Sentenza 10 ottobre 2017
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare - rilevata la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e della richiesta di rinvio a giudizio limitatamente ad uno solo degli imputati - disponga erroneamente la restituzione degli atti al pubblico ministero anche con riferimento alla posizione degli altri coimputati. (In motivazione la S.C. ha precisato che in tali ipotesi l'abnormità va limitata ai casi di provvedimenti che impongono al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel successivo corso del processo, e che al di fuori dalle ipotesi di abnormità, il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi).
Commentario • 1
- 1. Art. 416 c.p.p. - Presentazione della richiesta del pubblico ministerohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2017, n. 50135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50135 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2017 |
Testo completo
50135-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2091 Franco Fiandanese - Presidente Vittorio Pazienza - Relatore Lucia Aielli Vincenzo Tutinelli CC 09/10/2017 Giovanni Ariolli R.G.N. 15595/2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto nel procedimento a carico di: IC NE, nato il [...] ad [...], nato il [...] a [...]è Carmine, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza emessa in data 25/10/2016 dal G.u.p. presso il Tribunale di Vasto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25/10/2016, emessa nell'ambito di un procedimento per concorso in tentata estorsione a carico di IC NE, SU Gianfranco e CALDARONE Mosè Carmine, il G.u.p. del Tribunale di Vasto, dopo aver dichiarato la nullità delle notifiche dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e della richiesta ÷ di rinvio a giudizio concernenti il CALDARONE, ha disposto la restituzione degli atti all'ufficio del P.M. per quanto di competenza. Il G.u.p. rilevava, al riguardo, la sussistenza di un'intima connessione fattuale e probatoria tra le diverse posizioni processuali, evidenziando che i fatti risalivano al 2014. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, deducendo l'abnormità del provvedimento adottato nel corso dell'udienza preliminare nella parte in cui aveva determinato la regressione della posizione processuale degli imputati diversi dal CALDARONE, per i quali non era emerso alcun problema di notifica. La regressione dell'intero procedimento aveva causato una patologica situazione di stallo, in contrasto anche con il principio della ragionevole durata del processo.
3. Con atto depositato 20/07/2017, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, non ritenendo configurabile la dedotta abnormità, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte che esclude il predetto vizio qualora il G.u.p. disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, a prescindere dalla correttezza di tale decisione, trattandosi di atto costituente espressione tipica del potere giudiziale, non produttivo di situazioni di stasi processuale, essendo sempre possibile la rinnovazione dell'atto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Con una recentissima decisione, emessa con riferimento ad una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame, la Quinta Sezione di questa Suprema Corte ha affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare rilevata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio - limitatamente ad uno solo degli imputati - dichiari erroneamente la nullità dell'atto anche nei confronti dell'altro (Sez. 5, Sentenza n. 28230 del 18/04/2017, Oppi, Rv. 270452). In tale pronuncia, si è evidenziato che - ferma la evidente illegittimità di una regressione disposta anche nei confronti dell'imputato per il quale non si era verificata alcuna nullità - non si è in presenza di un atto abnorme, poiché tale categoria ricorre, sotto il profilo funzionale, solo quando il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Anche attraverso un richiamo dei principi affermati in tema di abnormità da una nota decisione del Supremo consesso (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590), la Quinta Sezione ha conclusivamente affermato che pur costituendo espressione di un potere male esercitato, tale provvedimento non si colloca al di fuori del sistema normativo, in quanto espressione di un potere 2 che l'ordinamento processuale riconosce al giudice (quello di dichiarare la nullità degli atti in base ai quali si è instaurato il rapporto processuale, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero procedente); né lo stesso provvedimento, seppur palesemente illegittimo, ha determinato una stasi indebita del procedimento, ben potendo il Pubblico Ministero, senza incorrere in alcuna nullità processuale, procedere di nuovo all'esercizio dell'azione penale»>.
3. Nella medesima linea interpretativa, con riferimento al caso di specie, si colloca la posizione del Procuratore Generale, il quale ha ritenuto insussistenti i presupposti per ritenere abnorme il provvedimento del G.u.p. del Tribunale di Vasto, nonostante questi non abbia motivato la decisione di mantenere unite le posizioni degli imputati, e nonostante la possibile erroneità della decisione stessa. A sostegno della richiesta di declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, il P.G. ha richiamato l'indirizzo secondo cui «i provvedimenti del GIP che determinano una regressione del procedimento, anche se basati su un giudizio errato, costituiscono espressione tipica del suo potere e non producono alcuna stasi processuale, risultando sempre possibile alla pubblica accusa rinnovare l'atto» (Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, dep. 2017, Chen, Rv. 269080).
4. Ritiene il Collegio di aderire al percorso argomentativo prospettato dal Procuratore Generale. Al di là dell'embrionale motivazione contenuta nel provvedimento impugnato (che ha fatto riferimento alla «intima connessione fattuale e probatoria tra le diverse posizioni processuali», all'esistenza di un'imputazione a titolo di concorso, ed all'anno 2014 quale tempus commissi delicti), non vi è dubbio che, una volta rilevate le nullità concernenti il CALDARONE, il G.u.p. ben avrebbe potuto soddisfare ritualmente l'esigenza di una trattazione unitaria separando le posizioni degli imputati IC e SU, e disponendo il loro rinvio ad una successiva udienza, onde consentire una eventuale nuova riunione con la posizione del CALDARONE, laddove in relazione a quest'ultimo una volta rinnovati gli atti affetti da nullità - fosse stata nuovamente emessa una richiesta di rinvio a giudizio. Peraltro, la possibilità per il P.M. di procedere analogamente anche quanto allo IC e al SU impedisce di ravvisare quella situazione di irrimediabile stasi processuale che connota l'atto funzionalmente abnorme. Questo Collegio non ignora l'esistenza anche di un diverso orientamento giurisprudenziale, che in fattispecie analoghe a quella oggi in esame ha ritenuto sussistere l'abnormità dell'atto (Sez, 1 n. 20011 del 02/02/2016, Zilio, Rv. 266895), anche facendo leva sul principio di principio di irretrattabilità dell'azione penale e sul principio logico che non consente di ripetere atti già validamente e utilmente compiuti (Sez. 2, n. 46640 del 10/09/2015, Ferrari, Rv. 265204). Si ritiene peraltro che l'indirizzo qui condiviso sia più aderente alle coordinate 3 interpretative fissate dalle Sezioni Unite nella già richiamata sentenza Toni, secondo la quale, da un lato, l'abnormità funzionale (nel senso in precedenza chiarito) va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice». D'altro lato le Sezioni unite, nell'escludere che la regressione del procedimento costituisca un tratto caratterizzante dell'abnormità, hanno ulteriormente precisato che «se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme» (cfr. il § 10 della motivazione).
5. Dalla rilevata insussistenza dell'abnormità denunciata dal Pubblico Ministero ricorrente consegue l'inammissibilità del ricorso, proposto al di fuori dei casi consentiti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10 ottobre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Franco Fiandanese Vittorio Pazienza Janco fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 2 NOV. 2017 IL H Cancelliere E R CANCELLIERE P U S Claudia Panelli