Sentenza 10 maggio 2011
Massime • 1
L'elemento materiale della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., rappresentato dal fatto che l'agente sia colto in possesso di chiavi alterate o di grimaldelli, non va inteso nel significato restrittivo che l'agente venga colto "in flagranza" di possesso, bensì nel senso che egli abbia la disponibilità degli strumenti, e, con essa, la possibilità di un utilizzo immediato e attuale. (Fattispecie nella quale l'imputato era stato trovato in possesso di uno spadino).
Commentario • 1
- 1. Art. 707 - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldellihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo Per serratura si deve intendere, conformemente alla finalità preventiva della disposizione di cui all'art. 707 - che è quella di prevenire delitti contro il patrimonio - qualsiasi congegno idoneo a chiudere, a salvaguardare, mediante il meccanismo di cui è formato, il bene che con esso si intende tutelare. Pertanto, rientra nella prescrizione della norma citata, quale strumento atto ad aprire o a forzare serrature, ogni mezzo che possa servire a distruggere o demolire, e non solo ad aprire, i congegni sopraindicati, così vanificandone la funzione. Tali strumenti, dunque, non sono solamente quelli atti a scardinare serrature esterne, ma anche …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2011, n. 32521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32521 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 10/05/2011
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 1433
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 5515/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE SA N. IL 15/09/1981;
avverso la sentenza n. 1486/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del 05/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per la inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IE NT è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui "all'art. 707 c.p., perché veniva sorpreso dai Carabinieri in possesso di uno spadino, strumento idoneo e notoriamente impiegato per effrazioni.
In Falconara Marittima il 18.5.2006".
All'esito del giudizio di primo grado l'imputato veniva condannato dal Tribunale con sentenza del 24.11.2009, alla pena di mesi due, giorni 20 di arresto, previa concessione delle attenuanti generiche e della diminuente per il rito abbreviato.
La difesa dell'imputato impugnava la suddetta richiedendo l'assoluzione dal reato ascritto e in subordine la riduzione della pena.
La Corte territoriale di Ancona, con sentenza del 5.11.2010 confermava la decisione di primo grado.
Avverso la suddetta decisione la difesa propone ricorso per Cassazione richiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e deducendo:
1) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'erronea applicazione dell'art. 707 c.p., dovendosi ritenere integrata la violazione della suddetta norma solo nel caso in cui ricorra una concreta di un utilizzo immediato e attuale degli oggetti utili a sforzare serrature e non già il loro semplice possesso, condizione nella quale versava l'imputato al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria.
2) vizio di erronea applicazione della legge perché il reato sarebbe estinto per prescrizione.
Il ricorso è infondato.
Come già affermato in precedenti pronunce, va qui ribadito che "L'elemento materiale della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., rappresentato dal fatto che l'agente sia colto in possesso di chiavi alterate o di grimaldelli, non va inteso nel significato restrittivo che l'agente venga colto "in flagranza" di possesso, bensì nel senso che egli abbia la disponibilità degli strumenti, e, con essa, la possibilità di un utilizzo immediato attuale" (Sez. F, Sentenza n. 30930 del 25/07/2001 in Ced Cass. Rv. 219668). Nel caso in esame l'imputato, già sottoposto al regime della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, è stato trovato nel possesso di uno "spadino".
L'oggetto è stato rinvenuto dalla Polizia Giudiziaria nel corso della perquisizione personale del IE e conseguentemente può affermarsi che l'imputato, che non ha giustificato il possesso dell'oggetto, aveva comunque la possibilità di un utilizzo immediato ed attuale dello strumento, ritenuto idoneo ad aprire o a sforzare serrature.
Il tenore letterale dell'art. 707 c.p., non consente per contro, come sostenuto dalla difesa, di inferire che il soggetto trovato nel possesso ingiustificato di un siffatto strumento debba anche versare, in relazione alla situazione di luogo o di tempo, nelle condizioni di essere in procinto di una immediata utilizzabilità dell'oggetto;
infatti per la integrazione della violazione in esame è sufficiente l'estremo oggettivo della sola disponibilità immediata dello strumento atto a sforzare serrature.
Sulla base di quanto indicato, si deve concludere che è corretta la decisione assunta dai giudice di merito e che la doglianza è inammissibile.
Parimenti è manifestamente infondata (secondo motivo di ricorso) la prospettata tesi della maturata prescrizione del reato. Si tratta infatti di contravvenzione che, per l'art. 157 c.p., vigente (a seguito delle modificazioni introdotte dalla legge 151/2005) si prescrive in via ordinaria in anni quattro e per l'effetto della interruzione, ex art. 161 c.p., comma 2, in anni cinque. Il fatto risulta essere stato commesso alla data del 18.5.2006, con la conseguenza che la prescrizione per la contravvenzione in esame maturerà alla data del 18.5.2011.
Pertanto il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011