Sentenza 22 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2002, n. 14926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14926 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli mi gg.i Magistrat140 26 /02 SEZIONE LAVORO Lavoro Presidente Dott. Ettore R.G.N. 15874/00 Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Cron.34841 Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. - Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere- Ud.29/05/02 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere 7 ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giustaGIUSEPPE FABIANI, delega in atti;
- ricorrente
contro
CA AN;
intimata 2002 avverso la sentenza n. 81/99 del Tribunale di PERUGIA, 2533 , -1- depositata il 30/08/99 R.G.N. 2660/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 15874/2000 r.g.n. ud. 29 maggio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza in data 17.12.96-28.2.97 il Pretore di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da AP CA nei confronti dell'INPS dichiarando che la ricorrente aveva diritto di percepire, per 1 'anno 1993, l'indennità di disoccupazione agricola;
condannava di conseguenza lo stesso Istituto ad erogare in favore della ricorrente la differenza tra quanto dovuto a titolo di disoccupazione agricola e quanto già corrisposto con interessi di legge e rivalutazione;
compensava per la metà le spese tra le parti condannando l'Inps a rifondere la metà residua residua. Il primo giudice riteneva fondato il ricorso della parte ricorrente la quale (assunta dalla Università degli Studi di Perugia quale bracciante agricola, ma di fatto adibita a mansioni impiegatizie) aveva rivendicato il diritto alla indennità di disoccupazione spettante al settore agricolo, lamentando come tale indennità fosse stata invece corrisposta con i requisiti ridotti nel settore industria: ciò in ragione della sanatoria prevista dalla legge n.236 del 1995. Lo stesso giudice riteneva, di conseguenza, infondata la tesi dell'Istituto che aveva sostenuto essere il rapporto di lavoro agricolo del tutto fittizio e quindi non applicabile la sanatoria invocata. Proponeva appello l'INPS con ricorso depositato in data 21.8.1997 ribadendo le eccezioni sollevate in primo grado. Si costituiva in giudizio la parte appellata che contestava i motivi di gravame e chiedeva il rigetto della impugnazione. Con sentenza del 21.5. - 28.8.1999 il tribunale rigettava l'appello dell'Istituto compensando tra le parti le spese di giudizio. 3 Avverso questa decisione l'INPS propone ricorso per cassazione con un unico motivo. La parte intimata ha solo depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con un unico complesso motivo l'Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, d.l. 21 aprile 1995, n. 120, convertito dall'art. 1 della legge 21 giugno 1995, n. 236, e dell'art. 2, comma 3, della legge 27 del febbraio 1980, n. 38, nonché omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. La censura dell'impugnata sentenza si fonda sul rilievo che essa - nel ritenere riferibile la sanatoria anche ai lavoratori indebitamente iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli. in quanto non impiegati in attività agricole e comunque dipendenti da Università, priva della facoltà di agraria e di veterinaria o degli orti botanici - avrebbe fornito una interpretazione della normativa in oggetto non conforme alla lettera ed alla ratio della legge. Al contrario sostiene la difesa dell'Istituto - la prima di dette disposizioni deve essere interpretata nel senso della riferibilità della sanatoria soltanto a quei lavoratori iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che abbiano titolo a tale iscrizione cioé che abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a quella di operaio agricolo.
2. Il ricorso non è fondato. Giova premettere che delle disposizioni richiamate dalla difesa dell'Istituto ricorrente l'art. 3, comma 2, d.l. 21 febbraio 1995, n. 120, convertito dall'art. 1, legge 21 giugno 1995, n. 236, prevede che: "Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benestare del competente Ministero delle Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto siano 4 stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria, mantengono il titolo all'iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime di contributi e delle prestazioni previdenziali". La norma richiamata di cui all'art. 2, comma 3, legge n. 38 del 1980 dispone a sua volta che: "Per le particolari esigenze delle Facoltà di agraria e veterinaria e degli Orti botanici é consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali".
3. Procedendo all'interpretazione di tale normativa questa Corte (Cass. 17 gennaio 2001 n. 628) ha già rilevato che la disposizione di cui al citato art. 3, comma 2, presuppone la mancanza del titolo per l'iscrizione dei dipendenti in questione negli elenchi dei lavoratori agricoli prevedendo che, nonostante ciò, l'iscrizione che comunque sia avvenuta può essere mantenuta come se quel titolo vi fosse stato. Questa interpretazione ha ritenuto questa Corte nel citato precedente specifico - é confermata dal riferimento alla condizione che le assunzioni siano state fatte per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria" e cioè per esigenze che non avevano nulla a che vedere con quelle di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 38 del 1980. Questa Corte poi non ha mancato di rilevare che un ulteriore riscontro era da individuarsi nei lavori preparatori risultando dal verbale della discussione alla Camera dei Deputati della legge di conversione del d.l. n. 120 del 1995 che la disposizione, secondo il relatore, era "finalizzata a sanare di fatto una situazione venutasi a creare presso varie università che si sono trovate in grave difficoltà per carenze di personale non docente e che sono state costrette ad utilizzare il personale previsto dal comma in esame per svolgere attività inderogabili anche in settori non agricoli, ma comunque indispensabili per esigenze di vigilanza e di attività amministrativa connessa con le necessità della ricerca scientifica". Da tale citata pronuncia può quindi estrarsi il seguente principio di diritto: la norma di sanatoria di cui all'art. 3, secondo comma, decreto legge 21 febbraio 1995 n. 120, 5 convertito in legge 21 giugno 1995 n.236, in base alla quale i lavoratori agricoli assunti dalle istituzioni universitarie, ex art. 2, terzo comma, legge 27 febbraio 1980 n. 38, per le esigenze indilazionabili e temporanee delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici, conservano titolo all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e sono soggetti al regime contributivo del lavoro agricolo per tutto il periodo di tale assunzione, trova applicazione anche per quei lavoratori che siano illegittimamente iscritti negli elenchi suddetti, in quanto non impiegati in attività agricole e dipendenti da università prive delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici;
la disposizione di sanatoria, infatti, alla stregua della sua interpretazione letterale e sistematica, non si limita ad una mera regolarizzazione di rapporti di lavoro agricolo sorti in violazione dei divieti di nuove assunzioni, ma si presenta come norma singolare, che qualifica il rapporto come di lavoro agricolo, sia pure ai soli fini previdenziali e contributivi, in mancanza di un'attività' che possa qualificarsi agricola.
