CASS
Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2023, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CALTAGIRONE nei confronti di: TA CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/rser79 le conclusioni del PG 1,,,,t. PA 4. én; ...4 ì 1...4 t« ts.
4.e 4-gke< i t li . &m o . Penale Sent. Sez. 4 Num. 2318 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 06/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Caltagirone ricorre avverso l'ordinanza con cui il Giudice dell'udienza preliminare dichiarava la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della successiva richiesta dì rinvio a giudizio di CO NC, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, sul rilievo che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato erroneamente notificato al difensore quando, invece, in sede di udienza di convalida dell'arresto (svoltasi il 12/10/2019), l'indagato aveva eletto domicilio presso la sua dimora in Ramacca, via Luigi Cadorna, n. 58. 1.2. Il ricorrente lamenta, in particolare, inosservanza degli artt. 161 e 416 cod. proc. pen., nonché abnormità funzionale. Ricorda come, in sede di udienza di convalida dell'arresto, il CO avesse in effetti eletto domicilio presso l'anzidetta dimora;
avvertito, tuttavia, che, in presenza dei requisiti di legge, avrebbe potuto essere ammesso al patrocinio dello Stato, riservava istanza nei termini di legge. Nella medesima data del 12/10/2019, dopo l'udienza di convalida, l'imputato scioglieva la riserva e presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ove eleggeva domicilio presso lo studio del difensore di fiducia. Ne segue, dunque, che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari sia stato notificato regolarmente all'imputato presso il difensore domiciliatario elettivo di fiducia e che la richiesta di rinvio a giudizio non sia nulla, ritenendosi, in conseguenza, il provvedimento del Gup affetto da cosiddetta abnormità funzionale. 2. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte, con una risalente pronuncia, in tema di regressione del procedimento dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, hanno ristretto la nozione di atto abnorme, precisando che, «se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 01). In tempi più recenti, le Sezioni Unite hanno ribadito che l'area dell'abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale e funzionale), va rigorosamente delimitata, non potendosi considerare abnorme un atto quando «non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque 2 Il Consigliere estensore Il Presidente escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (così Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 -01). 3. Alla luce degli anzidetti principi, avuto specifico riguardo a casi analoghi a quello di cui si tratta, la più recente giurisprudenza di legittimità, superando un precedente orientamento, ha affermato che non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare, rilevata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio limitatamente a uno solo degli imputati, dichiari erroneamente la nullità dell'atto anche nei confronti dell'altro: «pur costituendo espressione di un potere male esercitato, tale provvedimento non si colloca al di fuori del sistema normativo, in quanto espressione di un potere che l'ordinamento processuale riconosce al giudice (quello di dichiarare la nullità degli atti in base ai quali si è instaurato il rapporto processuale, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero procedente); né lo stesso provvedimento, seppur palesemente illegittimo, ha determinato una stasi indebita del procedimento, ben potendo il Pubblico Ministero, senza incorrere in alcuna nullità processuale, procedere di nuovo all'esercizio dell'azione penale» (Sez. 5, n. 28230 del 18/04/2017, Oppi, Rv. 270452 -01). Detto principio è stato ribadito in diverse e più recenti pronunce (Sez. 2, n. 50135 del 10/10/2017, Iodice e altri, Rv. 271185-01; Sez. 3, n. 36259 del 26/06/2019, Magnani, non mass.; Sez. 2, n. 54417 del 04/10/2018, Bertolini, non mass.) e ad esso il Collegio intende dare continuità. 4. Alla rilevata insussistenza dell'abnormità denunciata dal Pubblico ministero ricorrente segue l'inammissibilità del ricorso, proposto al di fuori dei casi consentiti, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 6 ottobre 2022
lette/rser79 le conclusioni del PG 1,,,,t. PA 4. én; ...4 ì 1...4 t« ts.
4.e 4-gke< i t li . &m o . Penale Sent. Sez. 4 Num. 2318 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 06/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Caltagirone ricorre avverso l'ordinanza con cui il Giudice dell'udienza preliminare dichiarava la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della successiva richiesta dì rinvio a giudizio di CO NC, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, sul rilievo che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato erroneamente notificato al difensore quando, invece, in sede di udienza di convalida dell'arresto (svoltasi il 12/10/2019), l'indagato aveva eletto domicilio presso la sua dimora in Ramacca, via Luigi Cadorna, n. 58. 1.2. Il ricorrente lamenta, in particolare, inosservanza degli artt. 161 e 416 cod. proc. pen., nonché abnormità funzionale. Ricorda come, in sede di udienza di convalida dell'arresto, il CO avesse in effetti eletto domicilio presso l'anzidetta dimora;
avvertito, tuttavia, che, in presenza dei requisiti di legge, avrebbe potuto essere ammesso al patrocinio dello Stato, riservava istanza nei termini di legge. Nella medesima data del 12/10/2019, dopo l'udienza di convalida, l'imputato scioglieva la riserva e presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ove eleggeva domicilio presso lo studio del difensore di fiducia. Ne segue, dunque, che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari sia stato notificato regolarmente all'imputato presso il difensore domiciliatario elettivo di fiducia e che la richiesta di rinvio a giudizio non sia nulla, ritenendosi, in conseguenza, il provvedimento del Gup affetto da cosiddetta abnormità funzionale. 2. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte, con una risalente pronuncia, in tema di regressione del procedimento dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, hanno ristretto la nozione di atto abnorme, precisando che, «se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 01). In tempi più recenti, le Sezioni Unite hanno ribadito che l'area dell'abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale e funzionale), va rigorosamente delimitata, non potendosi considerare abnorme un atto quando «non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque 2 Il Consigliere estensore Il Presidente escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (così Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 -01). 3. Alla luce degli anzidetti principi, avuto specifico riguardo a casi analoghi a quello di cui si tratta, la più recente giurisprudenza di legittimità, superando un precedente orientamento, ha affermato che non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare, rilevata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio limitatamente a uno solo degli imputati, dichiari erroneamente la nullità dell'atto anche nei confronti dell'altro: «pur costituendo espressione di un potere male esercitato, tale provvedimento non si colloca al di fuori del sistema normativo, in quanto espressione di un potere che l'ordinamento processuale riconosce al giudice (quello di dichiarare la nullità degli atti in base ai quali si è instaurato il rapporto processuale, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero procedente); né lo stesso provvedimento, seppur palesemente illegittimo, ha determinato una stasi indebita del procedimento, ben potendo il Pubblico Ministero, senza incorrere in alcuna nullità processuale, procedere di nuovo all'esercizio dell'azione penale» (Sez. 5, n. 28230 del 18/04/2017, Oppi, Rv. 270452 -01). Detto principio è stato ribadito in diverse e più recenti pronunce (Sez. 2, n. 50135 del 10/10/2017, Iodice e altri, Rv. 271185-01; Sez. 3, n. 36259 del 26/06/2019, Magnani, non mass.; Sez. 2, n. 54417 del 04/10/2018, Bertolini, non mass.) e ad esso il Collegio intende dare continuità. 4. Alla rilevata insussistenza dell'abnormità denunciata dal Pubblico ministero ricorrente segue l'inammissibilità del ricorso, proposto al di fuori dei casi consentiti, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 6 ottobre 2022