Sentenza 3 maggio 2016
Massime • 1
In tema di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, la disciplina prevista dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, riguarda soltanto i condannati affetti da tossicodipendenza e, atteso il suo carattere eccezionale, non è applicabile ai soggetti affetti da ludopatia o da altre dipendenze differenti dalla tossicodipendenza, ancorché a quest'ultima assimilabili.
Commentario • 1
- 1. Infrattori tossicodipendenti: il trattamento penitenziario extra-murarioAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 23 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2016, n. 29331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29331 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2016 |
Testo completo
29 33 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 03/05/2016 Registro generale n. 35236/2015 Sentenza n. 1593/2016 Composta dai Consiglieri: Dott. Aldo Cavallo Presidente Dott. Rosa Anna Saraceno Dott. Filippo Casa Dott. Giacomo Rocchi Dott. Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) IS OL, nato l'[...]; Avverso l'ordinanza n. 3512/2013 emessa il 15/07/2015 dalla Corte di appello di Torino;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 17/07/2015 la Corte di appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza finalizzata a ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di OL IS, presentata ai sensi degli artt. 656, comma 5, cod. proc. pen., 90 e 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal giudice dell'esecuzione sul presupposto che, nel caso di specie, il condannato non risultava affetto da tossicodipendenza, ma da ludopatia e che tale condizione soggettiva non consentiva l'applicazione nei suoi confronti della disciplina derivante dal combinato disposto degli artt. 656, comma 5, cod. proc. pen., 90 e 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Né tantomeno la documentazione sanitaria allegata all'istanza risultava idonea a comprovare l'esistenza di un programma di recupero terapeutico dell'IS, essendosi limitato l'istante a produrre una certificazione rilasciata dall'ASL TO4, nella quale si dava atto che era stato avviato un programma consistente "in colloqui educativi e di sostegno". La Corte territoriale, in ogni caso, rilevava che il provvedimento sospensivo richiesto non poteva essere concesso, atteso che il titolo per il quale era in corso di esecuzione la pena detentiva di cui si chiedeva la sospensione terapeutica riguardava un'ipotesi di reato ostativo compresa nella previsione dell'art.
4-bis Ord. Pen.
2. Avverso tale ordinanza l'IS ricorreva personalmente per cassazione, deducendo vizio di motivazione, in relazione agli artt. 656, comma 9, cod. proc. pen. e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva invocata in suo favore, che erano stati valutati dalla Corte di appello di Torino con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che disattendeva le emergenze processuali. Si evidenziava, in particolare, che il giudice dell'esecuzione aveva rigettato il provvedimento sospensivo richiesto sulla base dell'erroneo presupposto che la tossicodipendenza e la ludopatia non erano assimilabili sul piano nosografico, trascurando che tale assimilazione conseguiva alla predisposizione di appositi e analoghi programmi di recupero terapeutico presso le strutture sanitarie territoriali. 2 Sotto altro profilo, si evidenziava che il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., pur avendo carattere generale non poteva ritenersi applicabile nei confronti dei condannati affetti da tossicodipendenza, attesa la natura eccezionale della previsione normativa contenuta nell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Deve, in proposito, rilevarsi che la disciplina della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva di cui agli artt. 656, comma 5, cod. proc. pen., 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, atteso il suo carattere eccezionale, si applica ai soli condannati affetti da tossicodipendenza. Ne consegue che tale disciplina non è applicabile ai soggetti affetti da ludopatia o da dipendenze, ancorché assimilabili, differenti dalla tossicodipendenza, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte in relazione all'art. 90 del d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. Sez. 1, n. 42562 del 06/11/2008, De Giovanni, Rv. 241719; Sez. 1, n. 12372 del 21/03/2006, Sitzia, Rv. 233861). Non sussistono, invero, precedenti giurisprudenziali specifici che, in tema di ludopatia, consentano di avvalorare le conclusioni della Corte di appello di Torino. Tuttavia, a favore della soluzione ermeneutica posta a fondamento dell'ordinanza impugnata milita un argomento sistematico decisivo, costituito dal tenore univoco del disposto del primo periodo dell'art. 656, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui: «Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione [...]>>. Queste considerazioni di ordine sistematico appaiono dirimenti e prescindono dall'inquadramento nosografico della ludopatia, rispetto al quale, peraltro, lo stesso ricorso in esame si limita a prospettare genericamente l'assimilazione di tale condizione soggettiva a quella della tossicodipendenza e 3 della alcool-dipendenza, senza fornire indicazioni scientifiche ed ermeneutiche idonee a supportare la dedotta assimilazione. Ne consegue che l'esclusione della ludopatia dal beneficio sospensivo di cui agli artt. 656, comma 5, cod. proc. pen., 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 non discende dalla rilevanza nosografica di tale disturbo compulsivo non essendo contestabile il suo inquadramento come disturbo psichico alla stregua dei parametri elaborati dal DSM V, che costituisce l'ultima versione del Manuale diagnostico dei disturbi mentali, pubblicato a cura dell'American Psychiatric Association (APA) ma dalla natura della disciplina invocata, espressamente - prevista per le sole ipotesi di dipendenza da sostanze stupefacenti. Né tantomeno la documentazione allegata a supporto di tali deduzioni appare idonea a ipotizzare, sul piano clinico, un'equiparazione di tali condizioni patologiche nei termini motivazionali correttamente esplicitati a pagina 2 del - provvedimento impugnato limitandosi la certificazione rilasciata dall'ASL TO4 ad attestare che era stato avviato un percorso di supporto psicologico dell'IS fondato su colloqui periodici, senza entrare nel merito del disturbo psichico dal quale il condannato risultava affetto. Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondata la doglianza difensiva esaminata.
2. Quanto alla residua doglianza difensiva, riguardante la sussistenza di una preclusione processuale derivante dall'art.
4-bis Ord. Pen., deve rilevarsi che i divieti previsti dall'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., hanno carattere generale e sono applicabili anche nei confronti dei condannati affetti da tossicodipendenza che stiano seguendo un programma di recupero terapeutico. Sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato risulta ineccepibile, così come desumibile dal passaggio esplicitato a pagina 3, laddove si richiama la giurisprudenza di questa Corte che esclude l'applicazione della disciplina dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. nelle ipotesi in cui il titolo di reato in esecuzione sia compreso nel novero dell'art.
4-bis Ord. Pen. (cfr. Sez. 1, n. 25310 del 17/06/2010, Santilli, Rv. 247731). Né sussistono oscillazioni interpretative che impongano di ritenere modificato il quadro ermeneutico di riferimento in tema di applicazione dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui: «Neanche nei confronti del tossicodipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., allorché egli sia stato condannato per reato ostativo alla sua concessione ai sensi del comma nono di detto articolo, in quanto i divieti di 4 sospensione sanciti dalla disciplina codicistica hanno carattere generale» (cfr. Sez. 1, n. 39134 del 02/10/2008, De Giovanni, Rv. 241148). Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondata la doglianza difensiva esaminata.
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di OL IS essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/05/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Centonze Aldo Cavallo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 LUG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 5