di alcune opere difformi del predetto permesso: ove ritenute non demolibili senza pregiudizio delle parti assentite, e con prescrizione di previa demolizione della parte di volumetria in eccedenza rispetto all'indice di piano.
Deduceva il procuratore ricorrente la violazione di legge, osservando:
che il Gip non aveva nulla osservato circa il documentato contrasto con lo strumento urbanistico delle opere eseguite e circa gli effetti che il provvedimento di sanatoria avrebbe prodotto a riguardo delle violazioni concernenti la normativa antisismica e quella sulle opere in conglomerato cementizio;
che, nella sostanza, la non condivisibile valutazione del provvedimento di sanatoria spiegherebbe i suoi effetti anche sulla procedura di acquisizione dell'immobile abusivo già perfezionatosi a seguito dell'inottemperanza dell'ordinanza di demolizione;
mentre la natura e consistenza delle opere e la complessità dei procedimenti amministrativi instaurati rendevano necessario anche un diverso apprezzamento della normativa di cui agli artt. 254 e 262 c.p.p.: stante il fatto che il mantenimento del vincolo probatorio avrebbe garantito la conservazione dell'intervenuto abusivo senza alcuna alterazione e la possibilità di effettuare, anche in sede dibattimentale, ogni attività necessaria per una corretta valutazione della consistenza degli abusi.
Con memoria difensiva del 14.9.2007 il difensore degli indagati ribadiva la correttezza del provvedimento impugnato, richiamando, tra l'altro, la giurisprudenza amministrativa che, con provvedimenti recenti aveva ritenuto che l'istanza di sanatoria sospendesse nei fatti, anche a prescindere dall'impugnativa dell'atto davanti al TAR, l'efficacia del provvedimento che ordina la demolizione del manufatto;
nonché precisando come, nel caso concreto, al momento del vaglio dell'istanza ex art. 36 si fosse verificato il c.d. completamento funzionale della costruzione, consentendo così agli uffici tecnici del Comune una valutazione unitario delle opere edificate.
Sembra corretto osservare sulla falsa riga di quanto dedotto dal procuratore ricorrente come non possa riconoscersi la legittimità di quei provvedimenti di sanatoria che, come quello in esame, subordinano gli effetti del beneficio all'esecuzione di interventi finalizzati a ricondurre l'immobile abusivo nell'alveo di conformità degli strumenti urbanistici (Cass. Sez. 3^ n. 10601 del 30.5.2000). La ragione del principio affermato è nel fatto che la predetta subordinazione (...) non può che essere ontologicamente contrastante con gli elementi essenziali e la ratio della sanatoria: collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro conformità agli strumenti urbanistici (per tutte, Sez. 3^ n. 986 del 27.9.2005). Viene da sè, peraltro, come il GIP avrebbe dovuto valutare l'efficacia di tale provvedimento, controllando i parametri stabiliti dal legislatore per l'operatività della sanatoria: spettando al Giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estensione del reato: così da delibare inefficacia del provvedimento e quindi l'inestinguibilità del reato - quando non risulti la sussistenza dei requisiti che attengono alla conformità dell'opera realizzata agli strumenti urbanistici.
L'altro punto dell'ordinanza impugnata sicuramente discutibile riguarda il fatto che il provvedimento di sanatoria rilasciato aveva presupposto la conservazione di alcune opere e la demolizione "delle parti di volumetria in eccedenza": quando, invece in presenza di un aumento di volumetria (come nel caso di specie) non è regolare contenere abusivi solo i volumi realizzati in eccedenza rispetto all'intero manufatto (dovendosi; a questo punto, ritiene abusivo l'intero immobile): anche perché l'incidenza sull'assetto urbanistico del territorio dev'essere valutata contenendo l'abuso del suo complesso. Peraltro non va trascurato come le violazioni contestate abbiano riguardato anche i reati commessi alla disciplina antisismica e a quella relativa al conglomerato cementizio: le cui finalità non sono quelle di regolare l'assetto e lo sviluppo del territorio sotto il solo profilo urbanistico ma anche di evitare possibili crolli (di conseguenza non sono estinti da sanatoria alcuna).
Tanto argomentato, l'ordinanza impugnata va annullata: con rinvio al Tribunale di Tivoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Tivoli. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2007