Sentenza 4 aprile 2017
Massime • 1
In tema di stupefacenti, in caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della sostanza non può di per sè costituire ragione sufficiente ad escludere l'ipotesi di lieve entità di cui al all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva minore portata dell'attività svolta dallo spacciatore. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la pronuncia che aveva escluso l'ipotesi di lieve entità in considerazione dell'elevato numero degli episodi illeciti ritenuti indicativi di una stabile dedizione allo spaccio, alla luce anche della rete di contatti esistente e dell'ampio arco temporale interessato dalle condotte illecite).
Commentari • 3
- 1. Lieve entità solo per valutazione complessiva (Cass. 51063/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2022
In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
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- 3. L' rt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 al vaglio delle Sezioni UniteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 dicembre 2018
La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2017, n. 22654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22654 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
Testo completo
Art. 94 22654-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA ROCCO MARCO BLAIOTTA Dott. - - Consigliere - 573/17 N. GABRIELLA CAPPELLO Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA N. 7395/2017 - Rel. Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HI AL N. IL 07/01/1990 HO SA N. IL 16/11/1985 HF NG N. IL 24/01/1981 avverso l'ordinanza n. 1075/2016 TRIB. LIBERTA' di FIRENZE, del 27/10/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
Hette/sentite le conclusioni del PG Dott. CARMINE STABILE CHIESTO IL RIGHT DEZ Udit (difensor Avv. 55+ ELISABETTA COSTA, DER FOR 1) A SIA, ONE HA CHICS CARDC ORN PI RIWASI 1- M RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale per il riesame di Venezia il 27 ottobre 2016 ha rigettato la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di MI LI, di HO MI e di IA GI avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Padova del 15 settembre 2016 con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere anche nei confronti dei predetti, che risultano indagati: il primo (MI LI), per avere effettuato complessive quindici cessioni di cocaina e di eroina, di cui tre ad un agente sotto copertura, nel periodo tra il 16 ottobre e l'8 dicembre 2015 (capo n. 4); il secondo (HO MI), per avere effettuato in totale cinquanta cessioni di cocaina e di eroina, tre delle quali ad un agente sotto copertura, dal 9 ottobre al 10 dicembre 2015 (capo n. 6); il terzo (IA GI), per quarantanove episodi di vendita di eroina e di cocaina, tre dei quali ad un agente sotto copertura, tra il 22 ottobre ed il 3 dicembre 2015 (capo n. 7).
2. Ricorrono per la cassazione dell'ordinanza MI LI, HO MI e IA GI, tramite comune difensore di fiducia che, affidandosi ad un unico motivo, deduce promiscuamente violazione di legge penale sostanziale (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e difetto motivazionale (mancanza ed illogicità), sotto il profilo della esatta qualificazione giuridica dei fatti. Si contesta, infatti, nel ricorso la configurabilità nel caso di specie dell'ipotesi di cui al comma 1, e non già dell'invocato comma 5, dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, che entrambi i giudici di merito, G.i.p. e Tribunale per il riesame, hanno desunto dalla sistematicità delle condotte e dalla detenzione di droga di diversa tipologia. Ciò posto, si assume nel ricorso che i tre indagati abbiano posto in essere, in realtà, un "microspaccio da strada" avente ad oggetto plurime cessioni di piccole dosi di sostanza, di cui peraltro non si conosce la natura, contro somme modestissime, pari o inferiori a 50,00 euro, e che in tal caso dovrebbe riconoscersi l'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, essendo, a ben vedere, il numero di cessioni quotidiane pochissime, a volte pari a zero, i mezzi a disposizione rudimentali, quali biciclette, ed i tre privi di cospicue scorte, siccome costretti a ricorrere a terzi spacciatori a fronte delle richieste dall'agente provocatore di sostanza diversa da quella dagli stessi posseduta: si richiama, al riguardo, il principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, Airano, Rv. 256609. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il Collegio non ignora il principio di diritto richiamato nel ricorso, secondo cui «In tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonchè di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente a dosi conteggiate a "decine" (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna che aveva negato l'attenuante in parola in presenza di un sequestro di 50 grammi di hashish)» (Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, Airano, Rv. 256609; in senso conforme, Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068). Né ignora le ulteriori precisazioni della Corte di legittimità, secondo cui In tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, qualora il dato ponderale sia, in sé, compatibile tanto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quanto con quella autonoma, "lieve", di cui al comma quinto del medesimo articolo, il giudice deve in motivazione specificare quali altri elementi consentano di qualificare il fatto nell'una o nell'altra ipotesi di reato (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva escluso la fattispecie della lieve entità, sulla base soltanto del quantitativo di hashish detenuto dall'imputato, pari a 45 grammi lordi)» (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv. 268293) e «In tema di stupefacenti, in caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della sostanza non può di per sè costituire ragione sufficiente ad escludere l'ipotesi di lieve entità di cui al all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva minore portata dell'attività svolta dallo spacciatore» (Sez. 4, n. 48850 del 03/11/2016, Barba, Rv. 268218).
