Sentenza 29 agosto 2003
Massime • 1
In tema di fallimento ed ai fini dell'accertamento della nozione di "piccolo imprenditore" rilevante per l'applicazione dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che esclude dalla procedura concorsuale i piccoli imprenditori, si deve fare ricorso unicamente ai criteri stabiliti dall'art. 2083 cod. civ., mentre non occorre accertare se l'impresa abbia, o meno, i requisiti per essere iscritta nell'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/08/2003, n. 12702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12702 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL CO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Conti Rossigni n. 95, presso il Dott. Giovanni De Majo, unitamente all'avv. Vincenzo De Majo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO di AL CO, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio 46-4^/B, presso il dott. Giammarco Grez, unitamente all'avv. Nicola De Prisco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e
LE GR, RI NI, elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Medaglie d'oro n. 201, presso l'avv. Stefano Sgadari, unitamente all'avv. Carlo Cingolo in virtù di distinte procure a margine dei rispettivi controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 219/00 del 16 giugno 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito, per i resistenti IN e GR, l'avv. Cingolo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- che, con atto notificato il 17 luglio 1996, il signor AL FA proponeva opposizione alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore (depositata il 14 maggio 1996 e comunicata il 9 luglio 1996) con la quale era stato dichiarato il suo fallimento, deducendo:
- di essere iscritto nell'albo delle imprese artigiane e di non essere, quindi, soggetto a fallimento, perché piccolo imprenditore;
- che l'attività esercitata era comunque cessata fin dal 1993, quando era intervenuta la sua decadenza dall'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori ai sensi dell'art. 5, legge 15 novembre 1986, n. 768. - che l'opposizione era respinta, sul rilievo: a) che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non implica, di per sè, il riconoscimento della qualità di piccolo imprenditore;
b) che, nel caso di specie, i limiti dimensionali dell'impresa dell'opponente superavano quelli richiesti per l'assoggettamento alla declaratoria di fallimento;
c) che la decadenza dall'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori non comporta la cessazione dell'attività d'impresa;
- che la Corte territoriale rigettava l'appello del fallito, ribadendo quanto già affermato dal Tribunale e ponendo in evidenza in particolare: a) che il FA aveva "cinque dipendenti", faceva uso di "cospicui beni strumentali" e aveva investito, nella propria impresa, un capitale "rilevante";
- che il FA chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi di ricorso;
- che la curatela del fallimento resiste;
- che gli altri intimati, evocati nel presente giudizio quali creditori istanti chiedono inoltre, in memoria, la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 3 recte: 4, legge 8 agosto 1985, n. 443;
- censura la sentenza impugnata per aver respinto l'appello, ribadendo che l'impresa eccedeva i limiti dimensionali della piccola impresa, senza considerare esso ricorrente era iscritto nell'albo delle imprese edilizie "artigiane" e che i limiti dimensionali della propria impresa non superavano i limiti fissati dall'art. 4, primo comma, lett. e), per le imprese artigiane operanti in quel settore;
- che la doglianza, in tali termini formulata, è palesemente infondata, posto: a) che la citata legge 443/85 era diretta a fissare - nel quadro della ripartizione di competenze risultante dal testo originario dell'art. 117 Cost. - i "principi fondamentali" per l'emanazione, da parte delle Regioni a statuto ordinario, di norme legislative in materia di artigianato e, segnatamente, per l'adozione "di provvedimenti diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato e alla valorizzazione delle produzioni artigiane ...con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione" (Cass. 27 luglio 1998, n. 7366); b) che, conseguentemente, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, pur avendo natura costitutiva (art. 5, quinto comma, legge cit.), non spiega alcuna influenza ai fini dell'accertamento della nozione di "piccolo imprenditore" rilevante per l'applicazione dell'art. 1, r.d. 267/42, che esclude dal fallimento i piccoli imprenditori,
dovendosi a tal fine - nel quadro normativo determinatosi a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione (Corte Cost. 22 dicembre 1989, n. 570) - fare ricorso unicamente ai criteri stabiliti dall'art. 2083 c.c. (Cass. 29 maggio 2000, n. 7065; 22 settembre 2000, n. 12548; 28 marzo 2001, n. 4455); c) che, pertanto, non occorre in questa sede accertare se l'impresa condotta dal ricorrente avesse, o meno, i requisiti, per essere iscritta nell'albo delle imprese artigiane previsto dalla citata legge 443/85;
- che non meno infondato è il secondo motivo, con il quale - denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 5, legge 15 novembre 1986, n. 768, in relazione all'art. 10, r.d. 267/42 - la sentenza impugnata viene censurata per aver rigettato l'appello, ribadendo che non era stato oltrepassato il termine (di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa) entro il quale l'imprenditore può essere dichiarato fallito, senza considerare che la dichiarazione di fallimento era intervenuta nel 1996 e che, fin dal 1993, il ricorrente era decaduto dall'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori ai sensi dell'art. 5, legge 768/86;
- che, invero, la decadenza dall'iscrizione nell'Albo prevista da quest'ultima disposizione, che trova il suo presupposto nel mancato pagamento (per oltre due anni) della tassa di concessione governativa, non implica, di per sè, la cessazione dell'attività d'impresa, sia perché opera sul piano delle conseguenze giuridiche e non degli accadimenti di fatto e sia (e soprattutto) perché l'iscrizione nell'albo in questione (che, non a caso, aveva originariamente la denominazione di "Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche": art. 1, legge 10 febbraio 1962, n. 57) è richiesta solo al fine dell'esecuzione di lavori, superiori ad un determinato importo, "di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato" (art. 2, legge 57/62, cit.) e non assume, pertanto, alcun rilievo, per l'assunzione di lavori diversi;
- che il ricorso deve essere pertanto respinto in ogni sua parte;
che la domanda di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata dal GR e dal IN solo in memoria è da ritenersi inammissibile per tale assorbente ragione (Cass. 17 agosto 1990, n. 8363; 13 dicembre 1990, n. 11831); che le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciò che concerne la curatela fallimentare, in euro 1600,00 (milleseicento/00), di cui euro 1500,00 (millecinquecento/00) per onorali e, relativamente agli altri resistenti, cumulativamente in euro 2000,00 (duemila/00), di cui euro 1900,00 (millenovecento/00) per onorari;
in entrambi i casi oltre spese generali ed accessori, come per legge.
Dichiara inammissibile la domanda di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2003