Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2011, n. 32521
CASS
Sentenza 10 maggio 2011

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'elemento materiale della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., rappresentato dal fatto che l'agente sia colto in possesso di chiavi alterate o di grimaldelli, non va inteso nel significato restrittivo che l'agente venga colto "in flagranza" di possesso, bensì nel senso che egli abbia la disponibilità degli strumenti, e, con essa, la possibilità di un utilizzo immediato e attuale. (Fattispecie nella quale l'imputato era stato trovato in possesso di uno spadino).

Commentario1

  • 1Art. 707 - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo Per serratura si deve intendere, conformemente alla finalità preventiva della disposizione di cui all'art. 707 - che è quella di prevenire delitti contro il patrimonio - qualsiasi congegno idoneo a chiudere, a salvaguardare, mediante il meccanismo di cui è formato, il bene che con esso si intende tutelare. Pertanto, rientra nella prescrizione della norma citata, quale strumento atto ad aprire o a forzare serrature, ogni mezzo che possa servire a distruggere o demolire, e non solo ad aprire, i congegni sopraindicati, così vanificandone la funzione. Tali strumenti, dunque, non sono solamente quelli atti a scardinare serrature esterne, ma anche …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2011, n. 32521
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32521
Data del deposito : 10 maggio 2011

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