Sentenza 28 aprile 2009
Massime • 2
A seguito della soppressione, a far data dal 1° luglio 2007, del Tribunale militare di La Spezia, l'annullamento con rinvio della sentenza del G.u.p. presso detto Tribunale deve essere disposto a favore del Tribunale militare di Verona.
Ai fini della configurabilità del reato di violata consegna le norme comportamentali del personale di servizio di pattuglia rivestono carattere integrativo delle consegne particolari, in quanto anch'esse prescrittive del comportamento da osservare nell'espletamento di un servizio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2009, n. 19862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19862 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI AN - Presidente - del 28/04/2009
Dott. CANZIO AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1463
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 2837/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE MILITARE DELLA SPEZIA;
nei confronti di:
1) TI NI n. il 16/07/1975;
2) CE IO n. il 19/12/1975;
avverso SENTENZA del 12/11/2007 del GUP PRESSO TRIB. MILITARE di LA SPEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO AN;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. ROSIN che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata decisione;
sentito il difensore del CE, avv. NICOLINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 12 novembre 2007 il G.u.p. del Tribunale militare della Spezia dichiarava non luogo a procedere nei confronti di NE AN e AN IO "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" in ordine alla fattispecie di violata consegna aggravata da parte di militare di guardia ex art.120 c.p.m.p., comma 1 (perché, comandati in servizio di vigilanza presso l'aeroporto di Parma, interrompevano il turno fermandosi con il mezzo di servizio fuori dell'itinerario assegnato, nel retro di un hangar, ove venivano sorpresi ad ascoltare una radiolina o a leggere un giornale, in violazione altresì della disposizione di cui al punto 3 delle norme comportamentali del personale di servizio di pattuglia), sul duplice rilievo che la scelta del punto di stazionamento del mezzo all'interno del percorso assegnato è rimessa alla discrezionalità dei militari in servizio di vigilanza e, quanto all'accertata distrazione dai compiti di vigilanza (teste Monti), le citate norme comportamentali hanno natura meramente residuale e disciplinare, sicché esse non integrano il contenuto vincolante delle prescrizioni, generali o particolari, della consegna, impartite per l'adempimento del servizio e di cui si assume la violazione;
che il ricorso proposto dal P.M.M. risulta pienamente fondato;
che, da un lato, il pur consentito transito del mezzo dietro l'hangar non ne consentiva altresì la sosta, interdetta nel corso del preliminare breafing per la palese assenza di una visuale libera dei luoghi da vigilare (secondo il teste Monti, comandante della pattuglia di ispezione) e, dall'altro, le norme comportamentali del personale di servizio di pattuglia (di cui è incontroversa la macroscopica violazione da parte degli imputati, sorpresi mentre erano intenti a leggere il giornale o ad ascoltare la radio e perciò distratti dal servizio di vigilanza ad essi affidato) rivestono evidente carattere integrativo delle consegne particolari, siccome anch'esse prescrittive del comportamento da osservare nell'espletamento di uno specifico servizio, a norma dell'art. 26 del Regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. n. 545 del 1986 (v., per l'efficacia delle disposizioni di carattere generale,
Cass., Sez. 1^, 28/5/1985 n. 11601, Abate, rv. 171250; Sez. 1^, 19/1/2000 n. 5371, Rudes, rv. 216218);
che, pertanto, condividendosi le motivate conclusioni del Procuratore Generale Militare, la sentenza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo esame, al G.u.p. del Tribunale militare di Verona, attesa la sopravvenuta soppressione a far data dal 1 luglio 2008 di quello della Spezia, a norma della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 603 lett. a) e L. 24/12/2007, n. 244, art. 2, comma 605, (L.
finanziaria 2008, in Gazz. Uff. n. 10 del 12/1/2008, S.O. n. 8);
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.u.p. del Tribunale militare di Verona.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2009