4. Questo orientamento - che è poi stato successivamente confermato Cass. 4 aprile 2002 n.4826 e Cass. 22 marzo 2002 n.4133 - va ulteriormente ribadito. Può solo aggiungersi, ad ulteriore sostegno dell'interpretazione accolta, che l'ambito di questa eccezionale sanatoria consistente del temporaneo mantenimento di alcuni - dipendenti a tempo determinato delle Università negli elenchi dei lavoratori agricoli con le conseguenti ricadute in termini di normativa previdenziale applicabile - risulta dal raffronto tra il cit. art. 3, comma 2, d.l. n.120/95, conv. in 1. n.236/95, ed il cit. art. 2, comma 3, 1. n.38/80. La tesi (restrittiva) sostenuta dall'INPS implicherebbe che l'art. 3, comma 2, si limitasse a considerare i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 2, comma 3, ossia quelli - e solo quelli - assunti per particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici>>. Ma così non è: in realtà la dizione dell'art. 3, comma 2, è più ampia perché prevede, più in generale, i lavoratori assunti sì ai sensi dell'art. 2, comma 3>>, ma per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria>>. 6 Questo allargamento della fattispecie, che disancora l'assunzione degli operai agricoli in questione dalla necessità di sopperire alle particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici, richiedendosi soltanto che l'assunzione stessa sia avvenuta per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria, è poi bilanciato (e quindi anche, in un certo qual senso, contenuto) dalla ulteriore prescrizione che vi sia stato il previo benestare del Ministero dell'università, che invece non era previsto dall'art. 2, comma 3, cit.. Quindi il legislatore ha voluto considerare non solo l'ipotesi (più limitata) degli operai agricoli assunti per particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici>> che ormai svolgevano mansioni del tutto diverse e che quindi non avevano più titolo all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma anche l'ipotesi (più ampia) degli operai agricoli assunti (pur sempre ex art. 2, comma 3, cit.), ma per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria>>, sempre che in tal caso ci fosse stato il previo benestare del Ministero dell'università. La prima ipotesi riguarda operai agricoli che inizialmente erano effettivamente tali, ma che in prosieguo di tempo sono stati adibiti di fatto a mansioni non più compatibili con l'iscrizione degli elenchi dei lavoratori agricoli. Nella seconda ipotesi invece si tratta di dipendenti assunti (a termine) come operai agricoli, ma che fin dall'inizio possono essere stati adibiti a mansioni non compatibili con l'iscrizione degli elenchi dei lavoratori agricoli. Questa seconda più ampia ipotesi implica ovviamente un'irregolarità più marcata perché presuppone un iniziale abusivo esercizio, da parte dell'Università, della facoltà eccezionale di assunzione extra ordinem prevista dall'art. 2, comma 3, cit., in deroga alla prescrizione del primo comma della stessa disposizione che espressamente ribadiva il vigente divieto per le università di assumere a qualsiasi titolo personale non di ruolo. Però come già si è rilevato - questo abuso iniziale è comunque ridimensionato dal fatto che occorreva che l'assunzione fosse stata assentita dal Ministero dell'università. Si tratta quindi di un abuso delle Università in un certo qual senso “autorizzato" dagli organi centrali dell'Amministrazione statale. Il legislatore pertanto, nel dettare la disposizione di sanatoria in esame, ha inteso dare (ex post ) una legittimazione ad entrambe queste situazioni di fatto irregolari: sia quella degli operai agricoli che, inizialmente assunti legittimamente dalle università e come tali iscritti negli appositi elenchi dei lavoratori agricoli, avevano cessato di svolgere 7 mansioni compatibili con tali iscrizione;
sia quella degli operai agricoli che fin dall'inizio non avrebbero potuto essere assunti come lavoratori agricoli, ma che non di meno lo erano stati con il benestare del Ministro dell'università per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria>>. In entrambe queste ipotesi (e non già solo nella prima, come ritiene la difesa dell'Inps) la norma di sanatoria ha assicurato la (temporanea e del tutto eccezionale) stabilizzazione della situazione di fatto ossia il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi suddetti fino alla scadenza del termine del rapporto.
5. Marginalmente ed a corollario della conclusione interpretativa raggiunta - può aggiungersi che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, cit., in riferimento agli artt. 3, 38, 81, comma 4, e 97 Cost., è stata proposta dalla difesa dell'Inps nel ricorso senza la benché minima motivazione e pertanto è inammissibile non consentendo il controllo preliminare sulla non manifesta infondatezza delle censure.
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Amoroso) си нб (Ettore Mercuria A J O могут N I C I I IL CANCELLIERE V N I Depositato in Cancelleria I L L T L N I O O oggi, 22 0J1.2002 D O V 3 D I V A G S V Ä 1 CANCELLIERE S 1 O N - S O D I 8 S - N I I 4 V S 8 I A T E N ' N O G L T E T V E I S O S D V C 8