1.2. Rileva, tuttavia, da un lato, che i dati di fatto dai quali i ricorrenti intenderebbero trarre la prova della configurabilità dell'ipotesi attenuata sono, almeno in parte, meramente asseriti e non già desumibili dal testo del provvedimento impugnato (ad es., la modestia delle somme ricavate dallo spaccio;
che le richieste di sostanza differente da quella ordinariamente trattata provengano dagli agenti provocatori) e, dall'altro, e soprattutto, che i giudici di 3 merito hanno nel provvedimento impugnato, non irragionevolmente, valorizzato le seguenti circostanze: l'elevato numero degli episodi (quindici per MI LI capo n. 4; cinquanta quanto a HO MI capo n. 6; e quarantanove quanto a - IA GI - capo n. 7) come indicativo di stabile dedizione allo spaccio;
il carattere prolungato nel tempo e la rete di contatti esistenti, tale da far ritenere non soltanto la professionalità degli agenti ma anche l'esistenza di stabili contatti con il mondo della malavita (p. 77 dell'ordinanza del G.i.p.); e «la diversa tipologia [... di droga come] indicativa della capacità del soggetto di procurarsi sostanze eterogenee e di rivolgersi per la vendita a consumatori di tipo variegato, cioè ad assuntori di stupefacenti di diversa natura» (così alla penultima pagina dell'ordinanza impugnata).
1.3. Occorre osservare che nessun automatismo applicativo può aversi in un giudizio raziocinante e rispettoso dei precetti costituzionali pur in presenza di una pluralità di tipologia di stupefacenti, ben potendosi, in linea astratta, ipotizzare la sussistenza di un "piccolo spaccio" da parte di agente estremamente disorganizzato che detenga per la cessione a terzi minime quantità di droghe di diverso genere (conformemente al convincente insegnamento di Sez. 4, n. 48850 del 03/11/2016, Barba, Rv. 268218: «In tema di stupefacenti, in caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della sostanza non può di per sé costituire ragione sufficiente ad escludere l'ipotesi di lieve entità di cui al all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva minore portata dell'attività svolta dallo spacciatore»), occorrendo sempre operare una prudente valutazione di tutte le circostanze concrete. La non coincidente opzione ermeneutica (fatta propria da Sez. 3, n. 47671 del 09/10/2014, Cichetti, Rv. 261161; Sez. 3, n. 26205 del 05/06/2015, Khalfi, Rv. 264065; Sez. 4, n. 6624 del 15/12/2016, dep. 2017, Bevilacqua, Rv. 269130) è stata, del resto, espressa in concrete fattispecie in cui, a prescindere da altre circostanze, alla diversa qualità di stupefacente, duplice e persino triplice, si accompagnavano quantità di un certo rilievo (infatti: 91 grammi di hashish e 181 pasticche di ecstasy nel caso affrontato da Sez. 3, n. 47671 del 09/10/2014, Cichetti, cit.; 20,875 grammi di eroina, 5,167 grammi di cocaina e 1,401 grammi di hashish in quello esaminato da Sez. 3, n. 26205 del 05/06/2015, Khalfi, cit.; 230,3 grammi di cocaina e 271,8 grammi di eroina nella vicenda alla base del giudizio di Sez. 4, n. 6624 del 15/12/2016, dep. 2017, Bevilacqua, cit.). 4 2. Tanto precisato, si osserva che nel caso di specie la doverosa, complessiva valutazione risulti essere stata effettuata, in maniera non incongrua, da parte dei giudici di merito mediante la valorizzazione di una pluralità di indici fattuali complessivamente stimati tali da escludere il fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Occorre, infine, provvedere, essendo gli indagati detenuti, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p. Così deciso il 04/04/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Rocco Marco Blaiotta Daniele Cenci ستا مسهل Depositata in Cancelleria Oggi, - 9 MAG. 2017 Il Funzionario indiziario Patrizia Cor 5