Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2016, n. 29331
CASS
Sentenza 3 maggio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, la disciplina prevista dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, riguarda soltanto i condannati affetti da tossicodipendenza e, atteso il suo carattere eccezionale, non è applicabile ai soggetti affetti da ludopatia o da altre dipendenze differenti dalla tossicodipendenza, ancorché a quest'ultima assimilabili.

Commentario1

  • 1Infrattori tossicodipendenti: il trattamento penitenziario extra-murario
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 23 dicembre 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2016, n. 29331
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29331
Data del deposito : 3 maggio 2016

Testo completo